Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16777 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21744-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
R.G.N. 21744/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 280/2019 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/04/2019 R.G.N. 784/2016; udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
11/04/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del 18.4.2019 n. 280, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva accolto il ricorso presentato da NOME COGNOME, libero professionista iscritta all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto ad accertare l’illegittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’ufficio alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).
Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo sufficiente, ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata, il versamento alla RAGIONE_SOCIALE Forense del solo contributo integrativo. La Corte d’appello, da parte sua, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che l’obbligo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Separata era insussistente, in quanto il professionista aveva prodotto un reddito, nell’anno 2009, inferiore al limite di € 5.000,00. Inoltre, dichiarava la prescrizione del diritto di credito ai contributi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 19 95, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 2011, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 8 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 20 10, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del DL n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 20 03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello non aveva ric onosciuto il diritto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla contribuzione pretesa, benché non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘abitualità nello svolgimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE artt. 2935 e 2941 c.c., RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto il credito prescritto, per l’anno 2009, quando invece la dichiarazione dei redditi era stata presentata il 24.9.2010 e, in quanto riconoscimento del debito contributivo in esso indicato, avrebbe dovuto essere qualificata come atto interruttivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, così che alla successiva data del 3.7.2015 quando era stata notificata la richiesta di pagamento da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il diritto al credito contributivo non si era ancora estinto per prescrizione.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995,
in combinato disposto con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 20 11, perché secondo la Corte d’appello, l’interpretazione ed applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe norme in rubrica, condurrebbe a ritenere la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa professionista alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 comma 8 lett. b RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 388 del 20 00, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 e 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’illegittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate, in particolare, come evasione e non come omissione contributiva.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con conseguenziale rigetto del primo motivo di ricorso incidentale condizionato ed assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale condizionato.
Infatti, si è precisato (Cass. nr. 4419 del 2021 e successive) che nell’intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (per come autenticamente interpretato dal D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con modif. in legge nr. 111 del 2011), e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44 (conv. con modif. in legge nr. 326 del 2003), l’obbligatorietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata “all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece
normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘abitualità” (in termini, in motivazione, Cass. nr. 4419 del 2021 cit.). A maggior chiarimento di quanto esposto, si è osservato (Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17) che “la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“. Nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale “il Giudice di merito si avvarrà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio -da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità” (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021). Si è ancora escluso che l’obbligo contributivo possa riguardare solo il reddito che supera la soglia di Euro 5000,00. In proposito, si è chiarito che il riferimento normativo a tale importo “rileva solo quale (limite) per l’insorgenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione” (Cass. nr. 26327 del 2023, in motiv.) per essere “totalmente estranea una
concezione del limite reddituale quale franchigia” (Cass. nr. 27538 del 2023, in motiv.).
Il secondo motivo del ricorso principale è fondato.
Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione RAGIONE_SOCIALE decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa decorrenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite’ (Cass. n. 10273/21).
Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, dalle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss..
Ciò detto, alla luce RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo slittamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa scadenza per il versamento dei contributi al 6.7.2010, sulla base del DPCM del 10.6.20 10, la richiesta di pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE pervenuta al destinatario il 3.7.2015 (cfr. p. 8 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), risulta tempestiva e il relativo credito contributivo non è prescritto.
In accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo del ricorso incidentale
condizionato e assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato (che, in riferimento alle sanzioni, verrà deciso in sede di rinvio, all’esito del nuovo esame RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa controversia), la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Non è dovuto il contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, in quanto l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, implica una nuova decisione, all’esito di un nuovo esame RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e assorbe il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato.
RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2024