Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6377 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2511/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE ed indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE ed indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL) ed elettivamente domiciliate presso lo Studio di questi in Roma, INDIRIZZO Buozzi 99, giuste procure speciali in calce al ricorso
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dal AVV_NOTAIO c.f. CODICE_FISCALE –CODICE_FISCALE EMAIL,
con studio in Roma, alla INDIRIZZO; dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE -PEC EMAIL; dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE -PEC EMAIL; dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE – PEC: EMAIL ed elettivamente domiciliati presso lo studio del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO POTENZA n. 346/2023 depositata il 13/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni della decisione.
1.- Il 15.12.2008 è andata in onda una puntata della trasmissione televisiva ‘Chi l’ha Visto’, su RAGIONE_SOCIALE, condotta dalla dott.AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, sul caso di NOME COGNOME, ragazza sulla cui scomparsa, avvenuta anni prima, si stava indagando da tempo.
Durante la trasmissione televisiva si è dato conto di una perquisizione effettuata su terreni appartenenti alla società RAGIONE_SOCIALE, a NOME COGNOME, che ne era rappresentante legale, ed ai congiunti di costui, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.- Costoro hanno ritenuto diffamatorio il servizio giornalistico per via del fatto che, nel dare notizia della perquisizione, era stato fatto il nome della società proprietaria del terreno perquisito e dell’amministratore COGNOME, senza che ve ne fosse bisogno, poiché nessuno di loro era indagato. La notizia, data in quei termini, secondo gli attori, avrebbe ingenerato negli ascoltatori l’idea che vi
fosse un qualche collegamento tra il COGNOME, o i suoi familiari, e l’omicidio della ragazza.
3.Davanti al Tribunale di Potenza si è costituita la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, mentre è rimasta contumace la conduttrice del programma, dott.ssa NOME COGNOME, e contumaci sono rimasti i direttori della testata regionale.
In quel giudizio la RAGIONE_SOCIALE si è difesa sostenendo che la notizia era pertinente, oltre che vera -la perquisizione, infatti, era effettivamente avvenuta- in quanto un dipendente della società proprietaria del terreno aveva riferito di strani comportamenti di un altro dipendente, o comunque di un’altra persona che su quel terreno aveva lavorato, ossia NOME COGNOME, poi individuato come l’autore dell’omicidio.
4.- Il Tribunale di Potenza ha però accolto la tesi degli attori ed ha ritenuto che non fosse necessario menzionare pubblicamente il nome del proprietario del terreno e della società che costui amministrava, e che dunque era stato violato il requisito della continenza, ossia era stata data la notizia secondo modalità non pertinenti e tali da costituire diffamazione a carico del soggetto menzionato.
La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza n. 346/2023 del 13/06/2023, ha rigettato l’appello principale proposto dalle attuali ricorrenti ‘ad eccezione dell’istanza di emenda della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli appellanti alla diffusione dell’avvenuta condanna di cui alla sentenza di primo grado mediante menzione della stessa per due puntate consecutive della trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto”, confermando nel resto la sentenza appellata anche in relazione alle spese di giudizio, ha rigettato l’appello incidentale e ha compensato per intero tra le parti le spese del secondo grado .
5.- Ricorrono per cassazione sia la RAGIONE_SOCIALE che la dott.ssa COGNOME, con due motivi di ricorso, sia pure suddivisi in censure diverse. Si sono costituiti con controricorso gli intimati.
6.-Ritiene il Collegio che il ricorso pone questioni, come quella della definizione del giornalismo d’inchiesta, della sua riferibilità alla fattispecie in esame, dei limiti cui eventualmente va soggetta, che meritano una trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo al fine di una trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 9/01/2025.