Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 917 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 917 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 685-2022 proposto da:
COUTENZA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; del
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 149/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 08/09/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/202 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza n. 149/2021 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza n. 277/2020 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Torino, appello a cui aveva resistito l’appellato Comune di Casal Monferrato.
La causa era sortita dall’avere la suddetta RAGIONE_SOCIALE disposto con ordinanza del 27 marzo 2019 n.2 la revoca della concessione demaniale del 2 marzo 1995 rilasciata al Comune RAGIONE_SOCIALE Monferrato e la riduzione discrezionalmente accordata dei canoni concessori rispetto alla tariffa demaniale, ordinando al Comune d pagare euro 1.151.130,72 per gli anni 2006-2011 e riservandosi il calcolo dei canoni per le annualità anteriori al 2006.
Contro tale ordinanza il Comune aveva presentato il 23 maggio 2019 ricorso al RAGIONE_SOCIALE, adducendo l’elusione del giudicato formatosi dalla sentenza dello stesso RAGIONE_SOCIALE n. 2185/2014, la quale aveva
determinato il canone delle interferenze previste lin tale concessio e delle interferenze nuove realizzate frattanto per gli anni 19 2010, condannando inoltre la RAGIONE_SOCIALE a restituire al Comune la somma di euro 428.746,67, oltre interessi e spese.
La RAGIONE_SOCIALE si era costituita, eccependo il difetto di giurisdizion resistendo anche nel merito.
Il Tribunale Regionale, con la già richiamata sentenza n. 277/2020, aveva accolto il ricorso del Comune annullando l’ordinanza del 27 marzo 2019 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE; in particolare aveva ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione per il giud formatosi nello stesso rapporto a seguito della sua precedente sentenza n. 2185/2014, ravvisando nell’ordinanza del 27 marzo 2019 una elusione di tale giudicato quanto all’intervenut determinazione dei canoni 1995-2010 e al canone maturato nel 2011.
Avverso detta sentenza n. 277/2020, dunque, la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto l’appello, che era sortito nella sentenza TSAP n. 149/2021.
Contro quest’ultima pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, fondato su due motivi, da cui si è difeso il Comune con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo denuncia difetto di giurisdizione del RAGIONE_SOCIALE relazione agli articoli 360, primo comma, n.1 c.p.c., 111 Cost., 1 e 200, lettera a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Si afferma che spetta al giudice amministrativo – qui TSAP in unic grado – la giurisdizione in ordine alla revoca di concessione e ogni attribuzione discrezionale prevista nella concessione a favor del concessionario. Il ricorrente infatti è pubblica amministrazi che amministra i canali demaniali di irrigazione, ed è deputata rilasciare le concessioni demaniali ai sensi dell’articolo 136, le c), r.d. 8 maggio 1904 n. 368, regolamento di esecuzione già della legge 22 marzo 1900 n. 195 e poi del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215; pertanto non sussisterebbero rapporti negoziali.
Si sostiene che la causa in esame è connessa alla precedente fra RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente, in cui è stat pronunciata S.U. 21 gennaio 2014 n. 1131, adducendo poi che il giudicato invocato non sarebbe pertinente in quanto l’eccezione di giudicato non riguarderebbe la revoca della concessione e del suo canone discrezionalmente ridotto, cioè le situazioni soggettiv coinvolte dal provvedimento amministrativo. Nonostante ciò, “l’unica ratio decidendi che presidia l’accoglimento dell’eccezione di giudicato è la vantata natura convenzionale del <<rapporto»", cioè il disconoscimento delle potestà dell'Amministrazione, contro citato arresto del 2014.
Infondata sarebbe la "surrettizia contestazione" di quel precedent perché la legge ne "determina univocamente le conclusioni": si argomenta in base all'articolo 12 I. 27 dicembre 1977 n. 984 che ha
trasferito l'amministrazione dei canali demaniali di irrigazione d Stato a consorzi degli utenti, e altresì in base alla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1978 riguardante tale passaggio di competenze, nonché, ancora, sulla delibera di consegna, avvenuta ai sensi e per gli effetti del r.d febbraio 1933 n. 215, per affermare che con il passaggio dei canali demaniali dello Stato al regime delle opere pubbliche di bonifiche beni sono rimasti demaniali e i poteri amministrativi sono passati nuovi soggetti voluti dalla legge riformatrice, cioè i consor utenti. Al riguardo il motivo si sviluppa ampiamente per concluder infine che la ricorrente è pubblica amministrazione e svolge u pubblico servizio.
Il secondo motivo denuncia difetto di giurisdizione del TRA nell'ulteriore profilo del sindacato sull'eccezione di giudicat relazione agli articoli 360, primo comma, n.1 c.p.c., 111 Cost., 1 e 200, lettera a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Si osserva che il concessionario e i giudici di merito hanno riten l'eccezione di giudicato influente sul riparto di giurisdi opponendo che invece la giurisdizione "non può mutare a seconda del vizio che viene denunciato" per cui spetta al giudi amministrativo stabilire se il provvedimento in relazione al qua l'amministrato è titolare di interesse legittimo possa avere viol giudicato.
"Significativamente" l'articolo 133, primo cornma, n.5 d.lg 104/2010 "indica rientrare nella giurisdizione esclusiva la nullità provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del
giudicato". Inoltre "il giudicato, specie nei rapporti di durata, un limite intrinseco e ineliminabile nella sopravvenienza mutamenti della realtà fattuale o giuridica"; e qui Si tratta canone discrezionalmente ridotto, che il provvedimento ha poi revocato ripristinando quello ordinario di tariffa. La "sentenza cui giudicato si verte … logicamente parte da quel canone rido per calcolare i canoni ipoteticamente dovuti annualmente dal 1995 in poi e, in questo modo, riconoscere l'inspiegabile ripetizione indebito". Peraltro, da un lato la riforma di cui all'articolo 1 dicembre 1977 n. 984 ha sottoposto i canali demaniali di irrigazion al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e li ha dati da amministrare ad soggetto che ha istituito, in luogo dell'amministrazione ministeria dall'altro il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 assegna alla giurisdizi del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche le sole questioni di esistenza dei canoni, cioè l'esistenza dell'opera soggetta a canone E nel caso in esame il ricorrente è pubblica amministrazione sostenuta soltanto dai proventi, tra cui i canoni di concessione, articolo 21 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215: la sentenza impugnata quindi "infrange sul piano ontologico" la legge e la cautela per pubblica amministrazione "di non disperdere risorse vincolate ai fi istituzionali". Sarebbe dunque "inverosimile che si imponga all'amministrazione di restituire proventi già spesi per istituzionali specifici di manutenzione dal 1995 al 2010", essend impossibile "perché se i proventi fossero superiori al dovut sarebbero presenti in bilancio come avanzi". Si giungerebbe pertanto ad una contraddizione in termini, grazie poi all' "arti perpetrato dalla CTU" – sul cui contenuto si argomenta -. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il giudicato sarebbe reso se dopo la relativa sentenz "l'Amministrazione avesse assoggettato a canone queste opere", ma ciò la concessionaria non avrebbe dimostrato; e vi sarebbe prova specifica contraria nella nota dell'Amministrazione del 2 ottobre 2015 prot. 7252, cui è allegata relazione tecnica ch "esclude da canone le opere dell'artificiosa riduzione".
3.1 Tutta la questione veicolata nei motivi del ricorso si imper sulla sussistenza o meno di giudicato, il quale, ovviamente, se si formato ed è realmente pertinente, ha coperto anche la scelta del giudice, ovvero l'identificazione di chi ha giurisdizione.
Proprio per questo il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha escluso il rilievo dell'eccezione di difetto di giurisdizione ritenuto coperto dal giudicato formatosi con la sentenza n 2185/2014 del RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva determinato il canone delle interferenze previste nella concessione del 2 marzo 1995 e delle interferenze nuove realizzate tra il 1995 e il 2010, così da creare "sovrapponibilità GLYPH dell’oggetto GLYPH dell’ordinanza GLYPH impugnata alla questione dei canoni dovuti per le concessioni” (sentenza, pagina 4), vale a dire tutto era già definitivamente stato accerta stabilito dalla sentenza n. 2185/2014 del RAGIONE_SOCIALE.
3.2 L’ordinanza impugnata in questa causa si rapporta allora alla determinazione di quando si è creato il giudicato: e al riguardo pienamente condivisibile quanto ha affermato il Tribunale Superiore, in conformità a quelli che ha definito i principi più da esso già espressi e parimenti più volte espressi da queste Sezioni Unite, ovvero che “ai fini della determinazione del concet
di passaggio in giudicato della sentenza del RAGIONE_SOCIALE può farsi rinvio . alle norme del codice di procedura civile vigente, ove le stes disciplinano aspetti non contemplati dalla disciplina speciale – R n. 1775/1933 – al codice di procedura civile”. Il che significa ch questo settore speciale il codice di procedura civile costituisce sorta di clausola generale per gli istituti processuali laddove ricorra, appunto, nella normativa speciale una disciplina che regoli.
Così si sono espresse più volte, in effetti, queste Sezioni Unite riferimento a vari istituti che vengono così attinti, per il rinvi all’articolo 208 r.d. 1775/1993, dal codice di procedura civile, an con una valenza dinamica che consente di condividere le mutazioni del regolamento di questi istituti nell’ambito di tale co processuale generale. Così da ultimo’ tra gli arresti massimati, si pronunciata S.U. 12 giugno 2019 n. 15745, per cui “nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso la pronuncia del Tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di appello, si applicano, in fo rinvio contenuto nell’art. 208 del r. d. n. 1775 del 1933 (Testo un sulle acque), le regole del codice di procedura civile; pertan poiché tale rinvio deve intendersi di natura non girà recettizia, b formale, e quindi dinamicamente riferito, a seguito dell’abrogazion del codice dell’epoca, alle corrispondenti norme del codice vigent che regolano il giudizio di gravame, anche l’appello dinanzi Tribunale superiore deve seguire le prescrizioni dettate dall’art. c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Corte di Cassazione – copia non ufficiale modificazioni nella I. n. 134 del 2012.”, conforme a S.U. 28 dicembre 2017 n. 31113, richiamata anche nella sentenza in esame; sulla stessa linea, per istituti diversi, si sono collocati S.U. 21 settembre 2018 n. 22430, S.U. 23 dicembre 2004 n. 23837, S.U. 20 giugno 2000 n. 458 e S.U. 29 ottobre 1981 n. 5693.
3.3 Ne desume – sempre condivisibilmente – la sentenza impugnata che il giudicato sussiste, proprio per il rinvio ex articolo 20 1775/1933, che apre le porte all’applicazione del vigente artico 324 c.p.c., in quanto non inficia la formazione del giudicato per sentenza RAGIONE_SOCIALE di cui si discute né il “giudizio di revocazio proposto avverso la sentenza della cassazione n. 5642/2019 peraltro definito con declaratoria di inammissibilità” da S 12143/2020 – né il giudizio di rettificazione e revocazione propos dall’attuale ricorrente contro la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALE, considerato ictu oculi l’ampio superamento del termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c. (cfr. sentenza impugnata, pagina 6). Al riguardo, ancor una volta condivisibilmente, l’impugnata sentenza sottolinea l necessità della “esistenza di termini di impugnazione” pe “garantire stabilità e certezza alle sentenze rese da qualunqu autorità giudiziaria”. Il che è principio fondamentale, giac qualora non sia costantemente applicato si darebbe luogo ad una pluralità di abusi processuali che, oltre a confliggere con il v fondamentale della ragionevole durata del processo in termini specifici, ovvero relativamente alla controversia che gli abu subisce, verrebbe ad inficiare il sistema – la c.d. macchi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
giudiziaria – inceppandolo in modo complessivo e ontologicamente fuorviante rispetto ai valori costituzionali e sovranazionali.
3.4 Per quanto concerne, infine, l’oggetto del giudicato, su cui impernia più specificamente il secondo motivo del ricorso, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata, a pagina 9, h constatato che il RAGIONE_SOCIALE, nella pronuncia emessa in questo giudizio, aveva “compiutamente indicato gli elementi fattuali dai quali h desunto la coincidenza del rapporto definito” dal a sua precedente sentenza n. 2185/2014 passata in giudicato: “parte dei canoni delle interferenze previste nella concessione 2.3.1995 e delle successive” esaminate in quest’ultima verrebbero quindi a coincidere con “i canoni determinati nell’ordinanza emessa da RAGIONE_SOCIALE” impugnata in questo processo; e – nota infine la sentenza del Tribunal Superiore -“la diversa ricostruzione operata dal ricorrente tende prospettare un errore di fatto … che non trova alcuna rispondenz negli atti di causa”.
3.5 La ricorrente, in questo secondo motivo, come si è visto nell sua sintesi, tenta in effetti e con assoluta evidenza quel che avev già provato di effettuare davanti al Tribunale Superiore, cioè sforza di porre a base della decisione una ricostruzione fattual diversa.
Tuttavia, il ricorso per cassazione avverso le sentenze TSAP – sia quelle d’appello, come quella presente, sia quelle di unico grado non può investire il merito, essendo ammissibile soltanto qualora denunci violazione di legge o vizi motivazionali tali da condurre
motivazione alla qualificazione di inesistenza, rnera apparenza o radicale contraddittorietà (v. S.U. 6 novembre 2018 n. 28820).
La presenza d’altronde di alcune argomentazioni di diritto (come, per esempio, quelle sul bilancio del pubblico ente) nel secondo motivo non è idonea a superarne l’effettiva sostanza fattuale, ch tali profili giuridici tentano di schermare. E l’effettiva so fattuale conduce la censura a una inequivoca inammissibilità.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, quanto il primo motivo è tale ex articolo 360 bis n.1 c.p.c. secondo ha offerto un contenuto non riconducibile ai paradigmi del ricorso per cassazione.
Ne consegue la condanna della ricorrente ella GLYPH rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i · presuppost per il versamento da parte della ricon -ente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo ? /2-
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifonde a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di 12.000, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà at della sussistenza dei presuppoffil per il versamento, da parte dell (
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess articolo 13, ,LA 6()
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022
Il Presidente