Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2457 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 15865/2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL .
– Ricorrente –
Contro
PREFETTURA MATERA -UFFICIO RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale dello Stato (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende.
– Resistente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Matera n. 259/2022, pubblicata il 7/04/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Rilevato che:
Con atto di citazione notificato il 21/03/2017, NOME COGNOME interponeva appello avverso la sentenza n. 221/2016 del Giudice di pace di Pisticci che in parziale accoglimento dell’opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale di contestazione del personale dell’RAGIONE_SOCIALE , con il quale gli era stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 169,00 e la sanzione accessoria de ll’obbligo di ripristino dei luoghi , per la violazione dell’art. 22 del codice della strada in materia di accessi alla pubblica via -aveva confermato la sanzione pecuniaria ed aveva annullato la sanzione accessoria.
Il Tribunale di Matera, nel contraddittorio della Prefettura, la quale aveva svolto pure appello incidentale, respingeva l’appello principale della parte privata e, in accoglimento di quello incidentale, confermava (anche) la sanzione accessoria dell’obbligo di ripr istino dei luoghi;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da una memoria.
La Prefettura ha depositato un mero ‘atto di costituzione’ , senza svolgere attività difensiva.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – la violazione dell’art. 101 c.p.c.
Si ascrive al Tribunale di Matera che, dopo avere trattato la causa nelle forme del rito ordinario, all’udienza del 7/04/2022, disattendendo la richiesta dell’appellante principale di decisione del giudizio nelle forme del 281 sexies c.p.c., ha mutato il rito e ha deciso la causa applicando illegittimamente l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 e l’art. 437 c.p.c. , che impone al giudice di sentire i difensori prima di emettere la decisione.
Si sostiene che il mutamento del rito avrebbe causato un’evidente lesione all’attività difensiva dell’appellante principale, privandolo della possibilità di interloquire sulle richieste della P.A. sia in punto di diritto che (vedi pag. 5 del ricorso) ‘con riferimento al giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Matera n. 81/2019 tra le stesse parti e sulla stessa materia innanzi richia mata’ ;
1.1. il motivo è infondato;
i l secondo comma dell’art. 101 c.p.c., al secondo periodo stabilisce: « Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione ».
Questa Corte ha più volte affermato che l’art. 101 , comma 2, c.p.c. , si riferisce alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (così Sez. U, Sentenza n. 30883 del 03/12/2024, che, in motivazione, menziona ‘ Cass., S.U., n. 105 del 2023, Cass., n. 20489 del 2023, n. 11269 del 2023, n. 6218 del 2019 ‘ ).
Nella specie, il mutamento del rito e la decisione della causa ex art. 437 c.p.c. al l’udienza del 7/04/2022, nella quale le parti hanno depositato note scritte contenenti le rispettive conclusioni, udienza svoltasi con trattazione scritta ex art. 83 (rubricato ‘ Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID -19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare ‘) del d.l. n. 18 del 2020 (come succintamente illustrato nello svolgimento del processo della sentenza d’appello ), non ha modificato il quadro fattuale, e perciò non ha determinato quello ‘ sviluppo
inatteso ‘ che rende necessaria l’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione alle parti di un termine per memorie difensive.
Ciò risulta dalla stessa lacunosa asserzione del ricorrente, il quale, in maniera generica, lamenta esclusivamente di non avere potuto interlo quire sull’appello incidentale della Pubblica Amministrazione, sia in punto di diritto che a proposito del giudicato esterno di cui alla sentenza del Tribunale di Matera n. 81 del 2019 (vedi § 3.1.);
il secondo motivo denuncia -con riferimento a ll’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 22 del codice della strada.
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui , in accoglimento dell’appello incidentale della Prefettura, ha confermato la sanzione accessoria dell’o bbligo di ripristino dei luoghi senza considerare che il citato art. 22 dispone che la sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva;
2.1. il motivo è inammissibile;
invero, con lo stesso, si fa valere una questione che la sentenza di appello non affronta e che non può essere proposta per la prima volta in questa sede processuale.
E infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l ‘ avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di specificità, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ‘ thema decidendum ‘ del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di
contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Ord. n. 15430 del 2018, Sez. 2, Ord. n. 38228 del 2021, Sez. L, Ord. n. 18018 del l’ 1/07/2024);
3. il terzo motivo denuncia -in relazione al l’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 2909 c.c.
Si deduce che la decisione sarebbe in contrasto con il giudicato esterno, invocabile in sede di legittimità, rappresentato dalla sentenza n. 81/2019 del Tribunale di Matera, emessa tra le stesse parti, in relazione ai medesimi luoghi di causa, che ha confermato l’annullamento della sanzione accessoria dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi;
3.1. il motivo è inammissibile;
i n base all’orientamento consolidato di questa Corte l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 5370 del 29/02/2024, con i richiami ai precedenti delle Sezioni unite ivi contenuti).
Nel caso in esame la censura è del tutto aspecifica: per un verso, manca l’indicazione degli elementi necessari al fine di inferire il passaggio in giudicato dell’invocata sentenza ; per altro verso, il ricorrente nemmeno allega la formazione del giudicato esterno successivamente alla conclusione dei gradi di merito del presente giudizio di cassazione;
il ricorso, pertanto, deve essere respinto;
nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva, poiché il
deposito di un mero ‘atto di costituzione’ (solo al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.) non implica rituale costituzione ai sensi dell’art. 370 c.p.c. ;
6. ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
È applicabile il principio di diritto per il quale, nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la S.C. attesta l’obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l’elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cass. n. 27867/2019; Cass. n. 8982/2024).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 30 gennaio 2025, nella camera di