Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22882 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22882 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21469-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente – principale –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
CC
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 236/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 786/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza del 18.4.2019 n. 236, la Corte d’appello di L ‘Aquila respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva accolto il ricorso presentato da COGNOME NOME, libero professionista iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto ad accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’ufficio alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, perché la professionista aveva percepito nell’anno 2009 un reddito di € 4.868,72, sicché non era obbligata all’iscrizione presso la gestione separata, non avendo raggiunto la soglia minima di reddito prevista, a tal fine, di € 5.000,00, per i lavoratori autonomi occasionali; inoltre, il credito contributivo era comunque prescritto, dovendosi fare riferimento per la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione alla data di scadenza per il versamento dei contributi 2009 che era fissata al 16.6.2010, sicché la prima raccomandata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di messa in mora per il pagamento dei contributi, ricevuta dalla professionista il
29.6.2015, era arrivata quando il termine di prescrizione quinquennale era oramai spirato.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi, illustrati da memoria, a cui ha replicato l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito dalla legge n. 111/11, RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, co nvertito dalla legge n. 326/03, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/10, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa percezione, nell’anno 2009, di un reddito sotto la soglia di € 5.000,00, benché non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE artt. 2935 e 2941 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto, al fine d’individuare la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi oggetto di controversia, RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la dichiarazione dei redditi del 2009, presentata il 28.9.2010, valeva come atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, costituendo un riconoscimento del debito, da parte del lavoratore autonomo,
per esservi trasfusi l’indicazione del reddito da lavoro autonomo conseguito e del relativo importo.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’AVV_NOTAIO deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 del DL 98/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva affermato che l’interpretazione e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, conduceva a ritenere la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (presupposti poi, in effetti, esclusi, perché la professionista aveva percepito un reddito per l’attività professionale inferiore alla soglia di € 5.000,00).
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’AVV_NOTAIO deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 lett. B RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388/2000, per l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni applicate dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché il vizio di motivaz ione sul punto e anche il vizio di omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in punto di legittimità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Infatti, si è precisato (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive) che nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (per come autenticamente interpretato dal D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011), e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con modif. in legge nr. 326 del 2003), l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata “all’esercizio abituale, ancorché non
esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘abitualità” (in termini, in motivazione, Cass. nr. 4419 del 2021 cit.). A maggior chiarimento di quanto esposto, si è osservato (Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17) che “la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale RAGIONE_SOCIALE‘attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata”. Nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale “il Giudice di merito si avvarrà RAGIONE_SOCIALEe presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_SOCIALEa sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità” (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021). Si è ancora escluso che l’obbligo contributivo possa riguardare solo il reddito che supera la soglia di Euro 5000,00.
In proposito, si è chiarito che il riferimento normativo a tale importo “rileva solo quale (limite) per l’insorgenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione” (Cass. nr. 26327 del 2023, in motiv.) per essere “totalmente estranea una concezione del limite reddituale quale franchigia” (Cass. nr. 27538 del 2023, in motiv.).
Restano assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, tenendo conto che ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione del dies a quo del termine di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale dei contributi oggetto di controversia si dovrà tener conto RAGIONE_SOCIALEo slittamento del termine per il versamento, operato dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (cfr. Cass. n. 10273/21), mentre in caso di sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’ iscrizione, si dovrà valutare la eventuale debenza RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, alla luce RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 104/22.
In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il gravame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila , in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.24