Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24337-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; – ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistenti con mandato –
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 24337/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 587/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/02/2018 R.G.N. 865/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva ritenuto infondata, perché coperta dal giudicato, la domanda con la quale, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa ‘falsità ideologica’ del provvedimento (i.e., decreto del RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prot. n. 18474 del 23.7.2001) con cui ne era stato disposto il distacco presso l’RAGIONE_SOCIALE del Territorio, aveva domandato, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, il risarcimento del danno patito in misura di euro 250.000,00;
la Corte d’appello, in sintonia con il primo giudice, ha ritenuto che la domanda fosse preclusa da precedente giudicato, costituito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione n. 3324/2013 che aveva accertato la piena legittimità del provvedimento del RAGIONE_SOCIALE, n. 18474/01 cit.;
in particolare, ha rilevato che il giudicato copriva il dedotto ed il deducibile, e quindi anche la questione relativa alla falsità ideologica del provvedimento, che era l’unica deduzione nuova rispetto al giudizio precedente;
la Corte distrettuale ha evidenziato, pertanto, l’assenza di specifiche censure rivolte a contestare l’estensione del giudicato al ‘deducibile’, ed ha rilevato, infine, che non erano state oggetto di
critiche specifiche le plurime argomentazioni (i) in punto di negazione del nesso causale giacché il presunto danno derivava dal provvedimento di distacco validato in via definitiva dalla Cassazione; ii) in ordine all’efficacia riflessa del giudicato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; iii) sulla generica allegazione del danno non patrimoniale, non precisato nel ricorso introduttivo ecc.) con le quali il Tribunale aveva escluso che fossero fondate le domande risarcitorie;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di sei motivi assistiti da memoria; le Amministrazioni sono rimaste intimate.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione degli artt. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 cod. proc. civ.;
si sostiene che la Corte reggina aveva errato nell’affermare la preclusione per il giudicato in quanto non si trattava RAGIONE_SOCIALEa medesima domanda, tanto che il giudice del secondo giudizio l’aveva sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del primo, che poi si era concluso con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione n. 3324/2013;
se si fosse trattato di giudizi identici, avrebbe dovuto, invece, pronunciare la litispendenza;
con il secondo mezzo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione degli artt. 2909 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 cod. proc. civ.;
si rileva che il giudicato non poteva, per i suoi limiti soggettivi, estendere gli effetti al RAGIONE_SOCIALE che non era parte del primo giudizio e che aveva emesso il provvedimento ritenuto affetto da falsità ideologica;
con il terzo motivo si lamenta (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 1418, 1425, 1427, 1324 e 2909 cod. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ. e si ribadisce che non si era formato un giudicato, oltre che per la diversità dei soggetti, anche perché nel
precedente giudizio, terminato con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione n. 3324/13, non si era discusso di nullità ma solo RAGIONE_SOCIALEa legittimità del provvedimento di distacco, e ben diverse erano le azioni di nullità e di annullabilità;
con la quarta censura si denuncia (art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 Cost., degli artt. 1418, 1421, 1422 cod. civ. nonché degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.;
si insiste sulla diversità dei due giudizi -il primo, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del provvedimento che aveva disposto il distacco, afferendo infatti alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del rapporto di lavoro tra il COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE;
il secondo, invece, al risarcimento dovuto per la falsità (nullità) RAGIONE_SOCIALEo stesso provvedimento – assumendo che il rifiuto dei giudici di merito di pronunciare sulla nullità del provvedimento, in quanto viziato da falsità ideologica, si traduce nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato;
con il quinto motivo si deduce (art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.) violazione degli artt. 1362, 2909, 1223, 1226, 2043, 2056, 2059 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 185 cod. pen., degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.;
si sostiene la diversità dei due giudizi, tenendo conto del diverso petitum nelle azioni di nullità e annullabilità nonché RAGIONE_SOCIALE‘autonomia RAGIONE_SOCIALE‘azione di risarcimento proposta con specifico riferimento alla commissione del fatto di reato del quale si chiedeva l’accertamento incidenter tantum ;
con il sesto, ed ultimo, mezzo si lamenta (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ravvisato nella mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento incidentale del delitto di falsità ideologica;
il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità ed è per il resto infondato;
7.1 le censure, tutte incentrate sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa assenza di efficacia preclusiva del precedente giudicato, sono prive di specifica attinenza al decisum che è fondato, si noti, su due distinte rationes decidendi , autonomamente idonee a sorreggere il dictum impugnato;
7.2 segnatamente, la sentenza impugnata conferma la statuizione del Tribunale, reiettiva RAGIONE_SOCIALE domande risarcitorie per due ordini di ragioni:
vuoi per la mancanza di motivi di appello e di censure del capo RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e che la questione RAGIONE_SOCIALEa falsità ideologica era in effetti deducibile nel precedente giudizio, tanto che in quella sede il COGNOME aveva sostenuto che il rifiuto di adempiere al provvedimento di distacco era motivato proprio dalla falsità ideologica RAGIONE_SOCIALEo stesso;
b) vuoi per l’insistenza (del COGNOME) nelle domande risarcitorie per danno morale e per danno non patrimoniale – ma omettendo di articolare censure inerenti alle plurime argomentazioni con cui il Tribunale le aveva tutte disattese (per «negazione del nesso causale, stante l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del provvedimento di distacco e comunque perché il danno – neppure compiutamente allegato – non derivava dal provvedimento viziato da falsità ideologica ma dal provvedimento di distacco, validato in via definitiva dalla Corte di cassazione; efficacia riflessa del giudicato nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; rigetto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in quanto non succeduta nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME; danni non patrimoniali imprecisati nel ricorso introduttivo e privi di allegazione e prova», v. p. 6, penultimo cpv., sentenza);
orbene, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) e inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto RAGIONE_SOCIALEa censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. Cass. n. 15399/2018);
7.3 nella specie, nulla viene dedotto con riferimento alla ratio decidendi sub b), il che si riflette in termini di inammissibilità del ricorso, il quale, oltretutto, anche con riferimento alla prima RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi (sub a), sembra prescindere dall’orientamento di questa Corte, la quale ha affermato che il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto dedotte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non enunciate specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari RAGIONE_SOCIALEa pronuncia (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011);
7.4 né può valere, in senso contrario, il rilievo del COGNOME secondo cui il primo giudizio non era esteso alla nullità del provvedimento ma ai suoi soli profili di illegittimità; trattasi di argomentazione che entra in conflitto con l’insegnamento di questa Corte secondo cui ‘ la domanda di nullità contrattuale è
pertinente a un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all’insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (c.d. giudicato per implicazione discendente)’ (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4717 del 14/02/2022);
7.5 non vale, poi, eccepire i limiti soggettivi del giudicato che, nel primo giudizio, faceva stato solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non anche a favore del RAGIONE_SOCIALE rimasto estraneo e tuttavia evocato nel presente quale legittimato passivo (in solido) RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria azionata in relazione all’illegittimità, nullità, inefficacia del provvedimento n. 18474/01 che disponeva il distacco del COGNOME presso l’RAGIONE_SOCIALE del Territorio;
7.6 vero è che, in base alla regola stabilita dall’art. 1306, comma 1, cod. civ., la sentenza pronunziata fra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetti contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio (Cass. n. 23422/2016), ma è altrettanto vero che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 1306 cod. civ., è fatta salva, tuttavia, la facoltà degli altri debitori di giovarsene, secundum eventum litis, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali (Cass. n. 1032/1971) e purché essi sollevino tempestivamente la relativa eccezione (Cass. n. 27906/2011; n. 303/2019; n. 26811/2022);
ed è quanto avvenuto nella specie in cui l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato ha sollevato nel presente giudizio l’eccezione di giudicato esterno a seguito RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Cassazione n. 3324/2013, cit.;
7.7 l’ultimo motivo si rivela altresì inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 348-ter cod. proc. civ.;
nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023; Cass. 7724/2022);
ricorre (appunto) l’ipotesi di «doppia conforme», non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto RAGIONE_SOCIALEa causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., Sez. 3, n. 7999/2024);
8. conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, non avendo gli intimati svolto rituale attività difensiva in questa sede;
8.1 va escluso che, in difetto di tempestivo deposito del controricorso, gli intimati potessero depositare memoria ex art. 378 cod. proc. civ., giacché tale facoltà non può essere riconosciuta nel caso in esame (il cui ricorso risale al 2018), ma solo per i ricorsi depositati anteriormente al 30.10.2016, per i quali vale il principio secondo cui, «in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale,
per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente (Cass. n. 5508/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 17.04.2024.