Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6007 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6007 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19207-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 663/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 692/2018;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE separata professionisti, abitualità e soglia reddituale
R.G.N.19207/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 12/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inesistente l’obbligo di versamento contributivo alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Separata dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per NOME, esercente attività di commercialista, per non aver superato la soglia reddituale di euro 5.000,00 nell’anno 2009.
Sull’appello di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che evidenziava la natura di redditi non occasionali afferenti ad un professionista titolare di partita IVA ed escludeva l’estinzione del credito per prescrizione con decorrenza del termine quinquennale dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (risalente al 29/9/2010), la Corte territoriale ha ritenuto che, pur sussistendo astrattamente l’ an della contribuzione, nel caso specifico doveva trovare applicazione il limite reddituale di cui all’art. 44 co.2 d.l. n.269/2003; inoltre non aveva rilievo l’avvenuto annullamento dell’avviso di addebito disposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE soltanto al fine di ottemperare alla pronuncia di primo grado.
Avverso tale sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE affidandosi ad un unico motivo, a cui la parte privata resiste con controricorso illustrato da memorie.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
L’Istituto ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 commi 26 –
31 L.335/1995, dell’art. 18 co.1 e 2 d.l. 98/11 conv. con mod. L.111/2011, art. 44 co.2 d.l. 269/03 per avere la Corte d’appello ritenuto non sussistente l’obbligo di versamento della contribuzione alla gestione separata di commercialista iscritto all’albo, per lo svolgimento di un’attività ritenuta occasionale in ragione del mancato superamento del limite di reddito indicato dall’art. 44 co.2 d.l. 269/03 conv. con mod. in L. 326/2003. L’ente rappresenta che il professionista era iscritto all’albo dei commercialisti ma non alla Cassa, aveva versato solo il contributo integrativo ed era titolare di partita IVA. L’impugnata sentenza, pur avendo ritenuto esistenti le condizioni legittimanti l’iscrizione (riferita normativamente a coloro che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, per la quale non sia prevista l’ iscrizione in appositi albi professionali, ovvero che esercitano attività non soggette al versamento contributivo agli enti, di cui all’art. 18 co.12 d.l. 98/2011, conv. in L. 111/2011 di interpretazione autentica dell’art. 2 , comma 26), aveva erroneamente ritenuto occasionale la natura della prestazione per la percezione di somme inferiori a euro 5.000, limite che non costituisce ex se un indice sintomatico di occasionalità, attenendo questo carattere ad una prestazione di lavoro autonomo sporadica non prolungata, e con mancanza di coordinamento da parte del committente. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’iscrizione all’Albo e l’ape rtura di una partita IVA implicano lo svolgimento di attività professionale con carattere di abitualità.
Nel controricorso il professionista riporta di avere percepito un reddito imponibile inferiore ad euro 5.000,00 (precisamente euro 4.375,00), come previsto da art. 44, e deduce che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attore sostanziale della pretesa contributiva, non aveva fornito
la prova dello svolgimento di attività abituale, non connotata da occasionalità; avuto riguardo alla prescrizione eccepita in primo grado, erroneamente l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ne aveva sostenuto la decorrenza dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ed invece il termine quinquennale decorrerebbe dal 16/6/2010, data di scadenza del versamento per l’anno 2009, mentre l’avviso era stato ricevuto con piego raccomandato in data 2/7/2015; inoltre, il termine non era sospeso per l’omessa compilazione del quadro RR non ravvisandosene il dolo: il ricorrente aveva dichiarato il reddito e non riteneva di compilare il quadro RR perché convinto di non essere tenuto alla iscrizione alla gestione separata. Con riferimento all ‘ eventuale proroga del termine di scadenza del versamento mediante DPCM, si tratterebbe di un atto amministrativo che non è fonte normativa e comunque in esso si prevedeva la proroga soltanto per i soggetti che applicano gli studi di settore. Infine, segnala la illegittimità delle sanzioni applicate: se il lavoratore autonomo ha dichiarato il reddito, non lo ha occultato, e di conseguenza non si applicherebbero le sanzioni di cui all’art. 116 co mma 8 della L. 388/2000. Ha concluso per il rigetto del ricorso e per la dichiarazione di cessata materia del contendere avendo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provveduto ad annullare l’avviso di addebito opposto. Ribadisce le difese nelle memorie depositate in prossimità di udienza.
3. Il ricorso è fondato.
In tema di abitualità dell’attività svolta, questa Corte, sulla scorta di Cass., Sez.Un., n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria
indicata nell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). ‘ Trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, L. n. 335/1995, e dell’art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» . ‘
4.1 – Ciò è quanto affermato nella pronuncia resa con sentenza n.4419/2021, che così prosegue: ‘ Nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto
affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità. Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; e se nell’accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto ‘.
Ciò posto, il limite reddituale di cui all’art. 44 co.2 d.l. 269/2003 individua non già una linea di confine tra occasionalità e abitualità ma una soglia di irrilevanza di occasionalità nello svolgimento di attività di lavoro autonomo ai fini della iscrizione alla gestione separata, nel senso che mentre il superamento della soglia reddituale costituisce una presunzione di non occasionalità, nondimeno un reddito inferiore non è presuntivo di occasionalità, dovendosi comunque verificare la sussistenza di altri elementi indicativi e sintomatici dello svolgimento di attività libero-professionale in forma abituale.
5.1 – Il requisito dell’abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve pertanto essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, come innanzi esemplificativamente evidenziato nella citata
pronuncia di legittimità (ed in numerose altre successive conformi) dalla iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione. Nel caso specifico, dell’ apertura di partita IVA, l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva dato atto nei motivi di appello, ma tale dato non risulta essere stato valorizzato nella impugnata sentenza.
Ai predetti principi, ai quali occorre dare continuità, la Corte di merito è chiamata ad adeguarsi, procedendo ad un approfondimento in fatto, non limitato alla sola verifica del reddito prodotto e, in caso di positivo superamento del requisito di abitualità, svolgendo ulteriori accertamenti sul tema della prescrizione tenendo conto, in particolare, della applicabilità della disciplina in proroga di cui al DPCM 10/6/2010 e della dinamica della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione in ragion e della ricezione della notifica dell’avviso. La Corte di merito procederà anche alla liquidazione delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 12 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME