Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 738 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 738  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16273-2022 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al controricorso
–
controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato avverso  il  decreto  del  15  Aprile  2022  emesso  dal  Tribunale  di  Nocera Inferiore;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall’AVV_NOTAIO – ammessa allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per il credito concorsuale vantato a titolo di compensi per l’attività difensiva svolta in favore della società in boniscontro il decreto del giudice delegato che aveva respinto la sua richiesta di emissione di un provvedimento che autorizzasse il curatore a provvedere, attingendo alle cauzioni versate da RAGIONE_SOCIALE quale assuntrice del concordato fallimentare di RAGIONE_SOCIALE, al pagamento, rifiutato dall’assuntrice, degli oneri accessori (Iva, Cap e rimborso forfettario) sul credito ammesso, che però non le erano stati attribuiti né in sede di verifica né con la decisione resa sull’impugnazione del credito avanzata, ai sensi dell’art. 98 l. fall ., da altro creditore.
Il Tribunale ha escluso che il credito ammesso potesse essere maggiorato degli accessori in difetto di un’espressa pronuncia sul punto, per ottenere la quale la reclamante avrebbe dovuto proporre ricorso per la cassazione del decreto  emesso  ai  sensi  dell’art.  98  l.  fall.,  e d  ha  inoltre  rilevato, ad abundantiam ,  che la somma  definitivamente riconosciuta all’aAVV_NOTAIO con tale decreto doveva intendersi comprensiva di qualsivoglia accessorio.
 Il  provvedimento,  pubblicato  il  15  Aprile  2022,  è  stato  impugnato  da NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha svolto difese.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
RILEVATO CHE
1.Con il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 26 e 99 l. fall., la ricorrente deduce che il tribunale ha errato nel dichiarare il reclamo inammissibile, posto che ella non intendeva ridiscutere profili già esaminati dapprima dal giudice delegato, all’udienza di verifica, e successivamente dal collegio del tribunale con il decreto del 15/7/21 che aveva pronunciato sull’impugnazione ex art. 98 l. fall., bensì i profili immediatamente successivi (cioè quelli relativi al pagamento degli oneri di legge sull’ammontare delle competenze professionali determinate in suo favore) e dunque contestare il
comportamento di NOME, obbligata al  pagamento, nel dare  esecuzione al provvedimento.
Col secondo mezzo , che denuncia l’ omesso esame di un fatto decisivo , la ricorrente lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto del dato oggettivo costituito dal fatto che la somma riconosciutale con il decreto del 15/7/2021 corrispondeva al minimo dei compensi dovuti sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/14 e non poteva pertanto essere comprensiva degli accessori.
 Con  il  terzo  motivo  COGNOME  deduce  la  nullità  del  provvedimento impugnato perché sostanzialmente privo di motivazione.
Il primo motivo è manifestamente infondato, con conseguente assorbimento degli altri due, per l’evidente ragione che il provvedimento di ammissione del credito della ricorrente allo stato passivo, che non prevedeva l’espresso riconoscimento degli oneri accessori dalla stessa richiesti, era ormai coperto dal giudicato endofallimentare e non poteva certo essere modificato dal G.D. o dal tribunale adito in sede di reclamo – privi, in ambito fallimentare, anche di qualsivoglia potere (a quanto pare da loro stessi supposto, ma in realtà inesistente) di ‘interpretazione autentica’ di detto giudicato -solo perché la creditrice aveva loro irritualmente rivolt o un’istanz a in tal senso, a ben vedere integrante una vera e propria domanda di condanna aggiuntiva dell’assuntrice .
4.1.Pertanto, anche a voler in via di mera ipotesi escludere che detta domanda fosse ormai preclusa dalla mancata impugnazione da parte dell’AVV_NOTAIO del provvedimento di esecutività dello stato passivo, così come modificato dal decreto emesso dal tribunale ai sensi dell’art. 98 l. fall., l a ricorrente non avrebbe potuto far valere la propria pretesa verso RAGIONE_SOCIALE se non in via di cognizione ordinaria, se del caso instaurando previamente un giudizio volto ad ottenere l’accertamento dell’effettiva portata del giudicato endofallimentare.
 Le  spese  del  giudizio  di  legittimità  seguono  la  soccombenza  e  vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  condanna  la  parte  ricorrente  al  pagamento  in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida
in  euro  3.000  per  compensi  e  in  euro  200  per  esborsi,  oltre  alle  spese forfettarie nella misura del 15% e a Iva e cap come per legge.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1 quater del  d.P.R.  n.  115  del  2002,  inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024