Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33025 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33025 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18477-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO VINCITORIO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI RODI GARGANICO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 2244/2024 DEL TRIBUNALE DI FOGGIA del 20/8/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il Comune di Rodi Garganico ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE chiedendo di esservi ammesso, in via privilegiata, per la somma di €. 117.608,74 in forza della sentenza con la
quale la Corte dei conti, in data 17.30/5/2018, aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dello stesso Comune, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 117.618,74, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.
1.2. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito all ‘ opposizione, chiedendone il rigetto, sul rilievo che: – il credito vantato dal Comune era uguale a quello che lo stesso aveva già azionato, per il maggior importo di € . 1.530.787,97, con la domanda di ammissione tempestiva proposta in data 19/7/2013; – tale domanda era stata integralmente rigettata con decreto del 16/10/2014; – il Comune non aveva proposto alcuna impugnazione avverso tale decreto; – si era, di conseguenza, formato, relativamente all ‘ insussistenza di tale credito, il giudicato endofallimentare ex art. 96 l.fall..
1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha accolto l ‘ opposizione, ammettendo il Comune al passivo del fallimento per l ‘ importo di €. 117.608,74, oltre interessi legali dalla data della sentenza della Corte dei conti all ‘ effettivo pagamento, in collocazione privilegiata.
1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che: – il diritto di credito fatto valere con l ‘opposizione in esame ‘ è sorto e trova il proprio riconoscimento in forza della sentenza n. 451/2018 del 17/5/2018, depositata il 30/5/2018, della Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia ‘ , che ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma della quale è oggi chiesta l ‘ammissione a titolo di ‘ risarcimento per danno erariale a titolo di responsabilità contabile ‘ ; -il ‘diritto di credito che il Comune ha fatto valere nella prima domanda di ammissione al passivo’ era, invece, ‘fondato sul contratto di concessione per la riscossione ‘ e, dunque, sull ‘ obbligo della
concessionaria, ivi previsto, di riversare al Comune gli importi delle tasse e imposte riscosse; ha, in sostanza, ritenuto che: – il diritto azionato dal Comune con l ‘ opposizione allo stato passivo era, dunque, un diritto ‘ diverso e distinto ‘ dal diritto di credito fatto valere dallo stesso Comune con la domanda tempestiva di ammissione al passivo; – diversamente da quanto eccepito dal RAGIONE_SOCIALE non si era, allora, formato, in esito alla pronuncia sulla prima domanda di ammissione al passivo, un giudicato endofallimentare, ‘ non essendo il credito odierno quello fatto valere e vagliato in sede di domanda tempestiva presentata dal Comune di Rodi ‘ ; – la diversa natura del diritto accertato in sede di giurisdizione contabile era, del resto, evidenziata anche nella citata sentenza, laddove la Corte rilevava che ‘ ai fini del giudizio proprio della responsabilità contabile non viene tanto in rilievo un ‘ unica e generale obbligazione di restituzione del denaro o dei valori dello Stato, quanto l ‘ inosservanza, da parte dell ‘ agente contabile degli obblighi propri del servizio, che abbia determinato o concorso a determinare il danno al cui ristoro l ‘ azione mira ‘ .
1.5. Né rilevava, ha aggiunto il tribunale, che la quantificazione del danno erariale fosse stata operata in forza del parametro costituito da l ‘ mancato versamento in favore del Comune di Rodi Garganico delle somme riscosse dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di TARSU, ICI ed altre entrate patrimoniali … ‘, ovvero degli importi che, sulla base delle prove raccolte in detto giudizio, non erano stati riversati, all ‘ esito della riscossione, al Comune ( pari, appunto, alle ‘ somme riscosse, alla data del 31 maggio 2012, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011/31 maggio 2012 ‘ e, dunque, ‘ alla somma di complessiva di € 117.608,74 ‘ ), posto che ‘ la diversità del diritto di credito fatto
valere … determina la non identità delle due domande di ammissione al passivo proposte dal Comune ‘ .
1.6. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato il 3/9/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.
1.7. Il Comune ha resistito con controricorso.
1.8. Il Presidente, con decreto del 4/5/2025, ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c..
1.9. Il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione del ricorso e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo e il secondo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione, rispettivamente, dell ‘ art. 96, ult. comma, l.fall., e dell ‘ art. 2741, comma 1°, c.c. nonché degli artt. 52, comma 2°, e 94 l.fall., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha accolto l ‘ opposizione allo stato passivo proposta senza, tuttavia, considerare che, a seguito del definitivo rigetto della domanda che l’amministrazione municipale aveva in precedenza proposto per l ‘ ammissione al passivo dello stesso credito, il giudicato endofallimentare di conseguenza formatosi precludeva al Comune la proposizione della domanda di ammissione che il tribunale ha invece accolto.
2.2. I motivi sono infondati. Non v ‘ è dubbio, invero, che, come già osservato dal presidente con il decreto ex art. 380bis c.p.c.: -nel procedimento fallimentare, l ‘ ammissione (o l ‘ esclusione) di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell ‘ art. 96 l.fall. e non sia stato impugnato, acquisisce, all ‘ interno della procedura
concorsuale (a partire, evidentemente, dal giudizio di verificazione in tutte le fasi, tempestive e tardive, in cui lo stesso si articola: Cass. n. 4632 del 2023), un grado di stabilità assimilabile al giudicato (Cass. n. 19940 del 2006); -l ‘ accertamento dell ‘ esistenza (o dell ‘ inesistenza) del diritto di credito verso il fallito azionato con la domanda, pertanto, sia pure ai soli fini della procedura concorsuale nella quale è reso il decreto del giudice delegato previsto dall ‘ art. 96 l.fall., impedisce, ove non impugnato (al pari dei decreti pronunciati dal tribunale a seguito dei giudizi previsti dall ‘ art. 99 l.fall., una volta che siano definitivi), tanto la successiva deduzione, quanto (e soprattutto) la differente soluzione, in successivi giudizi tra le medesime parti (e cioè, nel corso della procedura, il creditore istante ed il curatore del fallimento), a partire dal giudizio conseguente ad una ulteriore domanda di ammissione al passivo, di tutte le questioni che riguardino l ‘ esistenza e l ‘ entità del credito, la validità e l ‘ opponibilità del titolo dal quale il diritto deriva e l ‘ esistenza delle cause di prelazione che eventualmente lo assistono (Cass. 664 del 1997, in motiv.; conf., Cass. n. 13778 del 2006; Cass. n. 20416 del 2006, in motiv.; Cass. n. 18832 del 2008; Cass. n. 21241 del 2010, in motiv.; Cass. n. 4282 del 2012; Cass n. 13289 del 2012; Cass. n. 5840 del 2013; Cass. n. 20222 del 2013; Cass n. 6738 del 2014, in motiv.; Cass. n. 25640 del 2017; Cass. n.4632 del 2023, in motiv.); – i rapporti tra il decreto che ha in precedenza provveduto sulla domanda di ammissione allo stato passivo e il decreto che si è successivamente pronunciato su altra domanda di ammissione al medesimo stato passivo (anche se tardiva: Cass. n. 11712 del 2018) devono essere, pertanto, definiti nel quadro della categoria concettuale della preclusione, nel senso che, trattandosi di due diverse fasi di un medesimo accertamento
giurisdizionale, va riconosciuto che le pregresse decisioni hanno valore di giudicato interno rispetto a quelle pronunciate in seguito, e precludono, di conseguenza, la successiva deduzione non solo di quanto già dedotto con la prima domanda, ma anche di quanto la stessa domanda avrebbe potuto astrattamente dedurre (Cass. SU n. 13916 del 2006; conf., Cass. n. 8650 del 2010; Cass. n. 14535 del 2012; Cass. n. 5478 del 2013; Cass. n. 24433 del 2013; Cass. n. 6091 del 2020; Cass. n. 1259 del 2024; Cass. n. 15040 del 2024).
2.3. Si tratta, naturalmente, di una preclusione che, come sempre accade in materia di giudicato, vale esclusivamente se, con la seconda domanda, la parte abbia azionato in giudizio, in ragione della medesimezza del fatto costitutivo dedotto, lo stesso diritto di credito già fatto valere, nei confronti del medesimo debitore, con la prima domanda.
2.4. Il mutamento del fatto che ne costituisce il fondamento comporta, infatti, trattandosi di diritti eterodeterminati, il mutamento del diritto stesso, per cui la domanda con la quale l ‘ attore faccia valere in un secondo processo un diritto dello stesso contenuto di quello già azionato, ma sul fondamento di un diverso fatto costitutivo, ha, evidentemente, per oggetto un diritto diverso e non è, come tale, preclusa dal giudicato che ha accertato l ‘ esistenza o l ‘ inesistenza del primo diritto azionato.
2.5. Solo il mero mutamento del tipo giuridico, cui sia ricondotto il medesimo fatto storico allegato, non esclude che si tratti dello stesso diritto soggettivo: restando fermi il contenuto della prestazione invocata ed il fatto storico dedotto, cioè, la diversa qualificazione giuridica del credito non modifica l ‘ identità del diritto azionato (cfr. Cass. n. 10702 del 2008).
2.6. La determinazione della causa petendi non consegue, infatti, alla fattispecie legale astratta che l ‘ attore ha dedotto a fondamento della pretesa esercitata: il fatto costitutivo che identifica il diritto di credito è il mero accadimento materiale, considerato nella sua esclusiva consistenza strutturale, in base alle circostanze di spazio e di tempo che concorrono a connotarlo, sicché, in definitiva, il mutamento del titolo giuridico prospettato, non determina la diversità del diritto invocato e non esclude, dunque, a fronte della medesimezza storica della fattispecie costitutiva, l ‘ identità del diritto rispetto a quello già azionato.
2.7. Il decreto impugnato si è senz ‘ altro attenuto ai principi esposti.
2.8. Il tribunale, infatti, dopo aver rilevato che: – il diritto di credito fatto valere con l ‘ opposizione allo stato passivo era fondato sulla ‘ sentenza … della Corte dei Conti ‘ che in data 30/5/2018 aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del Comune, a titolo di ‘ risarcimento per danno erariale a titolo di responsabilità contabile ‘, della somma di cui lo stesso aveva chiesto l ‘ ammissione; -il ‘diritto di credito che il Comune ha fatto valere nella prima domanda di ammissione al passivo’ risultava, invece, ‘fondato sul contratto di concessione per la riscossione ‘ e, dunque, sull’ obbligo della concessionaria, ivi previsto, di riversare al Comune gli importi delle tasse e imposte riscosse; ha, in sostanza, ritenuto che il diritto azionato dal Comune con l ‘ opposizione allo stato passivo era un diritto ‘ diverso e distinto ‘ dal diritto di credito fatto valere dallo stesso Comune con la domanda tempestiva di ammissione al passivo, e che, diversamente da quanto eccepito dal RAGIONE_SOCIALE, non si era, dunque, formato, in esito alla pronuncia sulla prima domanda di ammissione al passivo, un giudicato
endofallimentare, ‘ non essendo il credito odierno quello fatto valere e vagliato in sede di domanda tempestiva presentata dal Comune di Rodi ‘.
2.9. La differente causa petendi dedotta dal Comune a sostegno delle domanda di ammissione (costituita, nella prima domanda, dall ‘ inadempimento della società poi fallita agli obblighi assunti verso il Comune con il ‘ contratto di concessione per la riscossione ‘ e, nella seconda domanda, dai danni erariali arrecati dalla stessa società, nella sua qualità di ‘agente contabile ‘ , con l ‘ inosservanza ‘degli obblighi propri del servizio’ ) e, per l ‘ effetto, il differente petitum ivi, rispettivamente, azionato (rappresentato, nella prima domanda, dal diritto al pagamento delle somme che la società aveva riscosso e che, in forza del contratto di concessione, doveva riversare al Comune, e, nella seconda, dal diritto al pagamento delle somme corrispondenti ai danni arrecati dalla stessa così come accertati e liquidati dal giudice contabile) conferma la correttezza della decisione assunta dal tribunale, e cioè che il diritto ammesso al passivo era ‘ diverso e distinto ‘ dal credito fatto valere dallo stesso Comune con la domanda tempestiva (definitivamente rigettata) di ammissione al passivo (a nulla, dunque, rilevando che il pregiudizio arrecato dalla società poi fallita al Comune sia stato quantificato dal giudice contabile proprio sulla base delle somme a suo tempo riscosse dalla stessa e non riversate al Comune concedente)
Il ricorso è, dunque, infondato: e dev ‘ essere, quindi, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione del ricorso ai sensi dell ‘ art. 380bis c.p.c. comporta,
inoltre, le conseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e, dunque, a fronte della costituzione della parte intimata, la condanna del ricorrente, a norma dell ‘ art. 96, comma 3° e 4°, c.p.c.: -al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata di €. 6.000,00; – al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00.
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l ‘ art. 380bis , comma 3°, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149/2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto com ma dell’art. 96 c.p.c. codifica, in effetti, un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. SU n. 28540 del 2023).
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 6.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma equitativamente determinata di
€. 6.000,00 ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00 ; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME