Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4397 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4397 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Titolo giudiziale Sentenza di condanna al risarcimento di danno da reato Giudicato contabile di esclusione di danno erariale Irrilevanza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 27826-2021 proposto da:
Ud. 13/09/2023
NOME COGNOME, domiciliato ‘ ex lege ‘ in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO; Adunanza camerale
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente ‘ pro tempore ‘, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Ufficio di delegazione di Roma RAGIONE_SOCIALE Regione Molise, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
Avverso la sentenza n. 134/21 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello Campobasso, depositata il 14/04/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell ‘adunanza camerale 13/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
di del
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 134/21, del 14 aprile 2021, RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Campobasso, che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 139/18, del 28 febbraio 2018, del Tribunale di Campobasso -ha confermato il rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta, nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Molise e dell’agente per la riscossione, società RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE , d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ), in merito al preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli in relazione ad un credito risarcitorio ed al recupero RAGIONE_SOCIALE spese relative ai vari gradi di giudizio, riconosciuto alla Regione Molise con riferimento all’accertata respo nsabilità dello COGNOME per il reato di truffa ai danni RAGIONE_SOCIALE Regione.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver conseguito nel 1993 dalla Regione Molise, nella sua qualità di imprenditore agricolo, un contributo erogatogli ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge regionale 4 settembre 1979, n. 27.
Imputato, in relazione a tale erogazione -anche nella sua qualità di già Sindaco del Comune di Acquaviva Collecroce -di diverse fattispecie di reato, lo COGNOME veniva condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all’art. 648 -bis cod. pen., perpetrato ai danni RAGIONE_SOCIALE Regione. Veniva, invece, esclusa -con sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezione Giurisdizionale per il Molise RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, n.
147/05, passata in giudicato -l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE responsabilità erariale nei confronti del Comune, in passato, dal medesimo COGNOME, amministrato.
Stante il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE condanna penale, la Regione Molise agiva per il risarcimento del danno, conseguendo -con statuizione adottata in prime cure dal Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, n. 147/03, poi confermata dalla Corte di Campobasso con sentenza n. 21/08, resa definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, del 25 febbraio 2010 -la condanna dello COGNOME a risarcire il danno nella misura di £ 113.197.000 (pari all’importo del contributo erogatogli), oltre interessi e rivalutazione e spese di giudizio.
Essendosi avvalsa la Regione, per l’esazione di tali somme, RAGIONE_SOCIALE riscossione coattiva mediante ruolo, tramite la società RAGIONE_SOCIALE, lo RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Campobasso per opporsi al preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli, iniziativa respinta dal primo giudice, con decisione poi confermata in appello.
Avverso la sentenza la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte molisana ha proposto ricorso per cassazione lo COGNOME, sulla base -come già detto -di quattro motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione e falsa interpretazione del giudicato sostanziale soggettivo formatosi con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, oltre a violazione dell’art. 2909 cod. civ.
Si censura la decisione impugnata per aver escluso l’efficacia riflessa, nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Molise, del giudicato contabile che ha definitivamente accertato la legittimità del contributo erogato in favore di esso NOME.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione e falsa interpretazione del giudicato sostanziale soggettivo formatosi con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, in relazione all’art. 132 cod . proc. civ., nonché, in subordine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in relazione all’art. 2909 cod. civ.
Lo COGNOME censura la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE due diverse ragioni poste alla base RAGIONE_SOCIALE reiezione RAGIONE_SOCIALE sua iniziativa, essendo stato affermato, per un verso, che l’azione dallo stesso proposta non presentava i caratteri dell’opposizione all’esecuzione, nonch é, per altro verso, che in caso di opposizione all’esecuzione basata su titoli giudiziari (identificato nella sentenza del Tribunale di Larino n. 147/03) possono essere invocati solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo.
3.3. Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe comportato l’accoglimento dell’appello.
Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia dato prevalenza al giudicato del Tribunale civile di Larino, riconoscendolo intangibile, sebbene le illiceità contestate fossero state accertate come inesistenti nei confronti del Comune di Acquaviva Collecroce dal giudicato contabile, avente valenza di giudicato sostanziale oggettivo ‘ erga omnes ‘.
3.4. Infine, il quarto motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. -omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione degli artt. 185 cod. pen. e 651 cod. proc. pen.
Si censura la sentenza impugnata per avere apoditticamente dichiarato la responsabilità civile come conseguenza necessaria e ineludibile di quella penale, in contrasto con le risultanze RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte n. 4549/10, secondo cui, per l’esistenza del risarcimento del danno non può bastare la condanna penale, come appunto nel caso di specie, avendo il già citato giudicato contabile escluso l’esistenza di alcun pregiudizio per la Regione.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Regione Molise, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
È rimasta solo intimata l’RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria -rilevato che il legale del ricorrente risultava essere stato cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 30 settembre 2022 (data successiva alla redazione del ricorso) -ha disposto, ‘per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte RAGIONE_SOCIALE personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore’ (così Cass. Sez. 3, ord. interl. 24 gennaio 2023, n. 2107, Rv. 667071-01).
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve compiersi il seguente, duplice, rilievo.
9.1. Per un verso, deve notarsi che la notificazione del ricorso ad RAGIONE_SOCIALE non è avvenuta presso la sede RAGIONE_SOCIALE stessa.
Ciò imporrebbe, teoricamente, di dare seguito a quanto affermato dalle Sezioni Uniti di questa Corte, le quali hanno affermato l’invalidità RAGIONE_SOCIALE notifica e la necessità RAGIONE_SOCIALE sua rinnovazione -in casi, come quello presente, di fenomeni successori ‘ ex lege’ che abbiano interessato l’agente per la riscossione -‘se eseguita al difensore nominato dal precedente agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini RAGIONE_SOCIALE ritualità RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente RAGIONE_SOCIALE riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016′ (Cass. Sez. Un., sent. 23 febbraio 2021, n. 4845, Rv. 660464-01).
Senonché, sussistendo i presupposti per il rigetto ‘ prima facie ‘ del ricorso, siffatto incombente risulta superfluo (Cass. Sez. 2, sent. 10 maggio 2018, n. 11287, Rv. 648501-01, in applicazione di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte ed affermati fin da Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01).
9.2. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che il ricorrente -in vista RAGIONE_SOCIALE presente adunanza camerale -ha prodotto documentazione di adesione alla c.d. ‘rottamazione -quater ‘, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 29 dicembre 2022, n. 197, il cui art. 231, in particolare, stabilisce che i debiti risultanti dai singoli
carichi affidati all’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute a titoli di interessi e sanzioni, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento.
Orbene, in un caso analogo a quello qui in esame, questa Corte ha pronunciato ordinanza interlocutoria, sul presupposto che -con il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 -‘è stato previsto che la comunicazione, da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE ris cossione, RAGIONE_SOCIALE somme dovute deve avvenire entro il 30 settembre 2023 e che i termini originariamente previsti per il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi sono prorogati, con conseguente possibilità, per il contribuente, di effettuare il versamento dell’unica o RAGIONE_SOCIALE prima rata entro il 31 ottobre 2023, anziché entro il 31 luglio 2023′ (così Cass. Sez. 3, ord. interl. 8 agosto 2023, n. 24138). Di qui, pertanto, il rilievo che ‘la sola presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di adesione non è idonea al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata ed all’estinzione del giudizio’ e la necessità che la causa venga ‘rinviata a nuovo ruolo al fine di verificare il pagamento, entro la data del 31 ottobre 2023, RAGIONE_SOCIALE prima rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute’ (così nuovamente Cass. Sez. 3, ord. interl. n. 24138 del 2023, cit .).
Tuttavia, la circostanza che la documentazione suddetta non sia stata depositata in via telematica, come imposto dall’art. 196 -quater disp. att. cod. proc. civ., trattandosi di norma applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197), a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 20 aprile 2023, n. 10689, Rv. 667428-01), rende il deposito inammissibile,
impedendo a questa Corte di prenderne visione e di valutare la rilevanza e gli eventuali effetti RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta.
Non sussistono, dunque, le ragioni per rinviare ulteriormente a nuovo ruolo il presente giudizio.
Ciò premesso, il ricorso va rigettato.
10.1. Il primo motivo non è fondato.
10.1.1. Nessuna efficacia ‘riflessa’ di giudicato può attribuirsi alla sentenza con cui il giudice contabile ha escluso la responsabilità erariale dello COGNOME.
È ciò non solo perché -come correttamente afferma la sentenza impugnata -‘è ius receptum che l’azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti material i’, giacché ‘la prima è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento RAGIONE_SOCIALE P.A. e al corretto impiego RAGIONE_SOCIALE risorse pubbliche, con funzione p revalentemente sanzionatoria’, mentre ‘la seconda è finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare RAGIONE_SOCIALE singola amministrazione attrice’ (così, in motivazion e, Cass. Sez. Un., ord. 4 ottobre 2019, n. 24859, non massimata), ma anche perché, nella specie, il giudicato contabile ha riguardato il supposto danno perpetrato dallo COGNOME nei confronti del Comune di cui fu Sindaco, e non quello, da reato accertato con sentenza penale ormai definitiva, che si è accertato essere stato dal medesimo commesso e subito dalla Regione.
10.2. Il secondo motivo, del pari, non è fondato.
10.2.1. Ove non voglia darsi rilievo alla circostanza che la denunciata anomalia motivazionale attiene ad una ragione RAGIONE_SOCIALE decisione agevolmente ricostruibile come ulteriore e, pertanto, non decisiva, in via dirimente si osserva che n essuna ‘irriducibile contraddittorietà’ risulta riscontrabile nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, la quale, proprio sul presupposto -corretto o meno che esso fosse (visto che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti risale all’anno 2005, mentre il titolo dell’esecuzione è in dividuato in una pronuncia del Tribunale di Larino del 2003), ma qui non posto in discussione –RAGIONE_SOCIALE non posteriorità, rispetto al titolo giudiziale azionato, dei fatti allegati dallo COGNOME a sostegno RAGIONE_SOCIALE propria iniziativa, ha escluso che la stessa potesse considerarsi una rituale opposizione all’esecuzione.
10.3. I motivi terzo e quarto sono, invece, inammissibili, per varie ragioni.
10.3.1. In primo luogo, perché, ricorrendo nella specie un’ipotesi di ‘doppia conforme’ di merito, la prospettazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa ex art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ.
Al riguardo va, infatti, segnalato che -avendo l’odierno ricorrente esperito gravame contro una sentenza resa, in prime cure, in data 28 febbraio 2018 -il suo atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.
Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione ‘ ratione temporis ‘ dell’art. 348 -ter , ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01;
in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso -qual è quello presente -di cd. ‘doppia conforme di merito’, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non è avvenuto , ‘di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse’ (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01).
10.3.2. In ogni caso, i motivi in esame sono, comunque, inammissibili.
Invero, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l’omissione investa un ‘fatto vero e proprio’ (non una ‘questione’ o un ‘punto’ RAGIONE_SOCIALE sentenza) e, quindi, ‘un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè u n fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 64630801), vale a dire ‘un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storiconaturalistico’ (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), ‘un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto’ (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e ‘come tale non
ricomprendente questioni o argomentazioni’ (Cass. Sez, 6 -1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01).
Nella specie, quali siano i fatti omessi, nel senso appena chiarito, non è neppure precisato, riproponendo il ricorrente sempre e solo la stessa questione sulla (supposta) violazione del giudicato contabile.
10.3.3. Tanto consente di tralasciare la considerazione che la lamentata omissione si appunta contro una corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE rilevanza da attribuirsi al giudicato civile, prospettato come successivo a quello contabile, oltre all’irrilevanza dei fatt i addotti come sopravvenuti in separato giudizio, a causa RAGIONE_SOCIALE diversità RAGIONE_SOCIALE ragioni e RAGIONE_SOCIALE persone coinvolte.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara rigetta il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, alla Regione Molise, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.1 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribut o unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE