Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35118 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1532-2023 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE; – intimato – avverso la sentenza n. 874/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 609/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’ingegner NOME COGNOME avverso l’avviso di addebito con il
Oggetto
Contributi gestione separata
R.G.N. 1532/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
quale l’Inps aveva chiesto il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009.
La Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto che sussistesse l’obbligo di iscrizione per l ‘ assicurato, ingegnere, che svolgeva la sua attività libero professionale in maniera abituale. Inoltre, ha accertato che non era maturata la prescrizione quinquennale, decorrente dal 6 luglio 2009 in base al D.P.C.M. 4 giugno 2009, atteso che la stessa era stata interrotta il 30 giugno 2014. Quanto alle sanzioni ha ritenuto che la questione fosse stata tardivamente proposta solo con le note depositate in via telematica.
Per la cassazione della sentenza ricorre NOME COGNOME con tre motivi. L’Inps è rimasto intimato. Con memoria illustrativa il ricorrente ha poi dedotto che, successivamente al deposito del ricorso, con sentenza del Tribunale di Catania passata in giudicato era stata accertata l’intervenuta prescrizione del credito oggetto dell’avviso di addebito qui impugnato e della successiva intimazione di pagamento, riferita al medesimo avviso e che in quel giudizio era stata denunciata l’intervenuta prescrizione maturata tra la notifica dell’avviso e la notifica dell’intimazione di pagamento. All’esito dell’adunanza camerale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c od.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2935 e 2697 cod.civ., dell ‘ art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 relativamente al decorso della prescrizione, dell’art. 55 del R.d.l. n. 182 del 1935, dell’art. 17 del d. P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, dell’art. 1 del D.P.C.M. 4 giugno 2009 e dell’art. 112 c od.proc.civ. con
riguardo alla ritenuta applicabilità al caso concreto del D.P.C.M. citato.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ., si deduce che in violazione e falsa applicazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con l egge n. 326 del 2003, dell’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 115 c od.proc.civ. e dell’art. 2697 c od.civ. sarebbe stato ritenuto sussistente l’obbligo del ricorrente di iscriversi alla gestione separata.
Il terzo motivo, infine, ha ad oggetto il regime sanzionatorio applicato e si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 cost., dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dell’art. 18 comma 12 del d.l. 6 luglio 2011 n.98 e dell’art. 336 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ..
4.Occorre preliminarmente esaminare la questione posta dal ricorrente nelle note depositate in v ista dell’odierna adunanza camerale.
È stato dedotto che successivamente al deposito del ricorso, con sentenza del 10 aprile 2024 – resa tra le stesse parti ed avente oggetto parzialmente coincidente (trattandosi del medesimo avviso di addebito e della conseguente intimazione di pagamento) -il Tribunale di Catania ha accertato che successivamente alla notifica dell’avviso di addebito qui impugnato è maturata la prescrizione del credito. Tale sentenza è passata in giudicato.
Tanto premesso va ricordato che l’autorità del giudicato sostanziale opera entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone, quindi, che le cause, quella in atto e quella già decisa abbiano in comune i soggetti ed anche il
“petitum” e la “causa petendi” (cfr. tra le altre Cass. n. 18232 del 2024).
Orbene nel caso in esame, in cui si controverte dell’esistenza d el credito contributivo dell’INPS , non è senza rilievo il fatto che lo stesso si sia estinto per intervenuta prescrizione, seppur sopravvenuta, e che tale estinzione sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
7.1. Va ricordato che il giudicato esterno può essere eccepito da ciascuna parte o anche rilevato dal d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 07/06/2021 n. 15817); inoltre il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 cod. civ., quale riflesso di quello formale previsto dall’art. 324 cod. proc. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso (cfr. Cass. 25/06/2018 n. 16688).
7.2. Nella specie non vi è dubbio circ a l’identità del credito fatto valere in tempi diversi prima con l’avviso di addebito e poi con l’intimazione di pagamento (entrambe separatamente opposte). 7.3. Tanto premesso, il decorso del termine di prescrizione vale ad estinguere l’obbligazione in qualunque momento maturi. Ne consegue che il diritto ancora sub iudice non può più essere fatto valere.
7.4. Ciò posto, la pretesa oggetto dell’odierno giudizio, identica nei suoi elementi costitutivi a quella oggetto dell’opposizione all’intimazione di pagamento definita con la sentenza passata in giudicato, è travolta dall’accertamento della sopravvenuta estinzione per prescrizione coperta da giudicato che fa stato anche nel presente giudizio.
7.5. Quanto all’opponibilità del giudicato esterno va rilevato che essendosi formato solo dopo la conclusione del giudizio di merito del presente processo (che è stato definito con la sentenza che
è qui impugnata del 7 luglio 2022) ed anche dopo la proposizione del ricorso per cassazione (che è stato notificato all’INPS il 03/01/2023) , il primo momento utile per evidenziarne l’esistenza era proprio la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ..
In conclusione, essendosi formato il giudicato esterno sulla intervenuta prescrizione estintiva di tutte le pretese dell’INPS relative ai contributi e accessori da versare alla Gestione Separata in relazione all’attività libero professionale espletata dal ricorrente nell’anno 2008, è venuta meno la pretesa oggetto dell’avviso di addebito opposto.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, può essere decisa nel merito con dichiarazione che non sono dovute le somme riportate nell’avviso di addebito impugnato.
La peculiarità della vicenda trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le somme riportate nell’avviso di addebito impugnato.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo .
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2024