Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13018/2023 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
– intimata – avverso la sentenza n. 1678/2022 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 14.12.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.6.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiese e ottenne nei confronti della Azienda
Sanitaria Locale Salerno decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo capitale di € 13.587,13, oltre agli accessori, asseritamente maturato a titolo di acconto del 70% sul corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate, nel mese di ottobre 2009, in regime di accreditamento, in favore degli assistiti del servizio sanitario pubblico.
L’Azienda Sanitaria notificò opposizione al decreto ingiuntivo, che venne accolta dal Tribunale di Salerno, sul presupposto della mancanza di prova del necessario accreditamento e della stipulazione del contratto nella forma scritta richiesta dalla legge a pena di nullità, previo rilievo della tardiva produzione documentale a tal fine effettuata dalla convenuta-opposta.
L ‘impugnazione di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado venne respinta dalla Corte d’Appello di Salerno, anche disattendendo l’eccezione di giudicato esterno sollevata all’appellante allegando il fatto che non era stata proposta opposizione contro altro decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del l’importo a saldo della medesima fattura.
Contro la sentenza della Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
ASL Salerno è rimasta intimata.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunciano «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 101 c.p.c. in riferimento agli artt. 101, 112 e 115 c.p.c . ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 , comma
1, n. 4, c.p.c., per aver disatteso il materiale probatorio documentale presente in atti così, di conseguenza, erroneamente ritenuto non fornita la prova dell’instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento e contrattuale tra le parti, e per non aver garantito il contraddittorio su nuova questione d’ufficio rilevata e posta a fondamento della decisione».
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta «Violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 8 -quinquies , comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, dell ‘ art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, dell ‘ art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, dell ‘ art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli artt. 1322, 1372 e 2697 c.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Oggetto di censura sono qui le considerazioni della Corte d’Appello sulla validità ed efficacia del contratto che la ricorrente assume essere stato stipulato tra le parti.
Infine, il terzo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.), deducendosi il mancato rispetto dei principi in tema di giudicato formale e sostanziale».
La ricorrente contesta alla Corte territoriale di avere disatteso l’eccezione di giudicato esterno nonostante la constatata irrevocabilità di altro decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo del corrispettivo riferito alle medesime prestazioni del mese di ottobre 2009.
Occorre prendere le mosse proprio dall’esame del terzo motivo, perché esso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri due motivi .
4.1. Si deve infatti ribadire quanto questa Corte ha statuito, anche recentemente, sul punto: « il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logicogiuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio ». (Cass. n. 25180/2024, che cita, a sua volta, Cass. n. 22465/2018, aggiungendo la precisazione che « il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l ‘ esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l ‘ inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l ‘ opposizione »; conf. Cass. nn. 19113/2018; 28318/2017).
Applicati tali principi al caso qui in esame, è evidente che l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del saldo comporta la formazione del giudicato sulla validità della fonte della relativa obbligazione, che corrisponde al medesimo titolo posto a fondamento anche della domanda del pagamento dell’acconto esposto nella medesima fattura.
Devono invece ritenersi superati o non pertinenti al caso di specie altri precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza
impugnata. In particolare, a parte la risalente Cass. n. 7400/1997, Cass. n. 18205/2008 si occupò di un caso in cui il preteso giudicato sull’autenticità d i una sottoscrizione era stato contraddetto dall’esito di una querela di falso , inoltre il giudice del merito aveva messo in discussione che il giudicato riguardasse il medesimo rapporto giuridico; a sua volta, la motivazione di Cass. n. 23077/2021 era incentrata sulla diversa questione -che qui non è stata sollevata -dell’illegittimità di un ingiustificato frazionamento in più d omande di un’unica esigenza di tutela giudiziaria.
Occorre allora ricordare che la sentenza delle Sezioni unite n. 4510/2006 -spesso invocata da chi pretende di sminuire l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo irrevocabile si occupò, in realtà, dell’ eventuale efficacia di giudicato del parziale rigetto della domanda nel giudizio monitorio e della proponibilità di una successiva domanda per il residuo, nel caso di ricorso parziale (per esempio nel caso di richiesta di ingiunzione per il pagamento del capitale e degli interessi legali, con successiva domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione). Ebbene, in tale contesto, le Sezioni unite, hanno tenuto fermo che il decreto ingiuntivo, « divenuto definitivo per la mancata opposizione dell ‘ intimato, ha una efficacia assimilabile a quella della sentenza, per la parte con cui ha accolto la domanda », stabilendo che « non l ‘ ha, invece, per la parte con cui l ‘ ha respinta, perché la reiezione non è una pronunzia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento ».
4.2. Per quanto riguarda l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’eccezione di giudicato sarebbe stata sollevata «in termini alquanto generici» e «sibillinamente»,
basterà osservare che, trattandosi di decreto irrevocabile per il pagamento del saldo del medesimo credito di cui in questo processo si discute del l’acconto, non si comprende davvero quali altre precisazioni avrebbero dovuto essere fornite per spiegare che la fonte dell’obbligazione non può che essere la medesima in entrambi i giudizi.
5. In definitiva, accolto il terzo motivo di ricorso e assorbiti i due rimanenti , l’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Salerno, che dovrà provvedere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, rispettando il giudicato esterno formatosi sulla validità del rapporto instauratosi tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il terzo motivo ricorso, assorbiti i motivi primo e secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno per decidere, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima