Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34957 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34957 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36778-2018 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
Oggetto
Previdenza professionisti
R.G.N. 36778/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 320/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 120/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 25.6.2018, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’arch. NOME COGNOME avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2008, in relazione all’attività libero -professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
che avverso tale pronuncia l’arch. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memorie;
che l’INPS ha resistito con controricorso , mentre la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
che il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte di merito omesso l’esame e la
pronuncia sul primo motivo di appello con cui l’INPS, odierno controricorrente, aveva censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva annullato l’avviso di addebito opposto, siccome emesso in pendenza di impugnativa giurisdizionale dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 25-26, l. n. 335/1995, e 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’obbligo di i scriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;
che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale esaminato l’eccezione di prescrizione dei contributi per cui è causa, ancorché la stessa, ritenuta assorbita in prime cure, avesse forma to oggetto di motivo di appello dell’INPS e di sue specifiche difese nella memoria di costituzione in appello;
che il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, non potendo parte ricorrente pretendere di far valere il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello proposto dalla controparte, stante il divieto generale dell’art. 81 c.p.c.;
che nemmeno gioverebbe a parte ricorrente la riqualificazione della censura in termini di violazione di legge (ossia dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999) per avere la Corte territoriale in realtà implicitamente accolto il motivo di appello in esame, v alendo anche per l’opposizione ad avviso di addebito, giusta la previsione dell’art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), il principio elaborato con riguardo all’art. 24,
d.lgs. n. 46/1999, secondo cui il giudice che ravvisi l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’ente previdenziale (così, tra le più recenti, Cass. n. 1558 del 2020);
che il secondo motivo è infondato, essendosi consolidato il principio di diritto (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte cost. n. 238 del 2022) secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’RAGIONE_SOCIALE, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12 , d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022);
che il terzo motivo è invece fondato, risultando per tabulas che l’eccezione di prescrizione dei contributi era stata debitamente proposta in primo grado (cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione, dove si rimarca che era stata argomentata sul fatto che i contributi per cui è causa, che avrebbero dovuto essere pagati
entro il 16.6.2009 o al più tardi entro il 6.7.2009, erano stati richiesti per la prima volta dall’INPS con nota del 7.7.2014) e dovendo semmai ribadirsi che, trattandosi di questione rilevabile anche d’ufficio e sulla quale non v’era stata alcuna pronuncia da parte del giudice di prime cure, non era nemmeno necessario che fosse espressamente riproposta ex art. 346 c.p.c. (Cass. n. 9844 del 2022);
che, non avendo i giudici territoriali statuito alcunché sulla prescrizione dei contributi, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del terzo motivo e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, senza vincolo diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio;
che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e rigettato il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30.10.2024.