Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10740 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10740 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20401-2017 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco pro-tempore ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1154/2016 del Tribunale di Firenze, depositata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dalla consigliera NOME COGNOME;
Rilevato che
1.Nel corso degli anni 2008 e 2010 i consiglieri comunali e di quartiere del Comune di Firenze sigg.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno percepito importi a titolo di gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle conferenze dei capigruppo, della conferenza di programmazione e dell’ufficio di presidenza. Successivamente il Comune di Firenze procedeva a chiedere la restituzione di quanto erogato ai consiglieri e gli stessi agivano in giudizio al fine di ottenere l’accertamento negativo del credito vantato dal C omune. 2.In particolare i consiglieri convenivano in giudizio il Comune lamentando una violazione degli artt. 4, 11, co. 3 e 12, comma 5 del Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali che prevedevano la parificazione dei predetti organi alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti e
conseguentemente, avrebbero previsto l’erogazione di tali gettoni, chiedono l’annullamento della richiesta di restituzione.
3.Si costituiva in giudizio il Comune eccependo che le previsioni del Regolamento comunale, se interpretati nel senso della parificazione dei vari organi alle Commissioni consiliari permanenti anche ai fini della parificazione delle indennità, si ponevano in contrasto con gli articolo 82 e 83 d.lgs 267/2000 (TUEL) chiedendo il rigetto delle pretese dei ricorrenti.
4.Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 1154/2016 si pronunciava rigettando le pretese dei ricorrenti ritenendole contrarie alle previsioni dei citati articoli del TUEL.
5.Il tribunale fiorentino argomenta va che l’art. 82, comma 2, del TUEL che nel testo riformato dalla L. 224/2007 recita: ‘ I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commiss ioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente . In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente ‘, era volto al riconoscimento di specifiche indennità nel rispetto dell’imperativo del contenimento della spesa pubblica, circostanza confermata dal successivo art. 83 che per quanto qui rileva, nel testo riformato dalla L. 224/2007 recita ‘ Salve le disposizioni previste per le forme associative degli
enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e’ connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche ‘.
6.Alla luce di tale dato testuale il riconoscimento delle indennità di cui all’art. 82 TUEL deve considerarsi norma eccezionale e quindi non interpretabile in mani era estensiva, tale che l’assimilazione perpetrata dal Regolamento comunale degli ulteriori organi comunali ai ‘ consigli e commissioni ‘ di cui all’art. 82 TUEL e dunque le richieste volte alla restituzione dei gettoni non sarebbero giustificate.
7.Avverso la sentenza di primo grado, pubblicata in data 22 marzo 2016 e mai notificata, gli odierni ricorrenti proponevano appello mediante atto di citazione davanti alla Corte d’appello di Firenze, notificato il 22 ottobre 2016 riproponendo le stesse censure sollevate di fronte al primo giudice.
8.Con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. comunicata il 24 maggio 2017, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 -bis cod. proc. civ., con condanna degli appellanti alle spese di lite.
9.La cassazione dell’ordinanza ex art. 348 -bis cod. proc. civ. emessa dalla Corte d’appello di Firenze e comunicata il 24/5/2017 nonché della sentenza n. 1154/2016 del Tribunale di Firenze è chiesta da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME con ricorso notificato in data 24/7/ 2017, ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con
contro
ricorso, avviato per la notifica il 13 settembre 2017, il Comune di Firenze.
10.Nelle more del giudizio i ricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentano rinuncia agli atti accettata dal Comune di Firenze.
considerato che
11.Con il primo motivo di ricorso gli odierni ricorrenti prospettano la violazione degli artt. 82 e 83, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
11.1.Si censura la sentenza di primo grado per aver considerato gli organi di cui agli artt. 11, comma 3, 12, comma 5, e 13 del Regolamento comunale di Firenze non ricompresi nell’elencazione di cui ai sopra citati articoli del TUEL.
11.2.I ricorrenti osservano che la dicitura ‘consigli e commissioni’ ricomprendendo le commissioni consigliari aventi funzioni consultive, referenziali e redigenti, non può non ricomprendere organi con simili o equivalenti funzioni; pertanto il giudice del merito avrebbe errato nell’escludere l’applicazione delle indennità a tali ulteriori organi.
12.Con il secondo motivo si censura l’interpretazione restrittiva effettuata dal giudice del merito in quanto in violazione degli articoli 82 e 83 d.lgs. n. 267/2000 anche in relazione agli artt. 117 e 188 della Cost., ai sensi dell’ar t. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
12.1.Assumono i ricorrenti che l’interpretazione restrittiva delle sopraccitate norme, effettuata nella sentenza di merito, e la conseguente disapplicazione di quanto disciplinato con il Regolamento comunale, non solo si porrebbe in contrasto con gli artt. 82 e 83 TUEL ma anche con i principi costituzionali volti a dettare la ripartizione delle competenze regolamentari ed amministrative contenuta nel Titolo V della Costituzione.
12.2.Da una lettura combinata degli articoli 117, sesto comma, e 118 della Costituzione si ricaverebbe che l’organizzazione interna degli enti locali se non espressamente conferita allo Stato o alle Regioni per assicurarne l’esercizio unitario (principio della cd. ‘chiamata in sussidiarietà’), sia competenza regolamentare comunale.
12.3.L’interpretazione svolta dal giudice del merito degli articoli del TUEL e tale da eliminare qualsivoglia spazio normativo al Regolamento comunale sarebbe non costituzionalmente conforme essendo il TUEL legge volta a fissare i principi fondamentali di funzionamento degli enti locali senza eliminare gli spazi di autonomia regolamentare degli enti minori.
13.Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza sono il profilo dell’omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. in quanto il giudice di primo grado avrebbe rigettato le domande attoree con riferimento al compenso percepito in ragione della partecipazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo e della Conferenza di programmazione alle sedute delle Commissioni consigliari, senza nulla argomentare sulla partecipazione alle sedute dell’Ufficio di Presidenza.
14.Tanto premesso, osserva il Collegio che le questioni di diritto poste dal ricorso in esame, e sui quali non constano precedenti della Corte, presentano valenza nomofilattica, oltre che l’obbiettiva attitudine a riproporsi; si tratta, cioè, di questioni di particolare rilevanza meritevoli di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ . .
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione