Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1930 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1930 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08901/2024 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore speciale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procure su documenti informatici separati, sottoscritti digitalmente; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, in virtù di procura conferita su supporto cartaceo di cui è allegata copia informatica; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2803/2023 RAGIONE_SOCIALEa C ORTE d’APPELLO di MILANO, pubblicata il 3 ottobre 2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 3 ottobre 2023, n. 28 03, ha rigettato l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso la sentenza 20 giugno 2022, n.954, con cui il Tribunale di Busto Arsizio li aveva condannati, in solido tra loro, a pagare a NOME COGNOME la somma di Euro 10.500,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione RAGIONE_SOCIALEa reputazione personale e professionale cagionata dalla pubblicazione, tra il 26 ottobre e il 22 dicembre 2019, di una serie di articoli di stampa, firmati da NOME COGNOME, sul quotidiano ‘L a Repubblica ‘ , edito dalla società RAGIONE_SOCIALE e diretto da NOME COGNOME, nonché sul relativo sito internet .
In questi articoli, scritti nell’ ambito di un ‘ inchiesta giornalistica, si era denunciato che NOME COGNOME, nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di Ministro RAGIONE_SOCIALE‘IstruzioneRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, aveva ottenuto dal MRAGIONE_SOCIALE rimborsi RAGIONE_SOCIALEe spese di viaggio relative a trasferte non giustificate per un ammontare di circa 24.000 Euro; in particolare -si era precisato -dal raffronto con l’agenda elettronica in possesso RAGIONE_SOCIALEa segreteria, nonché dalle dichiarazioni rese da un Vice Prefetto e dal segretario personale del Ministro, erano risultate ‘missioni fittizie, create ad arte ‘ , in relazione alle quali erano state effettuate trasferte che, sebbene poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘Erario, non avevano come ragione giustificatrice impegni istituzionali, bensì eventi e occasioni di partito (come la partecipazione alla festa di compleanno del Segretario del partito politico di appartenenza) oppure esigenze
assolutamente personali, come quella di far ritorno in Lombardia, regione di residenza, al fine di conseguire, oltre alla diaria, il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di viaggio a carico del MRAGIONE_SOCIALE.
Il giornalista aveva aggiunto che lo stesso MRAGIONE_SOCIALE aveva contestato a NOME COGNOME, dopo che era cessato dalla carica governativa, di avere ottenuto rimborsi non giustificati dal carattere istituzionale RAGIONE_SOCIALEe trasferte, chiedendone la restituzione, e aveva posto in evidenza i commenti di stigma e di censura provenienti dagli esponenti dei partiti politici avversari, alcuni dei quali avevano finanche invocato l’apertura di un’ indagine da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti.
In uno di questi articoli, pubblicato il 27 ottobre 2019, era stato scritto, infine, che NOME COGNOME, in una RAGIONE_SOCIALEe trasferte ingiustificate, aveva effettuato un viaggio in Costa Azzurra a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, insieme alla compagna di cui avrebbe poi ‘ imposto ‘ la nomina come dirigente nel comparto amministrativo di competenza del suo dicastero, per di più omettendo di partecipare al Consiglio dei RAGIONE_SOCIALE che era stato convocato in concomitanza.
L a Corte d’appello, preso atto RAGIONE_SOCIALE‘illustrato contenuto degli articoli di stampa reputati dall’attore lesivi RAGIONE_SOCIALEa propria reputazione, richiamate le connotazioni generali del cosiddetto ‘ giornalismo d ‘ inchiesta ‘ alla luce RAGIONE_SOCIALE‘elaborazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza civilistica e penalistica di legittimità (sono state evocate, rispettivamente, Cass. civ. nn. 16236 del 2010 e 4036 del 2021, nonché Cass. pen. n. 9337 del 2012), ha ritenuto scriminate dall’esercizio di questa attività , nonché dall’esercizio del diritto di critica, tutte le informazioni contenute nei surrichiamati articoli di
stampa, ad eccezione di quelle riportate nell’articolo del 27 ottobre 2010, aventi ad oggetto il viaggio in Costa Azzurra.
Al riguardo, in piena condivisione RAGIONE_SOCIALEa conforme decisione del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha osservato che nel detto articolo era descritta una circostanza di fatto (appunto, il viaggio in Costa Azzurra) di cui difettava qualsiasi prova, non solo di verità storica, ma anche di verisimiglianza, non essendo nota la fonte e gli elementi sui cui si era basato il racconto del suddetto viaggio.
Inoltre, non erano stati in alcun modo provati né la convocazione né l ‘effettivo svolgimento del Consiglio RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa cui diserzione il Ministro era stato tacciato; taccia che aveva una carica denigratoria particolarmente grave, dal momento che a NOME COGNOME era stato addebitato non solo di avere viaggiato a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ma anche di averlo fatto per finalità private, venendo meno al dovere di partecipazione all’organo collegiale di cui era compente, con disprezzo per la funzione pubblica affidatagli nell’interesse generale.
Infine, non era stato in alcun modo provato alcuno scrutinio e controllo sulla provenienza e attendibilità RAGIONE_SOCIALEa notizia secondo la quale il Ministro avrebbe ‘imposto’ la nomina RAGIONE_SOCIALEa persona cui era legato (la stessa con cui si sarebbe accompagnato nel viaggio in Costa Azzurra) quale dirigente nel comparto amministrativo di competenza del suo dicastero.
La circostanza che non sussistesse alcuna prova, neppure di verisimiglianza, né del preteso viaggio (né fosse precisata la fonte RAGIONE_SOCIALEa notizia) né RAGIONE_SOCIALEa partecipazione allo stesso RAGIONE_SOCIALEa ‘compagna’ del Ministro, né, infine, RAGIONE_SOCIALEa diserzione del concomitante impegno governativo, imponeva di ritenere che « il contenuto RAGIONE_SOCIALEa informativa
è stato riportato in modo errato », e che era « stato travisato ed enfatizzato in senso denigratorio e diffamatorio per l’ appellato, in quanto indicato al lettore, senza alcun valido fondamento, un comportamento del COGNOME privo di etica e di decoro, di certo non consono alla carica all’ epoca ricoperta di Ministro RAGIONE_SOCIALE‘Istruzione ».
Quanto alla liquidazione del danno, doveva reputarsi corretta quella operata dal Tribunale, il quale aveva applicato i criteri elaborati dall’ Osservatorio del Tribunale di Milano nella più recente versione del 2021, che imponevano di tener conto RAGIONE_SOCIALEa notorietà del diffamante, RAGIONE_SOCIALEa carica pubblica e del ruolo istituzionale o professionale del diffamato, RAGIONE_SOCIALEa risonanza mediatica RAGIONE_SOCIALEa notizia diffamatoria e del discredito arrecato: tutte circostanze nella fattispecie sussistenti, avuto riguardo al ruolo pubblico RAGIONE_SOCIALEa vittima e al pregiudizio subìto sotto il profilo personale, professionale e istituzionale.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte meneghina hanno proposto ricorso, uno actu , RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Ha risposto con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico MRAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47)
e dei principi elaborati RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza in tema di risarcimento dei danni da lamentata diffamazione a mezzo stampa, con particolare riferimento alla verifica dei principi elaborati in tema di inchiesta giornalistica e RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del parametro RAGIONE_SOCIALEa ‘verità’ dei fatti ».
1.a. La sentenza impugnata è censurata per avere omesso di applicare « i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di giornalismo di inchiesta in quanto a suo dire il giornalista non avrebbe preceduto lo scritto con un ‘ acquisizione autonoma di tutti i fatti menzionati nell ‘ articolo stesso senza la mediazione di altre fonti, e per avere quindi valutato lo scritto alla luce dei (diversi) parametri elaborati neppure per l’esercizio del diritto di critica bensì per l’esercizio del diritto di cronaca tout court ».
I ricorrenti deducono che il giudice d’appello avrebbe escluso l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esimente del ‘ giornalismo di inchiesta ‘ sull’assunto che NOME COGNOME non avrebbe svolto una attività di indagine con proprie fonti e con proprie ricerche, omettendo però di considerare che l’attività del giornalista investigativo non preclude la possibilità di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa mediazione di altre fonti.
Inoltre, nell’ affermare il carattere denigratorio e diffamatorio RAGIONE_SOCIALE‘ articolo per non essere stata provata la verità oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘ episodio narrato, la Corte territoriale avrebbe « confuso -proprio perché non ha voluto comprendere la natura RAGIONE_SOCIALEo scritto in commento -ipotesi ricostruttive e/o profili di approfondimento d’indagine giornalistica come commenti personali allusivi, ‘non veritieri e superficiali’, ritenendoli per di più neppure scriminati dal diritto di critica politica ».
Il giudice d’ appello, in altre parole, avrebbe omesso di considerare che, nel giornalismo d’inchiesta, « il ruolo attivo del giornalista va ricercato nella circostanza che l’autore non si limita a recepire e descrivere le notizie apprese da altre fonti ma ricerca egli stesso, proprio come occorso nel caso in esame, i fatti da narrare o commentare affinché divengano essi stessi, a fronte del sottostante interesse pubblico RAGIONE_SOCIALE‘indagine perché attinenti a tematiche involgenti questioni rilevanti o personaggi notori, ‘notizie’ meritevoli di diffusione ».
La Corte di merito avrebbe pertanto dovuto « prescindere dalla disamina del parametro RAGIONE_SOCIALEa verità RAGIONE_SOCIALEe notizie pubblicate nel senso tradizionale RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione di norma adottata in tema di diffamazione, dovendo il suddetto requisito risolversi nella completezza ed esaustività RAGIONE_SOCIALEe stesse informazioni diffuse, fermi restando i limiti RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico alla notizia … e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale RAGIONE_SOCIALE ‘ esposizione ».
1.b. In ogni caso -aggiungono i ricorrenti -essi avrebbero comunque fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa veridicità RAGIONE_SOCIALEe notizie pubblicate, atteso che le critiche mosse dal giornalista avevano trovato conferma sia in un procedimento contabile avviato dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale del Lazio RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, sia in un atto amministrativo con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva inviato al AVV_NOTAIO una ‘ Richiesta chiarimenti documentazione giustificativa per missioni effettuate dal mese di giugno 2018 al mese di settembre 2019 ‘ , sia nelle risultanze degli elenchi RAGIONE_SOCIALEe missioni ministeriali disponibili all’epoca RAGIONE_SOCIALEe pubblicazioni, in cui in cui erano indicati i viaggi svolti dal Ministro.
1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
1.1.a. È infondato nella parte in cui imputa alla Corte territoriale di avere disapplicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ‘ giornalismo di inchiesta ‘ .
Al riguardo, giova ricordare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel c.d. ‘ giornalismo di inchiesta ‘ , quale species più rilevante RAGIONE_SOCIALEa attività di informazione, in quanto connotata -come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo (cfr. già la sentenza del 27 marzo 1996 nella causa Godwin c. Regno Unito ; più recentemente, v. la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Grande Camera del 14 settembre 2010, nel caso Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi , nonché la sentenza del 6 ottobre 2020 nella causa Jecker c. Svizzera ) -dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, RAGIONE_SOCIALEa notizia da parte del professionista, per un verso, il vaglio di attendibilità e veridicità RAGIONE_SOCIALEa notizia è meno rigoroso rispetto a quello di osservanza dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, nonché di accuratezza nella ricerca RAGIONE_SOCIALEe fonti e nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa loro attendibilità, mentre, per altro verso, il diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero, tanto più tutelato in presenza RAGIONE_SOCIALE‘ interesse pubblico all ‘oggetto RAGIONE_SOCIALE‘indagine giornalistica e del correlativo diritto RAGIONE_SOCIALEa collettività ad essere informata su temi di interesse generale, può tradursi anche nella denuncia di sospetti di illeciti, purché espressi in modo motivato e argomentato e sulla base di elementi oggettivi e rilevanti, nonché mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili (Cass. n. 16236 del 2010; Cass. n. 4036 del 2021, Cass. n. 19611 del 2023; Cass. n. 30522 del 2023).
Le illustrate connotazioni del ‘ giornalismo di inchiesta’ sono state tenute ben presenti dalla Corte d’appello, la quale, proprio sulla base dei principi appena illustrati, ha reputato scriminate tutte le informazioni contenute negli articoli assunti come lesivi, ad eccezione di quelle riportate nell’articolo del 27 ottobre 2019, con cernenti il presunto viaggio in Costa Azzurra.
Tale specifica informazione correttamente è stata reputata non coperta d all’esimente in questione, la quale implica bensì, in relazione ai limiti regolatori RAGIONE_SOCIALE ‘ esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione RAGIONE_SOCIALEa condizione di attendibilità RAGIONE_SOCIALEa fonte RAGIONE_SOCIALEa notizia, ma non consente, con tutta evidenza, la possibilità di denunciare presunti fatti illeciti che, alla stregua del motivato e insindacabile apprezzamento del giudice di merito, per un verso difettino non solo RAGIONE_SOCIALEa prova di verità storica ma anche di quella di plausibilità e verosimiglianza (anche in ragione del carattere ignoto RAGIONE_SOCIALEe fonti e degli elementi su cui si basa il relativo racconto), mentre, per altro verso, assumano una particolare valenza denigratoria, risolvendosi nella gratuita formulazione, senza alcun valido fondamento, di censure etiche e deontologiche, ad es. attraverso l’ attribuzione al diffamato -come nella specie -di condotte connotate dal disprezzo per la funzione pubblica esercitata.
La censura di disapplicazione dei principi di diritto vivente in tema di ‘ giornalismo di inchiesta’ è dunque infondata.
1.1.b. Il motivo in esame è invece inammissibile nella parte in cui sostiene che i ricorrenti avrebbero fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa veridicità dei fatti narrati dal giornalista investigativo, i quali avrebbero trovato
conferma negli elenchi ministeriali RAGIONE_SOCIALEe missioni svolte, nell’atto amministrativo di richiesta di chiarimenti e giustificazione e nell’indagine RAGIONE_SOCIALEa Procura presso il Giudice contabile.
Per questa parte, infatti, le censure svolte dai ricorrenti aggrediscono l’apprezzamento di fatto svolto dalla Corte d’ appello, omettendo di considerare che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione e l’apprezzamento dei risultati probatori funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi ( ex plurimis , Cass. n. 16499 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017; Cass. n. 20553 del 2021; Cass. n. 27266 del 2023).
In definitiva, il primo motivo di ricorso va complessivamente rigettato.
Con il secondo motivo viene denunciata, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n. 3 cod. proc. civ., « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47) in relazione ai principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di legittimo esercizio del diritto di critica politica e sociale ».
I ricorrenti, sulla premessa che « la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, non sia mai rigorosamente obbiettiva, in quanto ha, per sua natura, carattere congetturale e riflette gli interessi e la cultura di chi critica », sostengono che la Corte d’ appello, nell’apprezzare, in funzione del riconoscimento del carattere
denigratorio e diffamatorio alle informazioni rese dal giornalista investigativo, la mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa verità RAGIONE_SOCIALEe stesse, avrebbe fatto cattiva applicazione dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio del diritto di critica.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEe proprie argomentazioni evocano anche la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo ( vengono citate le sentenze Mengi v. Turchia del 2012 e Morice c. Francia del 2010), la quale, nel qualificare la libertà di opinione come ‘ diritto ad esprimere opinioni e trasmettere idee’ e nel riconoscere la più ampia tutela RAGIONE_SOCIALEa ‘ libertà di dibattito di questioni di pubblico interesse’ , ammeterebbe, in tali ambiti, anche il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate.
2.1. Il motivo è infondato.
Secondo l’ orientamento di questa Corte -che tiene conto di quello RAGIONE_SOCIALEa Corte di Strasburgo -, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all ‘ esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto RAGIONE_SOCIALEa critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass. n. 25420 del 2017, Cass. n. 19204 del 2023; Cass. n. 21892 del 2023; Cass. n. 21054 del 2024, non mass.; Cass. n. 19091 del 2025).
Di tali principi ha fatto debita applicazione la Corte d’ appello, la quale ha correttamente ritenuto -come evidenziato dagli stessi ricorrenti nello stralcio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata
trascritto in sede di illustrazione del motivo di ricorso in esame -che è « sempre necessario perché possa operare l ‘ esimente del diritto di critica, il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa verità del fatto riportato sia pure non in termini assoluti, ma di verosimiglianza … che può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente ‘ di parte ‘ , cioè non obiettivi, ma che deve pur sempre fondarsi sull ‘ attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità ‘.
Ritenuto, in sede di motivato e incensurabile apprezzamento di fatto, che non fosse stata fornita la prova neppure RAGIONE_SOCIALEa verosimiglianza dei fatti gravemente denigratori narrati nell’articolo del 27 ottobre 2019 (viaggio in Costa Azzurra, diserzione del Consiglio dei RAGIONE_SOCIALE, accompagnamento con persona di cui sarebbe stata successivamente ‘imposta’ la nomina a dirigente del comparto amministrativo ministeriale), la Corte d’app ello ha escluso l’operatività RAGIONE_SOCIALE‘esimente del diritto di critica sulla base di corrette premesse in iure .
Il secondo motivo di ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Con il terzo motivo viene denunciata, per un verso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 360 n. 3 cod. proc. civ., « Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 21 Cost., 2043 c.c., 51 e 595 c.p. e 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47, con riferimento alla giurisprudenza elaborata in tema di modalità di valutazione di uno scritto lamentato come diffamatorio »; per al tro verso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cod. proc. civ., « Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,
oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’intero contenuto del contesto e degli articoli a firma del AVV_NOTAIO COGNOME ».
3.1. La censura, per omesso esame, articolata con il terzo motivo di ricorso, è inammissibile.
Va ribadito, secondando un consolidato orientamento di questa Corte, che, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola oggi contenuta nell’ art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022, deve escludersi la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 RAGIONE_SOCIALEo stesso a rt. 360, nell’ipotesi in cui la sentenza d’ appello impugnata rechi l’integrale conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta escl usione si applica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma risiede nella c.d. ‘doppia conforme’ in facto , sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c od. proc. civ. , ha l’onere nella specie non assolto -di indicare le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26860 del 2014; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 5947 del 2023; da ultimo, Cass. n. 27852 del 2025).
3.2. Inammissibile è pure la censura per violazione di legge, articolata con il motivo in esame.
I ricorrenti deducono che la valutazione del carattere diffamatorio RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione sarebbe stata effettuata sulla base RAGIONE_SOCIALEe singole, specifiche espressioni censurate, estrapolate dall’intero (e più complesso) contesto narrativo in cui esse erano (e dovevano restare) inserite.
Richiamano il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa, l’ indagine cui è chiamato il giudice del merito deve essere svolta in relazione non alla singola valenza di un termine adope rato, ma all’intero contenuto espositivo RAGIONE_SOCIALE‘articolo e al complesso RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione.
La doglianza, ad onta RAGIONE_SOCIALEa formale intestazione, nuovamente attinge il motivato giudizio di merito RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, la quale, come si è veduto, apprezzando nella sua complessità il racconto contenuto nell’articolo del 27 ottobre 2019 -ed evidenziando il difetto di prova di verisimiglianza dei tre episodi in esso narrati (viaggio; diserzione del Consiglio dei RAGIONE_SOCIALE, accompagnamento con persona successivamente ‘imposta’ come dirigente ministeriale) -ha escluso l’ applicazione RAGIONE_SOCIALEe esimenti RAGIONE_SOCIALE‘ esercizio del diritto di critica e RAGIONE_SOCIALE‘attività giornalistica di inchiesta sulla base di corrette premesse in iure , reputando che « il contenuto RAGIONE_SOCIALEa informativa è stato riportato in modo errato », e che era « stato travisato ed enfatizzato in senso denigratorio e diffamatorio per l’ appellato, in quanto indicato al lettore, senza alcun valido fondamento, un comportamento del COGNOME privo di etica e di decoro, di certo non consono alla carica all’ epoca ricoperta di Ministro RAGIONE_SOCIALE‘Istruzione ».
Il terzo motivo va dunque complessivamente dichiarato inammissibile.
4. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 360 n. 3 cod. proc. civ., « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2059, 2697, 2059, 2056 e 1226 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove la Corte di Appello ha ritenuto provata la sussistenza del danno non patrimoniale in via presuntiva, in carenza di ogni allegazione avversaria, senza avere la Corte svolto una preventiva valutazione (preliminare) circa la sussistenza di un nesso di causalità effettivamente immediato e diretto tra il danno non patrimoniale lamentato e l’articolo censurato ».
Viene contestata la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla sentenza impugnata, senza che il preteso danneggiato avesse dimostrato il nesso di causalità immediata e diretta tra lo scritto assunto come lesivo e le conseguenze pregiudizievoli che ne sarebbero derivate.
4.1. Il motivo è infondato.
La decisione impugnata, lungi dall’aver liquidato il danno non patrimoniale in difetto di allegazione e prova RAGIONE_SOCIALEa causalità giuridica e del danno-conseguenza, ha ritenuto provato quest’ultimo mediante presunzioni assumendo, quali parametri di riferimento, la risonanza RAGIONE_SOCIALEa notizia pubblicata sul quotidiano ‘ La Repubblica ‘ , la rilevanza RAGIONE_SOCIALE ‘ offesa in considerazione RAGIONE_SOCIALEa notorietà del diffamante e del ruolo svolto dal diffamato, nonché il rilievo del discredito arrecato.
In tal modo, la Corte di merito si è posta in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il pregiudizio all ‘ onore e alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa , identificandosi il danno risarcibile non con la lesione RAGIONE_SOCIALE‘interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché
la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione RAGIONE_SOCIALEo scritto, la rilevanza RAGIONE_SOCIALE ‘ offesa e la posizione sociale RAGIONE_SOCIALEa vittima (v. Cass. n. 25420 del 2017; in senso conforme, Cass. n. 8861 del 2021; più di recente, Cass. n. 19551 del 2023).
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistarario.
A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME