Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3492 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3492 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21747/2023 R.G. proposto da :
COGNOME domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO BOLOGNA n. 827/2023 depositata il 17/04/2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9/12/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME venne convenuto in giudizio, cautelare e poi di merito, dal Condominio in Bologna alla INDIRIZZO per il quale aveva effettuato la progettazione e seguito la direzione dei lavori di consolidamento delle fondazioni, in una con la RAGIONE_SOCIALE e l ‘ ingegnere NOME COGNOME e venne ritenuto responsabile in entrambi i giudizi, con conseguente condanna ad un facere nel cautelare e al risarcimento, in solido, dei danni, nel merito.
In detto giudizio era stata chiamata in causa, dal RAGIONE_SOCIALE, ai fini delle spese di salvataggio, anche la compagnia assicuratrice Fondiaria S.p.a.
Chiesta, in via stragiudiziale, il rimborso delle spese legali alla Fondiaria S.p.a., poi Unipolsai S.p.a., la rifusione delle spese gli venne negata.
NOME COGNOME convenne, quindi, in giudizio, ai sensi dell ‘ art. 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bologna la detta compagnia assicuratrice.
La domanda, nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE, venne rigettata dal tribunale.
NOME COGNOME propose appello e la Corte d ‘ appello di Bologna, nel ricostituito contraddittorio con Unipolsai S.p.a., con la sentenza n. 827 del 17/04/2023, ha rigettato l ‘ impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a dieci motivi, NOME COGNOME.
Risponde con controricorso UnipolSai RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
Il ricorrente ha depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 9/12/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
R.g. n. 21747 del 2023; Ad. 9/12/2024; estensore: C. Valle
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso di NOME COGNOME sono i seguenti:
primo motivo ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. violazione e (o) falsa applicazione dell ‘ art. 2909 c.c., per aver negato l ‘ esistenza del giudicato esterno in ordine all ‘ operatività dell ‘ assicurazione della responsabilità civile;
secondo motivo ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza o mera apparenza della motivazione sul punto della ritenuta insussistenza del giudicato esterno in ordine all ‘ operatività dell ‘ assicurazione della responsabilità civile;
terzo motivo ex art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza della motivazione sull ‘ esclusione dell ‘ operatività dell ‘ assicurazione della responsabilità civile;
quarto motivo ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all ‘affermazione che ‘la richiesta formulata dal condominio non aveva ad oggetto il pagamento di una somma ma di un facere ‘;
quinto motivo ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione dell ‘ art. 1917, terzo comma, c.c., per aver ritenuto che la norma si applichi solo in caso di ‘domanda risarcitoria’ ;
sesto motivo ex art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza o illogicità della motivazione in ordine all ‘ affermazione secondo cui il terzo non avrebbe dedotto alcun profilo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell ‘ assicurato;
settimo motivo ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. omesso esame di fatto decisivo in ordine all ‘ affermazione secondo cui il terzo non avrebbe dedotto alcun profilo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell ‘ assicurato;
ottavo motivo ex art. 360, comma primo, n. 3 e 5 c.p.c. violazione dell ‘ art. 1917, comma primo, c.c. ed omesso esame di fatto decisivo, per aver implicitamente affermato che
l ‘ assicurazione della responsabilità civile professionale non copre l ‘ assicurato contro l ‘ azione contrattuale del cliente danneggiato nono motivo ai sensi dell ‘ art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza, mera apparenza ed illogicità della motivazione in ordine all ‘ affermazione che l ‘ inoperatività dell ‘ assicurazione della responsabilità civile comporta l ‘ inoperatività anche della garanzia ‘tutela giudiziaria’;
decimo motivo di ricorso ex art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per inesistenza o illogicità della motivazione in ordine al rigetto del terzo motivo di appello.
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto, sebbene sotto diversi parametri di cui all ‘ art. 360, primo comma, c.p.c., ossia ai sensi del n. 3 e del n. 4, pongono censure relative al mancato esame e all ‘ esclusione da parte della Corte territoriale della forza di giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 2546 del 21/09/2018: la quale, passata in giudicato, come da rituale attestazione in data 22/06/2022 in calce alla copia, venne prodotta dal COGNOME in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte d ‘ appello di Bologna.
La sentenza era stata resa a conclusione della causa civile instaurata dal Condominio di Bologna, INDIRIZZO nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, del COGNOME, del COGNOME e nella quale il COGNOME aveva chiamato in causa, al fine di esserne garantito, la propria compagnia assicuratrice UnipolSai S.p.a.
La sentenza reca condanna dei convenuti al pagamento di oltre ottantanovemila euro (€ 89.140,00) in favore del Condominio e della UnipolSai S.p.a. al pagamento, in favore del Praitoni «di quanto richiesto al suo assicurato sulla base del capo 1».
I due motivi sono fondati, posto che la motivazione della Corte territoriale, in ordine all ‘ esclusione del giudicato della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 2546 del 21/09/2018, resa nella causa
R.g. n. 21747 del 2023;
Ad. 9/12/2024; estensore: NOME. COGNOME
nella quale era chiamata in causa anche la compagnia assicuratrice che vedeva accolta la domanda di manleva del COGNOME, e consistente nell ‘ affermazione resa alla pag. 6, terzultimo periodo, è meramente apparente, risolvendosi nell ‘ espressione icastica (ma oscura e apodittica) del seguente testuale tenore: « Relativamente alla sentenza prodotta in sede di precisazione delle conclusioni dall ‘appellante essa in alcun modo importa ‘giudicato esterno’ vertendo su fattispecie diversa da quella per cui è causa. »
Con la detta affermazione la Corte d ‘ appello non dimostra neppure di avere preso in considerazione la sentenza passata in giudicato, ritualmente prodotta in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, pienamente valutabile, posto che non spiega in alcun modo, a fronte di una sentenza che sin dall ‘ intestazione individua quali parti anche NOME COGNOME e la UnipolSai S.p.a., oltre che il condominio di INDIRIZZO, in Bologna, l ‘ impresa RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, per quale ragione essa non abbia efficacia di giudicato esterno con riferimento al dedotto profilo del rimborso delle spese di lite.
La Corte territoriale erra anche da un punto di vista meramente logico: il giudizio concluso dalla sentenza n. 2546 in data 21/09/2018 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, era la sede processuale naturale nella quale accertare l ‘ operatività delle polizze, o anche di una sola delle polizze assicurative, comprendenti la clausola di rimborso delle spese legali o comunque il patto di gestione della lite, poiché in detto giudizio il COGNOME aveva assunto, con altri, la veste di convenuto e aveva ivi chiamato in causa, al fine di esserne garantito, la propria compagnia assicuratrice.
Sono pertanto, fondati i profili di violazione di legge sostanziale, denunciati con il primo motivo e di carenza di motivazione, di cui al secondo mezzo, trattandosi di motivazione meramente apparente (da ultimo si veda, quale espressione di giurisprudenza costante
Cass. n. 27551 del 23/10/2024 Rv. 672731 – 01), al di là dell ‘ essere espressa graficamente in maniera intellegibile, che tradisce, tuttavia, la mancata presa di conoscenza, dell ‘ atto.
La motivazione resa dalla Corte territoriale è, in breve, ampiamente al di sotto del cd. minimo costituzionale (Sez. U n. 8053 del 7/04/2014 Rv. 629830 -01 e da ultimo Cass. n. 7090 del 03/03/2022 Rv. 664120 – 01).
La fondatezza, con conseguente accoglimento dei primi due motivi di ricorso, comporta assorbimento dei restanti terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, attinenti in varia misura al merito della controversia, da esaminarsi solo in esito alla disamina dell’eccezione di giudicato dispiegata .
La sentenza impugnata è cassata e la causa, stante la inidoneità dell ‘ accertamento e della motivazione del giudice territoriale, deve essere rinviata per gli ulteriori accertamenti di fatto, alla stessa Corte d ‘ appello di Bologna, in diversa composizione, anche ai fini della regolazione delle spese di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di