Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10026/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL) e DELLA CORTE SALVATORE (EMAIL), giusta procura speciale a margine del ricorso. -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso il dr. COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
(EMAIL), che la rappresenta
e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 494/2019 depositata il 24/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/2/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME a seguito di riconvocazione del Collegio, nella medesima composizione, dall’udienza del 20/2/2024 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 494/2019 del 31 gennaio 2019 con cui la Corte d’Appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Nola del 29 dicembre 2011, escludendo l’antigiuridicità della condotta della società RAGIONE_SOCIALE, che aveva sospeso la somministrazione dell’acqua a fronte di grave morosità della RAGIONE_SOCIALE, per l’effetto rigettando la domanda di quest’ultima di risarcimento dei danni pretesamente subiti a seguito della sospensione del servizio idrico all’interno del suo capannone industriale.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.’.
Lamenta la nullità della sentenza per illogica e apodittica motivazione, poiché il giudice di appello ha ritenuto di desumere la prova dell’entità del credito di G.O.R.I., oltretutto sempre contestata da essa RAGIONE_SOCIALE, dalla semplice considerazione del regolare funzionamento del misuratore, circostanza tuttavia accertata non solo dopo due anni dalla sua installazione in sostituzione di un vecchio misuratore precedente, ma anche in assenza di attestazione che il nuovo misuratore partisse da un dato di consumo pari a zero.
Eccepisce inoltre un giudicato esterno sopravvenuto, per effetto della sentenza n. 3521/2019 resa da altra Sezione della Corte d’appello di Napoli, la quale si è pronunciata su un giudizio, nelle forme della opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto, in relazione al medesimo contratto di fornitura idrica, il recupero del credito da parte di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha affermato che RAGIONE_SOCIALE non ha fornito idonea prova d ell’esistenza del suo credito.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di giudicato esterno che:
l ‘ eccezione di giudicato riveste rilievo pubblicistico, non limitato pertanto all’interesse delle parti e sottratto al loro potere dispositivo, sicché essa «non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito»: v. Cass. 04/11/2015, n. 22506; 17/12/2015, n. 25401; 19/10/2016, n. 21170);
-persino nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si
tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (così Cass., Sez. Un., n. 13916 del 2006; conf. Cass., n. 1534 del 2018; Cass., n. 15339 del 2018);
-qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (tra le altre, Cass., 21/11/2023, n. 32370; Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916; Cass., 12/4/2010, n. 8650; Cass., 9/12/2016, n. 25269).
Si è inoltre precisato che, nel caso di giudicato successivo all’emanazione della pronuncia gravata , la produzione della sentenza passata in giudicato non incorre nel divieto di cui all’art. 372 cod. proc. civ. (v. Cass., 6/6/2023, n. 15846; Cass., 22/1/2018, n. 1534; Cass., 30/10/2003 n.16376).
5.2. E’ invece imprescindibile, perché il giudicato esterno (che è rilevabile d’ufficio) possa fare stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, incombendo pertanto a colui il quale ne invochi l’autorità (v. Cass., 19/9/2013, n. 21469; Cass., 24/11/2008, n. 27881; Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916), pur in assenza di contestazioni, fornire la relativa prova, mediante la produzione della sentenza (completa della motivazione, non essendo
sufficiente né la sola produzione del dispositivo, né il riassunto sintetico della stessa, che da soli non sono sufficienti alla comprensione del comando giudiziale: cfr. Cass., 11/02/2015, n. 2617; Cass., n. 5508/2018, Cass., n. 995/2017) munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c. in ordine all’intervenuto relativo passaggio in giudicato (v. Cass., 23/08/2018, n. 20974; Cass., 29/11/2017, n. 28515; Cass., Sez. Un., 14/03/2016, n. 4909. Cfr. altresì Cass., 19/09/2013, n. 21469, ove si era esclusa la sufficienza del deposito della sola certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto inidonea a dare certezza in ordine al contenuto del provvedimento; Cass., 3/04/2014, n. 7768; Cass., 14/07/2015, n. 14646).
6. Orbene, nel caso di specie: a) parte ricorrente ha prodotto, nel presente giudizio di legittimità altra decisione della Corte d’Appello di Napoli, in formato cartaceo e munita di attestato di passaggio in giudicato, espressamente localizzandola nell’indice delle produzioni in calce al ricorso; b) dal diretto esame di tale sentenza -consentito a questa Corte quale giudice del fatto processuale ove sia denunciato ‘error in procedendo’ (Cass., 23/12/2020, n. 29495; Cass., 04/02/2022, n. 3612)- risulta che il giudicato verte sul medesimo rapporto giuridico, di somministrazione di energia elettrica, tra le medesime parti di cui alla controversia qui in esame: in sostanza, la decisione accoglie l’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto nei suoi confronti dalla somministrante RAGIONE_SOCIALE per la medesima partita debitoria (di importo pari ad euro 30.945,50) oggetto della presente causa, sul rilievo del mancato assolvimento dell’onere della prova, a carico della somministrante creditrice, dell’esistenza e dell’entità del credito.
Tale statuizione, come si è detto ormai passata in giudicato,
deve essere presa in considerazione anche in relazione alla controversia, oggetto del ricorso di RAGIONE_SOCIALE, in cui quest’ultima lamenta, chiedendo il risarcimento del danno, l’illegittimo ed abusivo comportamento della somministrante COGNOME di interruzione della somministrazione, appunto fondato sulla considerazione della ingente morosità di RAGIONE_SOCIALE.
Ingente morosità che la sentenza, passata in giudicato, resa da altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, invece esclude per difetto di idonea prova sul punto, che era onere della creditrice RAGIONE_SOCIALE fornire.
All’accoglimento del 1° motivo nei suindicati termini, assorbiti gli altri motivi , consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il 2°, il 3° e il 4° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 14 maggio
2024, all’esito di riconvocazione del Collegio, nella medesima composizione, dall’udienza del 20/2/2024.
Il Presidente NOME COGNOME