Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28540 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 30267/2022 R.G. proposto da:
COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME , elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che le rappresenta e difende come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6778/2022 del la Corte d’appello di Roma, depositata il
27.10.2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 10.7.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME avviò una procedura esecutiva, con preavviso notificato il 16.7.2013, per il rilascio dell’immobile sito in INDIRIZZO ad Aprilia, in forza del decreto di trasferimento del 3.4.2012, trascritto nei RR.II. l’11.4.2012, con cui nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare nei confronti di NOME COGNOME (iscritta al N. 449/1998 R.G.E.) -era stato trasferito al COGNOME il menzio nato cespite. Proposero opposizione all’esecuzione NOME COGNOME e NOME COGNOME, sostenendo di aver acquistato il bene da NOME COGNOME (nonno di esse opponenti) con atto di compravendita del 7.2.2011, trascritto nei RR.II. l’8.2.2011, e, dunque, opponibile al procedente; affermarono le opponenti che il vincolo di pignoramento trascritto sull’im mobile era stato cancellato con ordinanza di estinzione del processo esecutivo emessa dal giudice dell’esecuzione immobiliare in data 23.9.2010 (la formalità di cancellazione nei RR.II. era poi stata eseguita il 10.2.2011). L’opposto obiettò che il provvedimento di estinzione -conseguente alla rinuncia del creditore successiva all’aggiudicazione era stato oggetto di reclamo ex art. 630 c.p.c., poi accolto, e che l’emissione del decreto di trasferimento costituiva effetto del disposto dell’art. 187 -bis disp. att. c.p.c., una volta che l’aggiudicatario aveva versato il prezzo, il quale era stato poi incassato proprio dall’esecutato NOME COGNOMEche ne aveva fatto istanza al giudice dell’esecuzione). Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1471 del 31.5. 2018, rigettò l’opposizione, negando la prevalenza dell’acquisto della COGNOME e della COGNOME e dichiarando che il Fonte aveva diritto
di procedere all’esecuzione forzata per rilascio. NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero impugnazione, cui resistette NOME COGNOME. Con sentenza n. 6778 del 27.10.2022 la Corte d’appello di Roma accolse però l’appello; nella motivazione, per quanto qui ancora rileva, si legge: ‘ La tutela dell’aggiudicatario delineata dall’art. 632 II comma c.p.c. e dall’art. 187 bis disp. att. c.p.c. non concerne direttamente la soluzione del conflitto con eventuali terzi acquirenti del medesimo bene oggetto di aggiudicazione, che è regolata dal generale criterio della priorità delle trascrizioni e che nella fattispecie, data la posteriorità della trascrizione del decreto di trasferimento rispetto a quella della cancellazione del pignoramento e della vendita dell ‘immobile al Ponzo e COGNOME, va risolta a favore di queste ultime.
Infatti fermo restando che l’accoglimento del reclamo proposto dal Fonte contro l’ordinanza di revoca dell’aggiudicazione dell’immobile a suo favore, facendo venir meno gli effetti della revoca, ha determinato il ripristino degli effetti dell’aggiudicazione dell’immobile al Fonte pronunciata in data 24/4/2009, che quindi è anteriore all’estinzione del processo esecutivo dichiarata in data 23/9/2010 -occorre considerare che, tra la data dell’aggiudicazione dell’immobile al Fonte e quella della emissione d el decreto di trasferimento dell’immobile all’aggiudicatario, è intervenuta non solo l’estinzione della procedura esecutiva, ma anche la cancellazione del pignoramento, per cui gli effetti della trascrizione del decreto di trasferimento non retroagiscono alla data del pignoramento ‘ .
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui resistono con unico controricorso NOME COGNOME e
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NOME COGNOME Le sole controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380 -bis.1, comma 2, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 632, comma 2, c.p.c., degli artt. 2643 e 2644 c.c. e dell’art. 187 -bis disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello, al fine di risolvere il conflitto tra l’aggiudicatario e l’avente causa dall’esecutato, applicato la regola sulla priorità della trascrizione (ex art. 2644 c.c.), anziché la specifica norma (art. 187bis disp. att. c.p.c.) che sancisce la salvaguardia dell’aggiudicazione anche nell’ipotesi di estinzione del processo di espropriazione forzata. In particolare, sostiene il ricorrente che ‘ il caso in esame non può essere risolto applicando le regole ordinarie in materia di trascrizione che, in generale, dirimono il conflitto tra soggetti che hanno acquisito il diritto di proprietà sul medesimo bene (art. 2643 e ss. c.c.), in quanto la posizi one giuridica dell’aggiudicatario Fonte Dennis è rivestita di una tutela giuridica superiore tale da essere considerata indifferente ad ogni iniziativa economica privata dell’esecutato sul cui bene, anche dopo l’estin zione della procedura, deve ritenersi ancora sussistente il vincolo del pignoramento e della sua trascrizione, sebbene cancellata, o in altro modo tutelata -con l’inopponibilità nei suoi confronti degli atti compiuti dal debitore o dal terzo proprietario dopo l’aggiudicazione e/o con l’inopponibilità della loro eventuale trascrizione ove poziore rispetto a quella del decreto di trasferimento -la sua aspettativa ad ottenere il trasferimento del bene in maniera immune da altrui
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pretese. … Quanto sopra esposto conduce al riconoscimento di una tutela erga omnes nei confronti di chiunque occupi l’immobile acquistato all’asta pubblica senza che possa essere invocato ed opposto il principio sancito dall’art. 2644 del c.c., reso inoper ante dalla salvezza dei diritti dell’aggiudicatario contenuta nell’art. 187 -bis disp. att. c.p.c. … entrato in vigore il giorno 11.09.2005, sicuramente applicabile anche al caso di specie … ‘ .
2.1 -La vicenda che occupa, come pure evidenziato dal ricorrente (pp. 13-14), è assolutamente identica ad altra, sempre concernente opposizione al rilascio del medesimo immobile in questione tra le stesse parti, definita dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 7423/2021 (nel medesimo senso di quella qui impugnata), nelle more passata in giudicato a seguito di Cass. ord. 18.1.2024, n. 2020, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso NOME COGNOME (in quel caso, hanno però resistito in sede di legittimità, oltre alle odierne controricorrenti, anche NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME originario debitore esecutato, frattanto deceduto).
Per quanto qui interessa, benché non sia chiaro per quale ragione la medesima vicenda sostanziale sia stata oggetto di due distinte opposizioni all’esecuzione da parte di NOME COGNOME e NOME COGNOME ut supra definite (in memoria, queste ultime precisano che tra le due cause ‘ le uniche differenze che nel presente giudizio di legittimità non rilevano – costituite dalla diversità temporale delle due esecuzioni, dal numero degli opponenti e dall’esito diverso del primo grado dei giudizi di merito ‘ ), è certo che sulla inesistenza del diritto di NOME COGNOME di ottenere il rilascio dell’immobile in questione, da parte delle predette – per essere stato trascritto il loro atto di acquisto prima della
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trascrizione del decreto di trasferimento del 3.4.2012 in favore dello stesso Fonte – è sceso il giudicato, sia pure nelle more della trattazione del ricorso che occupa. Nessun dubbio può porsi circa la rilevabilità anche d’ufficio di detto giudicato esterno, intervenuto tra le stesse parti, noto essendo che nel caso esso ‘ si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo dalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione del precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumenti informatici e banche dati elettroniche ‘ ( ex multis , Cass. 29923/2020). Ciò tanto più che le controricorrenti hanno comunque dato atto, in memoria, della pronuncia di Cass. n. 2020/2024, sia pure senza invocare l’autorità di cosa giudicata di Corte d’appello di Roma n. 7423/2021.
Conseguentemente, non può che dichiararsi l’inammissibilità del ricorso qui in esame, stante il divieto del ne bis in idem .
3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti, che liquida in € 3.900,00 per
compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno