Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11263 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr 239/2018 proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO, rappresentata e difesa in proprio;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti, controricorrente
avverso il decreto nr 720/2017 depositato in data 23/11/2017 dal Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 27 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 L’AVV_NOTAIO depositò domanda di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE del proprio credito per complessive € 22.053,62, in collocazione privilegiata ex art 2751 bis nr. 2 e 2755 c.c., per prestazioni professionali rese in favore della società in bonis; il G.D. dichiarò esecutivo lo stato passivo ammettendo il legale, in via privilegiata, per la minor somma di € 14.396,63; sull’impugnazione della COGNOME, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione, non avendo la ricorrente adempiuto all’onere della prova del maggior credito, rispetto a quello ammesso, di complessive € 7.657,00.
2 In particolare, i giudici capitolini evidenziavano che, con riferimento al credito di € 5.172, la stessa opponente aveva dichiarato di aver assistito, nella procedura esecutiva promossa da RAGIONE_SOCIALE, non la fallenda, ma i soci della stessa che avevano subito il pignoramento delle quote della società RAGIONE_SOCIALE, mentre, per la residua voce di € 2.484,30, la domanda si fondava su atti, relativi alla procedura esecutiva incardinata da RAGIONE_SOCIALE, non muniti di prova certa opponibile al fallimento.
2.1 Rilevava, infine, il Tribunale di Roma l’inammissibilità della richiesta di maggiori compensi e degli interessi moratori non domandati con l’insinuazione.
3 NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi illustrati con memoria; il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I motivi del ricorso possono così essere riassunti:
1). violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 98 e 99 nr. 3 e 4 l.fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c., per avere il Tribunale errato nel ritenere il difetto di prova dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni professionali quando invece la ragione dell’esclusione parziale del credito, per essere stata l’attività professionale somministrata in favore di più soggetti, presupponeva l’avvenuto svolgimento della prestazione d’opera intellettuale con AVV_NOTAIOeguente formazione del giudicato endofallimentare sul punto, non essendovi stata specifica impugnazione da parte del curatore della statuizione di parziale ammissione;
2) nullità del decreto, in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., con riferimento agli artt. 51,42 e 44 l.fall, all’art. 2755 c.c. , agli artt. 2 e seguenti del DM 127/2004 ed all’art 28 DM 55/2014 ; il Tribunale, a dire della ricorrente, avendo aderito al rilievo della curatela secondo cui l’attività era stata prestata in favore di un soggetto diverso, avrebbe omesso di pronunciarsi su tutti i motivi formulati dall’oppone n te riguardanti la natura dell’attività professionale compiuta al fine di salvaguardare, indirettamente, il capitale sociale della società; il Collegio non si sarebbe pronunciato, con riferimento al credito alla domanda di ammissione al passivo per il diverso credito di € 2.457, sulle difese relative ai criteri di liquidazione delle spese;
3) nullità del decreto impugnato in relazione all’art. 360 1° comma nr. 4 c.p.c., motivazione inesistente e/o apparente in relazione all’art. 132 co. 2 nr. 4 cpc, art. 115 cpc e artt. 93, 98 e 99 l.fall., con riferimento al d.m 55/2014 ed alla legge 231/2002, per avere il Tribunale errato nel ritenere nuova la domanda di interessi moratori essendo la stessa già contenuta nella domanda di ammissione al passivo. Il decreto avrebbe, inoltre, laconicamente motivato l’esclusione sia della domanda di maggior credito
risultante dall’applicazione del d.m.55/2014 sia degli interessi moratori; apparente sarebbe la motivazione sul riconoscimento di Iva e Cap ed inesistente, infine, sarebbe la motivazione sulle richieste istruttorie;
violazione e falsa applicazione dell’art. 360 1 comma nr 5 cpc, per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal giudicato endofallimentare formatosi sulla prova delle prestazioni professionali per mancanza di u n’ autonoma impugnazione del curatore;
violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l.fall., del dm 55/2014 art. 1 e 28, in relazione all’art. 360 1° nr. 3 cpc , per avere i giudici dell’opposizione erroneamente qualificato nuova la domanda di rideterminazione dei compensi secondo le tariffe di cui al d.m 55/2014.
Il primo e il quarto motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione, sono fondati per quanto di ragione.
2.1 Va opportunamente precisato che le censure investono la decisione sulla voce di credito di € 2.484,30 per l’attività professionale svolta nella procedura esecutiva promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in bonis.
2.2 Sostiene la ricorrente che, non avendo il RAGIONE_SOCIALE impugnato la decisione del G.D di parziale ammissione del credito e non avendo il curatore in sede di verifica dello stato passivo sollevato alcuna eccezione in merito all’attività asseritamente svolta dal professionista, si era ormai formato il giudicato sull’ an debeatur che precludeva alla curatela la possibilità di contestare nel giudizio di opposizione l’avvenuta esecuzione della prestazione.
2.3 In effetti, r isulta dall’impugnato provvedimento del Tribunale nonché dalla motivazione del decreto ex art. 96 l.fall., riportata nel corpo del ricorso, che il G.D, in relazione alla prestazione professionale resa nella procedura esecutiva incardinata da COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, abbia ammesso il credito nella misura del 50% in quanto si trattava di prestazione erogata anche in favore di altro patrocinato, l’ RAGIONE_SOCIALE, così implicitamente accertando l’esecuzione da parte dell’AVV_NOTAIO dell’attività legale difensiva. In difetto di autonoma, tempestiva impugnazione del curatore, sulla questione dell’avvenuto svolgimento dell’incarico si è formato il giudicato implicito endofallimentare, sicché era precluso al tribunale di sindacare se l’opponente avesse fornito prova della sussistenza del credito ammesso In altre parole, l’avvenuta ammissione allo stato passivo del credito dell’opponente (riconosciuto nell’an e ridotto perché la prestazione era stata resa in favore di più clienti) precludeva al curatore, che non aveva impugnato il provvedimento del G.D., di sollevare in giudizio la questione del difetto di prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione, ormai coperta da giudicato endofallimentare (cfr. Cass. nr.18591/2023 e 9928/2018).
Il secondo motivo è infondato.
3.1 Come da insegnamento costante di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n.21195/3014 e 7653/2012), il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto. Solo se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per « error in procedendo», censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, laddove, invece, se il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione,
ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
3.2 Nel caso di specie, come si evince dalla stessa prospettazione di cui al ricorso e dall ‘ impugnato decreto, il Tribunale si è pronunciato su entrambe le voci di credito la cui mancata ammissione, come si è dato conto con la disamina del primo motivo di ricorso, è stata oggetto di contestazione da parte della ricorrente che è ritenuta fondata con riferimento al credito per prestazione professionale resa nella procedura esecutiva incardinata da RAGIONE_SOCIALE
Il terzo motivo non merita accoglimento, in quanto contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici circondariali: i) hanno ritenuto che le richieste, formulate in via subordinata, del maggior credito e degli interessi moratori ex d.lvo 231/2002, non domandati con l’insinuazione, fossero inammissibili rappresentando una violazione del divieto generale di mutatio libelli. La ricorrente, per contro, assume di aver chiesto gli interessi nell’atto di insinuazione , che tuttavia non viene riportato per estratto, in ossequio al principio di autosufficienza, nel corpo del motivo; ii) hanno illustrato le ragioni dell’esclusioni di Iva e Cap attribuendola alla mancata emissione della fattura; iii) hanno dato atto del rigetto delle istanze istruttorie che, peraltro, non sono state trascritte nel ricorso.
5 Il quinto motivo è anch’esso infondato , in quanto con la domanda subordinata la ricorrente ha maggiorato e modificato il petitum con AVV_NOTAIOeguente violazione del principio di mutatio libelli.
5.1 Sovviene sul punto l’insegnamento di questa Corte secondo il quale «nell’ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dalla L.Fall., art. 99 sono inammissibili domande dell’opponente nuove rispetto a quelle spiegate nella precedente fase, senza che possa trovare applicazione il principio dell’ammissibilità, nel giudizio di primo grado, entro il primo
termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, della mutatio di uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, sempre che essa, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio» (cfr. Cass. 6279/2022).
Conclusivamente, in accoglimento del primo e del quarto motivo, l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la