Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 2473 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2473 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21248-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controRAGIONE_SOCIALE – nonché contro
Oggetto
Indennità
perequativa ex art. 31 d.P.R. n. 761/1979
Precedente giudicato fra le stesse parti
R.G.N. 21248/2022
COGNOME.
Rep.
Ud.23/01/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 1749/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 3275/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del NOME
23/01/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima città che aveva dichiarato il diritto di NOME COGNOME di ricevere l’indennità di perequazione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, rapportata alla retribuzione del Dirigente di 1^ livello del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE‘area dirigenza del SRAGIONE_SOCIALENRAGIONE_SOCIALE ed aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE (ex RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 29.513,66 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1.1.2013 al 28.2.2014.
La sentenza di seconde cure , avendo l’appellante RAGIONE_SOCIALE censurato sia il rigetto RAGIONE_SOCIALE sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia la ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, così ha motivato il rigetto del gravame:
nelle more del giudizio di appello è caduto il giudicato sulla sentenza n. 8108/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
il giudicato esterno è rilevabile in ogni qualsiasi stato e grado del giudizio;
– la citata sentenza n. 8108/2016 -intervenuta tra le medesime parti -ha ad oggetto il diritto del COGNOME alle differenze retributive, a titolo di indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1973, fondato sulle stesse ragioni di fatto e di diritto di cui al presente giudizio, ma in relazione ad un periodo anteriore -dal 1.8.2009 al 31.12.2012 -rispetto a quello oggetto RAGIONE_SOCIALE presente controversia che copre, invece, l’arco temporale dal 1.1.2013 al 28.2.2014;
– i fatti posti alla base RAGIONE_SOCIALE decisione passata in giudicato sono gli stessi dedotti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe richieste svolte nel presente giudizio, al riguardo la Corte territoriale osserva, infatti che ‘anche in quel giudizio il COGNOME sosteneva di aver svolto dal 1.1.1995 le mansioni di collaboratore biologo e di responsabile del servizio di immunopatologia parificabili a quelle di dirigente del ruolo sanitario di 1^ livello comparto sanità, che con DAU P n. 253 del 19.5.1997, l’RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto l’equiparazione al trattamento economico del dirigente del ruolo sanitario di 1^ livello comparto sanità e che poi illegittimamente, con delibera del commissario straordinario n. 755 del 28.5.2004, l’RAGIONE_SOCIALE lo aveva equiparato non più al dirigente sanitario di I livello ex IX, ma al collaboratore professionale esperto categoria DS del comparto sanità, corrispondendogli l’indennità di equiparazione sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso parametro’.
– in applicazione del principio secondo cui nelle obbligazioni di durata, permanendo le medesime condizioni di fatto e di diritto, il giudicato su una pretesa relativa ad un periodo anteriore a quello oggetto di esame, com’è nel caso di specie , impedisce il riesame RAGIONE_SOCIALEe medesime questioni, visto l’accertamento in giudicato compiuto nella sentenza sopraindicata n. 8108/2026 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del diritto di COGNOME NOME ‘ a ricevere
l’indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 rapportata alla retribuzione del dirigente di 1^ livello del c.c.n.l. Dirigenza sanitaria amministrativa ‘, con condanna in solido di entrambe le resistenti, la Corte territoriale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE, che deposita altresì memoria.
Resta intimata l’RAGIONE_SOCIALE .
Resiste con controricorso COGNOME NOME, depositando memoria.
CONSIDERATO CHE
Con un unico articolato motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce:
la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;
l ‘erroneità ed illogicità RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l’efficacia di giudicato esterno RAGIONE_SOCIALE sentenza resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 8108/2016, pubblicata il 9.1.2017, senza avvedersi che una controversia cronologicamente antecedente, fra le medesime parti e con identico petitum e causa petendi , pende ancora innanzi alla S.C. (n.r.g. 26547/2018);
nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., avendo il giudice fornito una illogica e comunque erronea motivazione nel decidere la causa, fonda ndo la decisione sull’espansione del giudicato esterno RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 8108/2016.
1.1. In sintesi il motivo assume che, essendo ancora sub iudice la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1057/2018, relativa alla medesima questione, ma per un altro
periodo, non può ritenersi maturato il giudicato nemmeno per il periodo successivo. In conseguenza di ciò il mezzo rimarca l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello che, valorizzando il giudicato esterno sulla sentenza n. 8108/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello proposto .
1.2. Nel motivo si evidenzia, poi, che nel primo giudizio, avente ad oggetto le rivendicazioni economiche di NOME COGNOME relative alla cd. indennità COGNOME, viene in rilievo il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.2010; nel giudizio passato in cosa giudicata, di cui alla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 8108/2016 il periodo dal 1.8.2009 al 31.12.2012, con un lasso temporale, quindi, in comune con il primo giudizio; nel giudizio deciso con la sentenza oggetto del presente giudizio in cassazione, poi, viene in rilievo il periodo 1.1.2013 al 28.2.2014.
Si desume dalla presenza di un periodo in comune fra le due decisioni un ulteriore elemento ostativo al riconoscimento del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 8108/2016, si esclude, conseguentemente, la maturazione di un giudicato esterno che si possa porre -a differenza di quanto ha fatto la Corte territoriale -a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione.
Il Collegio, ritenuta la necessità di approfondire in pubblica udienza, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti e con l’intervento del Pubblico Ministero, le questioni inerenti la nozione e la rilevanza del giudicato nei rapporti di durata, vieppiù in caso di pluralità di giudicati susseguitisi nel tempo (cfr. la memoria del dipendente in cui si fa riferimento alla maturazione di un ulteriore giudicato inerente ad un periodo ancora successivo a quello per cui è causa), rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2025