Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7290 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7290 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17741-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 52/2022 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/04/2022 R.G.N. 89/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/01/2026 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di appello di Trieste, con la sentenza n. 52/2022, in riforma della pronuncia di prime cure, ha respinto tutte le domande avanzate in sede monitoria da NOME COGNOME, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con le quali -in virtù
Oggetto
Retribuzione
rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2026
CC
di una decisione della stessa Corte territoriale (n. 108/2019) che aveva accertato e dichiarato il suo diritto ad essere ricollocato nel personale tecnico amministrativo della società dal 21.12.2015- era stato chiesto il pagamento della somma di euro 206.571,52 maturata fino al mese di dicembre 2019 per retribuzioni lorde mensili, indennità di disagio, diaria, ferie non godute e indennità di trasferta. Il Tribunale di Trieste, già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva ridotto l’importo dovuto in euro 127.626,14 oltre accessori, da cui doveva detrarsi tutto quello che il COGNOME aveva percepito dalla società in relazione al licenziamento annullato.
I giudici di secondo grado, decidendo sui gravami presentati dalle parti, hanno rilevato a fondamento del dictum di rigetto delle domande, che la sentenza della Corte di appello, posta a base della pretesa del COGNOME, aveva sì dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel personale tecnico manutentivo della società, ma aveva rigettato tutte le altre domande tra cui quella subordinata di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive anche nel caso di diverso inquadramento.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, assistiti con memoria.
La società è rimasta intimata.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, in relazione alla falsa applicazione
del principio del ne bis in idem , per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto che la sentenza n. 108/2019 della Corte di appello di Trieste aveva valenza meramente dichiarativa quando, invece, il giudice si era pronunciato su una domanda che presupponeva logicamente e giuridicamente l’accoglimento della pretesa circa la retribuzione mensile.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, va rilevato un difetto di specificità e di autosufficienza della censura perché nella sua articolazione non è stato riportato l’intero testo della pronuncia n. 108/19 della Corte distrettuale non consentendo, quindi, a questa Corte un idoneo sindacato di legittimità sulla contestata natura della decisione.
In secondo luogo, deve sottolinearsi che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
Inoltre, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola
verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. per tutte Cass. n. 7090/2022).
Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiare argomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico -giuridico seguito, ha motivato sulle ragioni per le quali è stato ritenuto che le domande, oggetto del procedimento monitorio, fossero coperte da giudicato per essere state le stesse già respinte.
Con il secondo motivo si obietta la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, in relazione alla falsa applicazione dell’obbligo di repêchage nonché dell’art. 8 del CCNL di categoria, perché la Corte territoriale, nonostante avesse riconosciuto che la medesima Corte aveva già accertato e dichiarato che esso ricorrente aveva il diritto ad essere ricollocato nel personale tecnico manutentivo di RAGIONE_SOCIALE dal 21.12.2015, tuttavia non aveva correttamente applicato la disciplina in materia negando al lavoratore di agire in giudizio per la quantificazione di tutto ciò che gli spettava.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnato provvedimento che ha espressamente sottolineato che, con la sentenza n. 108/19, era stato chiaramente statuito che ‘ Inaccoglibili sono le domande riferite alla condanna a pagare le differenze
retributive e di t.f.r. che attengono solo al ruolo, non praticabile, di pilota; indimostrati poi i danni patrimoniali e non patiti dal NOME, frutto di mera e generica allegazione ‘.
La doglianza come prospettata non coglie, pertanto, nel segno delle argomentazioni adottate dai giudici di seconde cure.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendo stata svolta dall’intimata attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2026
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME