Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32370 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32370 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20177/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO Sepe Quarta EMAIL), ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-ricorrente-
contro
BANCA POPOLARE ALTO ADIGE VOLKSBANK SPA, in pesona del legale rappresentante pro tempo, rappresentata e difesa, giusta
procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL)
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Venezia n. 5654/2019 depositata il 10/01/2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE per canoni non pagati relativi al contratto di sublocazione stipulato tra le parti; a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione allegava che l’immobile locato era di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza 10 novembre 2009; inoltre con sentenza del 26 marzo 2015, n. 769, il Tribunale di Treviso aveva dichiarato l’inefficacia anche del contratto di sublocazione, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘istituto bancario al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva resistendo.
Con sentenza del 28 novembre 2017 il Tribunale di Venezia revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione avanti alla Corte d’ Appello di Venezia.
Parte appellata si costituiva resistendo.
Con sentenza n. 5654/2019 pubblicata il 10 gennaio 2020 la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello,
confermando la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la banca.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La ricorrente e la resistente hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Deduce: a) che, con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Venezia, rispetto alle difese di RAGIONE_SOCIALE secondo le quali non poteva configurarsi per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 769/2015 del Tribunale di Treviso il proprio inadempimento al contratto di sublocazione (inadempimento nel senso che non sarebbe stata in grado di garantire al subconduttore il pacifico godimento del bene), aveva affermato che tale sentenza, avendo natura costitutiva, non aveva efficacia esecutiva, neppure sul rilascio; b) che la pronuncia del Tribunale di Venezia non era stata oggetto di appello incidentale da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, sicché sulla questione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 769/2015 del Tribunale di Treviso e sulla sua non esecutività <>, si era formato il giudicato; c) che invece la corte territoriale, modificando l’impostazione motivazionale e decisionale del giudice di primo grado, ha erroneamente
assunto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione solo l’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 769/2015 del Tribunale di Treviso (v. p. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), ed ha poi anche erroneamente motivato nel senso RAGIONE_SOCIALEa efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 769/2015 emessa dal Tribunale di Treviso (cfr. le pp. 10-11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata: <>); d) che, così motivando, la corte di merito ha violato il giudicato formatosi sulla questione RAGIONE_SOCIALEa inidoneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale civile di Treviso a costituire titolo esecutivo ed ha quindi pronunciato una sentenza viziata da violazione e/o falsa applicazione di legge, in quanto, secondo orientamento RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, il giudicato -sia esso interno od esterno- costituisce la regola del caso concreto e partecipa RAGIONE_SOCIALEa qualità dei comandi giuridici, per cui l’erronea presupposizione ovvero l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza equivale ad ignoranza RAGIONE_SOCIALEa regula juris e rileva quale errore di diritto, essendo in sostanza assimilabile al vizio di giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 282 cod. proc. civ. e degli artt. 2908 e 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta che la corte territoriale, nell’esaminare la natura giuridica RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dal Tribunale di
Treviso, a p. 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza afferma che essa è <> mentre a p. 9 diversamente argomenta riconducendola alla categoria RAGIONE_SOCIALEe sentenze costitutive, rispetto alle quali afferma che <>, richiamando la distinzione tra statuizioni condannatorie legate all’effetto costitutivo da un nesso sinallagmatico e statuizioni condannatorie meramente dipendenti dall’effetto costitutivo, per stabilire che solo nel primo caso non è consentita l’anticipazione provvisoria degli effetti, essendo necessario il passaggio in giudicato.
Così motivando la corte di merito non avrebbe tenuto conto del principio posto dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22/02/2010, n. 4059), secondo cui nell’esecuzione in forma specifica RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutività provvisoria ex art. 282 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALEa sentenza costitutiva emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2392 cod. civ. è limitata ai capi RAGIONE_SOCIALEa decisione che sono compatibili con la produzione RAGIONE_SOCIALE‘effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.
Essa pertanto non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita di rilascio RAGIONE_SOCIALE‘immobile in danno del promittente venditore, poiché l’effetto traslativo RAGIONE_SOCIALEa proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione RAGIONE_SOCIALE‘immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1575, 1581, 1585, e 1586 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione con cui la corte d’appello afferma che sino a quando non è stata emessa la sentenza n. 769/2015 del Tribunale di Treviso, la RAGIONE_SOCIALE era riuscita a garantire alla RAGIONE_SOCIALE, anche attraverso plurime azioni giudiziarie, il godimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile sublocato, mentre lo stesso non poteva dirsi dal momento in cui era intervenuta detta pronuncia di condanna a rilascio, immediatamente esecutiva, atteso che a fronte di questa la RAGIONE_SOCIALE era tenuta a restituire l’immobile alla curatela fallimentare, senza dover attendere l’inizio di una procedura esecutiva. La decisione sarebbe errata perché sovrappone due profili, quello relativo alla esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Treviso e quello relativo agli obblighi del conduttore nei confronti del locatore rispetto alla pretesa di terzi sul bene locato, finendo per conformare i suddetti obblighi a seconda RAGIONE_SOCIALEa soluzione fornita alla prima questione.
Parte ricorrente precisa inoltre che non solo, per quanto dedotto nei primi due motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Treviso non era esecutiva, ma quand’anche lo fosse stata, la decisione RAGIONE_SOCIALEa corte di merito è comunque errata, atteso che gli obblighi del conduttore (nella specie del subconduttore) hanno caratteri e disciplina individuati dalla legge e non conformati ab externo da una pronuncia giudiziale relativa alla questione RAGIONE_SOCIALEa esecutività o meno RAGIONE_SOCIALEa sentenza che si è pronunciata sul rilascio RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
Erroneamente la corte di merito ha ritenuto legittima la condotta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che, anziché riconsegnare il bene alla sublocatrice RAGIONE_SOCIALE, approfittando RAGIONE_SOCIALEa
detenzione di esso, ha stipulato una nuova locazione direttamente con il Fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, estromettendo RAGIONE_SOCIALE dal rapporto locatizio ed impedendole così di esercitare i propri diritti nei confronti RAGIONE_SOCIALEe pretese del Fallimento medesimo.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia <>.
Lamenta che la corte d’appello ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non fosse in grado di garantire il godimento dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Treviso e specialmente <>, facendo discendere dalla missiva inviata dal Fallimento in modo meccanico ed acritico l’impossibilità per la RAGIONE_SOCIALE di sottrarsi alla consegna RAGIONE_SOCIALE‘immobile, nonché omettendo di considerare, quale fatto decisivo, che la sentenza trevigiana era stata emessa il 31/03/2015, mentre i canoni richiesti da RAGIONE_SOCIALE erano relativi al primo trimestre del 2017 e che nel frattempo, per due anni, la RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a godere RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
Venendo all’esame del primo motivo ci si duole, in sostanza, del fatto che la sentenza di appello – nonostante il primo giudice avesse qualificato come costitutive le sentenze sulle revocatorie di contratti di locazione e sublocazione -abbia, in mancanza di impugnazione sul punto, che doveva essere fatta dalla banca resistente, evidentemente con appello incidentale condizionato, considerato quelle sentenze come di accertamento.
Il motivo sostiene che sarebbe stato violato il giudicato interno sulla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa natura di dette sentenze. Attacca, dunque, la prima motivazione enunciata dalla
sentenza impugnata, là dove ha sostenuto appunto l’efficacia di accertamento RAGIONE_SOCIALEe dette sentenze, senza considerare il giudicato interno che si era formato sulla natura RAGIONE_SOCIALEa decisione di cui trattasi per effetto RAGIONE_SOCIALEa qualificazione data dal primo giudice.
Il motivo sarebbe fondato ma la sorte del secondo rende la sua infondatezza inidonea a giustificare la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si lamenta, in sostanza, RAGIONE_SOCIALEa motivazione che la corte di merito ha ulteriormente enunciato -in via oggettivamente alternativa al ragionamento criticato dal primo motivo – nel presupposto che la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso fosse riconducibile alla categoria RAGIONE_SOCIALEe sentenze costitutive ed ha tuttavia qualificato i capi condannatori come immediatamente esecutivi anche prima che la sentenza, pur costitutiva, passi in giudicato, ed è pervenuta al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello appunto enunciando tale seconda motivazione.
Il secondo motivo, invece, attacca, la seconda motivazione, quella basata sulla condivisione del carattere costitutivo RAGIONE_SOCIALEe dette sentenze e censura l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che i capi condannatori comunque sarebbero stati soggetti all’art. 282 c.p.c. e che dunque Il primo motivo sarebbe fondato, ma il secondo, pur essendo erronea la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza là dove fa appello all’efficacia esecutiva dei capi condannatori, non può comportare la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in quanto trascura la circostanza che nella specie le sentenze sulle revocazioni, pur costitutive, erano passate in giudicato e, dunque, come osservai nel calepino, in mancanza di diversa previsione di legge, produssero i loro effetti dal momento RAGIONE_SOCIALEa domanda ed anzi dal momento RAGIONE_SOCIALEa conclusione degli atti revocati.
L’inefficacia, cioè, in forza RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata pur costitutiva retroagì a tale momento a prescindere da quello che poteva accadere prima RAGIONE_SOCIALEa sua formazione.
5.1 Si rileva al riguardo che effettivamente nel contesto RAGIONE_SOCIALEa motivazione l’impugnata sentenza ha altresì espressamente rilevato (v. p. 8):
che <>;
che <>;
che <>.
Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica RAGIONE_SOCIALEa statuizione
contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., 22/12/2022, n. 37543; sul rilievo e valutazione del giudicato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, v. Cass., 27161/2018; Cass., 31/01/2017, n. 2322).
5.2 Orbene, in applicazione dei suindicati principi, la corte territoriale, che pure ha rilevato il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Treviso in ordine alla inefficacia del contratto di locazione e di sublocazione (che è quello che interessa in relazione alla controversia in esame), si sarebbe dovuta limitare ad affermare che la sopravvenuta formazione del giudicato comportava che la accertata duplice inefficacia operava già con riferimento al momento di stipula dei due negozi e dunque rilevava comunque per regolare i comportamenti RAGIONE_SOCIALEe parti di questa causa al momento RAGIONE_SOCIALEa domanda, cioè al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione dei ricorsi per decreto ingiuntivo da parte RAGIONE_SOCIALEa sublocatrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di pretesi canoni di sublocazione.
Risulta infatti dirimente osservare che, pur nella erronea affermazione RAGIONE_SOCIALEa natura costitutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza 769/2015 del Tribunale di Treviso, la corte territoriale ha rilevato che la dichiarata inefficacia del contratto di locazione, dovuta al fatto che l’immobile al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula di detto contratto era colpito da pignoramento, e che si è riflessa sul contratto di sublocazione stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, è divenuta cosa giudicata; di talché doveva considerare il suo effetto retroattivo al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione dei ricorsi monitori e tale da determinare la mancanza dei crediti per cui la sublocatrice
aveva inteso agire in INDIRIZZO.
5.3 L’esame del motivo sulla base di questi rilievi in diritto, tali da integrare una correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., esclude pertanto il suo accoglimento.
Neppure può essere accolto il primo motivo, che pure correttamente censura la sentenza di appello per avere qualificato come dichiarative le sentenze revocatorie dei contratti di locazione e sublocazione, invece ritenute dal primo giudice sentenze costitutive prive di immediata esecutività, con statuizione resa in assenza di appello incidentale condizionato -che sul punto doveva essere proposto dalla RAGIONE_SOCIALE-, e dunque in violazione del giudicato interno.
L’esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio del secondo motivo infatti consolida la motivazione fondata sul passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa inefficacia dei contratti di locazione e di sublocazione, con conseguente retrodatazione degli effetti sino alla data dei ricorsi monitori, e la rende tale da reggere autonomamente l’intera decisione qui impugnata (Cass., 31/03/2023, n. 9128).
Le dirimenti ragioni che determinano l’infondatezza del primo e del secondo motivo consentono infine di ritenere assorbiti il terzo ed il quarto motivo.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
contro
ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza