Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33245 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33245 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14705/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 2302/2019 depositata il 04/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Bari NOME COGNOME e NOME COGNOME, lamentando l’ intervento
edificatorio a distanza illegale dal fabbricato di proprietà attorea, effettuato dai convenuti, avente ad oggetto vani realizzati nel cortile confinante in sede di ampliamento e trasformazione dell’immobile di loro proprietà: la società attrice si era doluta, in particolare, del l’avvenuta trasformazione in un bagno e in una cucina di due vani originariamente accatastati come ovili. NOME COGNOME e NOME COGNOME si erano costituiti affermando che la realizzazione di bagno e cucina era stata eseguita nel 19601964, prima dell’entrata in vigore del DM 1444/1968.
Il Tribunale di Bari aveva accolto la domanda di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che le opere di modifica lamentate fossero state effettuate nell’ambito della ristrutturazione eseguita dai convenuti nel 1996 con ampliamento effettivo dei due locali, che non potevano essere quindi della stessa consistenza riferibile al 1964. La Corte d’Appello ha confermato la decisione.
Nella pendenza del giudizio di merito , in opposizione all’ordinanza di demolizione (anche) dei locali di cui si discute, emessa dal Comune di Noicattaro sul presupposto della mancanza di titolo abilitativo legittimante l’edificazione dei vani di cui si discute, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano promosso un giudizio amministrativo, al quale aveva partecipato anche RAGIONE_SOCIALE, che si era infine concluso con l’annullamento dell’ordine di demolizione limitatamente ai locali oggetto di controversia sul presupposto che questi fossero già stati realizzati nel 1964. Gli attuali ricorrenti avevano prodotto la sentenza n.1264/2015 del Consiglio di Stato, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione in sede amministrativa, all’udienza fissata per l’audizione dei testi, successiva di pochi giorni alla sua pubblicazione; la Corte d’Appello, <>, aveva comunque esaminato la sentenza e l’aveva ritenuta inidonea a costituire giudicato sull’epoca di realizzazione dei vani, controvertendosi nel presente giudizio non sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione
dell’autorità amministrativa (che aveva assunto l’assenza di un titolo abilitativo legittimante l’edificazione dei vani) ma sul rispetto delle distanze legali nell’intervento del 1996; in ogni caso la Corte di merito aveva escluso che potesse essere condivisa la tesi del Giudice Amministrativo in ordine alla preesistenza dei locali di cui si discute, che affermava essere stata effettuata in modo insoddisfacente sulla sola base della descrizione contenuta nel rogito del 1964 (cfr., per la ricostruzione in fatto, la motivazione della sentenza impugnata).
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Bari affidandolo ad un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo i ricorrenti si dolgono della <>.
Rilevano i ricorrenti che nella sentenza del Consiglio di Stato si afferma che, in rapporto agli interventi edili del 1996 e all’ordine di demolizione ad essi relativo, la situazione dei vani di cui si discute sarebbe stata la stessa già presente nel 1964 e per essi, all’epoca, non era necessario alcun titolo edilizio, tanto che l’ordine di demolizione dei due vani emesso dal Comune di Noicattaro era stato annullato (mentre era stata confermata la legittimità della disposta demolizione per altri interventi effettuati nel 1996); l’accertamento di preesistenza dei due vani nella stessa consistenza rilevata successivamente si dovrebbe ritenere un
accertamento in fatto e dovrebbe essere considerato vincolante anche in questa sede ordinaria per l’affermazione di legittimità delle opere contestate. Osservano ancora i ricorrenti che non varrebbe la tardività della produzione della sentenza del Consiglio di Stato, essendo stata essa pronunciata dopo la scadenza dei termini istruttori ed essendo stata prodotta alla prima udienza successiva; in ogni caso la questione dell’intervenuto giudicato amministrativo, da considerare giudicato esterno, sarebbe stata rilevabile d’ufficio -cfr. Cass. n.48/2021- e la sentenza, che appare essere stata comunque presa in considerazione dalla Corte di merito, pur se al fine di escluderne la rilevanza, non avrebbe potuto essere valutata come un mero elemento probatorio potenzialmente idoneo a formare il convincimento sui fatti di causa.
Il motivo tende a valorizzare la sentenza del Consiglio di Stato quale giudicato esterno, del quale la Corte d’Appello avrebbe dovuto tenere conto, per l’accertamento dell’esistenza dei vani oggetto di controversia, nella consistenza rilevata nel 1996, fin dal 1964: attraverso detto accertamento i ricorrenti vorrebbero escludere in radice la violazione delle distanze legali lamentata da RAGIONE_SOCIALE e accertata nella sentenza ricorsa.
La censura è infondata.
La Corte d’Appello, pur evidenziando un profilo di inammissibilità per intempestiva produzione in giudizio della sentenza del Consiglio di Stato, ne ha comunque valutato l’incidenza ai fini della decisione di merito, escludendo che essa potesse essere considerata come accertamento incontrovertibile della preesistenza dei due vani posti nel cortile, con destinazione a bagno e a cucina, fin dal 1964.
Affinchè si possa parlare di giudicato sostanziale (secondo l’art. 2909 c.c.) che, quale riflesso di quello formale (regolato all’art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e che si forma su tutto ciò che
ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, è necessario che la pronuncia che si assume costituire giudicato abbia gli identici elementi costitutivi dell’azione rispetto alla quale il giudicato è fatto valere e cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum -cfr., per tutte, Cass. n.5138/2019-
L’identità di elementi costitutivi dell’azione non è riscontrabile, in linea generale, nel rapporto tra azione volta all’annullamento di licenza, concessione, permesso a costruire, alla quale è assimilabile l’azione volta all’annullamento dell’ordine di demolizione emesso sul presupposto dell’assenza di uno dei provvedimenti amministrativi richiamati, e l’azione civile volta ad ottenere, nei rapporti tra soggetti privati titolari di proprietà confinanti, il rispetto delle distanze legali dal confine o tra fabbricati. L’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte è infatti nel senso che mentre la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire (che vengono rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi) alla quale è assimilabile la domanda di annullamento dell’ordine di demolizione di opere, ha ad oggetto il controllo di legittimità dell’esercizio del potere da parte della PRAGIONE_SOCIALE. <>, il giudice ordinario si occupa della prospettata lesione del diritto di proprietà, determinata dalla costruzione realizzata in violazione della normativa che è dettata in tema di distanze legali a tutela non solo di interessi generali ma anche della posizione soggettiva del privato (art. 873 cod. civ.): <> cfr. Cass. n. 9869/2015, in motivazione-.
Dalle considerazioni svolte emerge già chiaramente che, pur avendo partecipato al giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata anche RAGIONE_SOCIALE, è evidente la differenza tra causa petendi e petitum dell’azione coltivata in sede amministrativa dai ricorrenti, volta ad ottenere l’annullamento dell’ordine di demolizione (e rivelatasi utile quanto ai vani oggetto di controversia) e l’azione introdotta nei loro confronti dalla società proprietaria confinante per il rispetto delle distanze legali tra proprietà.
Del resto, la lettura della motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n.1264/2015 conferma il diverso ambito dell’accertamento operato in quel giudizio rispetto a quello necessario in sede di giudizio ordinario, poiché il Giudice amministrativo: sottolinea la <> (cfr. la motivazione della sentenza richiamata, a pag.18); ritiene quindi ragionevoli le affermazioni dei ricorrenti, che non sono un accertamento in fatto, in ordine alla preesistenza dei servizi necessari all’abitabilità dell’immobile; svolge infine un vaglio documentale per affermare che le opere, di cui si discute anche in questa sede, non potevano essere considerate senza titolo (ciò che è sufficiente per il vaglio dell’azione amministrativa ma non basta per l’azione civile in materia di distanze legali: si richiama in proposito la motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari, nella parte in cui evidenzia che l’oggetto della causa <>).
In definitiva, la sentenza del Consiglio di Stato si riferiva alla preesistenza di una cucina e di un bagno, ma non ‘ agli ampliamenti ‘ (oggetto del presente giudizio).
Pertanto, il ricorso per cassazione proposto è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME