Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30570 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27697-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 42/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/03/2019 R.G.N. 187/2017;
Oggetto
R.G.N. 27697/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO chiese al Tribunale di Perugia l’annullamento dell’avviso bonario con il quale le era stata comunicata l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata e le era stato chiesto il pagamento della somma di € 1.139,91 per contributi omessi nell’anno 2009 oltre agli interessi ed alle sanzioni.
Il Tribunale accertò che era dovuta la somma oggetto dell’avviso e rigettò l’eccezione di prescrizione ritenendo che questa decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione che per i redditi dell’anno 2009 scadeva il 30 settembre 2010. Conseguentemente, alla data della comunicazione, il 30.6.2015, il termine quinquennale non era ancora decorso.
La Corte di appello di Perugia, investita del gravame da parte dell’AVV_NOTAIO, lo accoglieva in parte ritenendo che, pur dovute le somme relative all’iscrizione alla gestione separata, tuttavia il credito si era estinto per essere maturata la prescrizione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo e l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RITENUTO CHE
Con il ricorso è censurata la sentenza della Corte di merito per avere in ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., dell’art. 2, commi 26 -31, L. 335/1995, dell’art. 18 d.lgs 241/1997, dell’art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del DPCM 10.06.2010’, trascurato di considerare il presupposto cui è subordinata la proroga del termine di versamento dei contributi
e individuato nella data di scadenza del termine per il versamento dei contributi (il 16.6.2009) il momento dal quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione così ritenendolo senza tenere conto dello spostamento della scadenza del termine con D.P.C.M. 10.6.2010 al 6 luglio 2010 così che la comunicazione pervenuta il 30 giugno 2015 aveva tempestivamente interrotto il decorso del termine.
Con la memoria illustrativa l ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, controricorrente, ha eccepito il giudicato esterno formatosi sulla medesima questione, con ordinanza Cass. n. 31096 del 2022, nel giudizio instaurato successivamente ma conclusosi prima del presente ed avente ad oggetto l’avviso di addebito inviato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e relativo al medesimo anno ( il 2009).
Il ricorso è inammissibile.
7.1. Va premesso che l’eccezione di giudicato esterno è stata ritualmente dedotta per la prima volta nel presente giudizio di cassazione atteso che il giudicato si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 5370 del 2024). Si tratta di giudicato che rileva nel presente giudizio in quanto la decisione della Cassazione ha ad oggetto la medesima questione oggi sottoposta all’attenzione della Corte (cfr. Cass. 09/11/2022 n. 33021).
Nel giudizio tra le stesse parti definito con ordinanza n.31096 del 2022, infatti, si discuteva proprio dell’applicazione del D.P.C.M. di proroga dei termini per il versamento dei contributi ed il Tribunale ritenne che lo stesso non si applicasse. Come rilevò la Corte di appello tale affermazione non venne specificatamente impugnata in sede di gravame e la Cassazione , con l’ordinanza richiamata ritenne inammissibile il ricorso avverso quella sentenza osservando, in via principale e assorbente, che la corte di merito aveva ritenuto la censura inammissibile e che tale statuizione non era stata impugnata.
Per l’effetto la statuizione di primo grado di quel giudizio passò in giudicato e la stessa questione, che viene posta oggi e che concerne proprio la differibilità del termine di decorrenza della prescrizione per effetto de ll’applicazione del D.P.C.M. ricordato non può più essere messa in discussione.
Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 1100,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2024