Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 454 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 454 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sui ricorsi 14679-2021 e 15064-2021 proposti da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale e controricorrente incidentale
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 688/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 26/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata 27/10/2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
v
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 688 del 2020, in parziale riforma del sentenza impugnata, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME, libero professionista iscritti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ingegneri e contemporaneamente insegnante ruolo presso Scuola pubblica, per l’accertamento dell’illegittima iscrizione d’uffici gestione separata e la non debenza delle somme pretese dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi per l’anno 2008;
per la Corte di merito, gli ingegneri iscritti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in qua iscritti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) in ragi dell’attività lavorativa subordinata contestualmente svolta, erano tenuti all’iscr anche alla gestione separata per lo svolgimento dell’attività libero professional garanzia della copertura previdenziale per detta attività di cui, altrimenti, non avr goduto, ritenuto irrilevante l’avvenuto pagamento del contributo integrat all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
la Corte territoriale ha ritenuto non prescritti i contributi pretesi dall’ comunicazione ricevuta il 14 giugno 2014, dovuti dalla scadenza del termine di pagamento dei contribute in ragione dell’applicabilità del d.p.c.m. 4.6.2009 che ave differito senza aggravi al 6 luglio 2009 il termine di pagamento del saldo 2008 circolare n. 79 del 5.6.2009);
infine, la Corte di merito ha ritenuto non corretto il regime sanzionatorio appl dall’Istituto, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8), ed integ fattispecie di omissione e non di evasione contributiva sul presupposto che l’omess iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria, in presenza tuttavia di corr indicazione del reddito nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi configurasse occultamento del rapporto e dei relativi redditi e non facesse presumer l’esistenza di una volontà di realizzare tale occultamento allo specifico fine d versare contributi o premi dovuti, con onere del contribuente inadempiente di provar la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, della buona fede, onere assolto, ne specie, dal professionista;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 21 maggio 202 NOME COGNOME con due motivi;
con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione comma 1, n. 3), la violazione del I. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, così come interpretato dal D.L. n. 98 del 20 art. 18, comma 12;
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il ricorrente chiede di rimeditare l’orientamento posto a fondamento della decisione, rimettere alle sezioni unite la questione oggetto di causa e rileva la pendenza di procedimento legislativo finalizzato a dare forma di legge alla tesi sostenuta;
con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – è dedotta violazio falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in combinato disposto con la L. n. 335 del 1 art. 3, comma 9, lett. b;
con proprio ricorso, notificato il 25 maggio 2022, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione de stessa sentenza con un motivo relativo alla violazione dell’art. 116, comma 8, lett e b) I. n. 388/2000, essendo stata ritenuta l’ipotesi dell’omissione e non qu dell’evasione contributiva;
NOME COGNOME ha resistito al ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso e successi memoria;
la proposta del relatore è stata :zanicata alle parti unitamente al decre fissazione dell’adunanza (2) GLYPH –
CONSIDERATO che:
in primo luogo, va osservato che nell’ipotesi qui ricorrente di impugnazione propos avverso un provvedimento che riguarda più parti tutte le impugnazioni vanno proposte nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., in relazione all’art. 333 dello stesso codice;
tuttavia, dovendo l’inosservanza della forma del ricorso incidentale, in ragione d mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi gener in tema di nullità, la riunione ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. non imped conversione di detto ricorso in ricorso incidentale, qualora esso risulti proposto e quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tale i si ravvisa l’idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo”. (Cass. n. 27898 d 2011; conf. n. 25054 del 07/11/2013, n. 27887/2009);
Cass, S.U. n. 7074 del 2017, ha confermato tale orientamento, statuendo che “in virt del principio di unità dell’impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in autonoma da chi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto propor soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest’ultima deve averne requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazion relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell’impugnazio principale”;
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nella fattispecie, il ricorso di NOME COGNOME è stato notificato il 21 maggio successivamente, il 25 maggio 2021 è stato notificato il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per c primo è da ritenersi ricorso principale e quello dell’Inps ricorso incidentale (Cas 25662 del 04/12/2014);
ciò premesso, la definizione in questa sede dei procedimenti riuniti comporta anche l’esame del motivo relativo alle sanzioni applicabili alla fattispecie ed a tal rigua osservato che le considerazioni svolte in tema di regime sanzionatorio derivante dall omessa iscrizione alla gestione separata da parte RAGIONE_SOCIALE avvocati non iscritti alla Ca forense dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 2022 impongono di esaminare la medesima questione anche nel caso in esame e che, per tali ragioni, la questione posta dal motivo di ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assume valore nomofilattico;
p.q.m.
La Corte rinvia la causa alla Quarta Sezione ? C- 9-
Così deciso in Roma, il 27 ottobre ed a seguito di riconvocazione il 22 dicem
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