Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16052 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16052 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26870-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti principali –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonché contro
Oggetto
Gestione separata avvocati
R.G.N.26870/2020
COGNOME
Rep.
Ud.13/03/2025
CC
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE, S.C.C.RAGIONE_SOCIALE. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
– ricorrenti principali – controricorrenti
incidentali –
avverso la sentenza n. 4621/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2020 R.G.N. 1024/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma rigettava la pretesa contributiva dell’Inps per l’anno 2009 , conseguente all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata costituita presso l’Inps dell’avv. NOME COGNOME a seguito del l’attività libero professionale svolta.
Riteneva la Corte che l’iscrizione d’ufficio fosse legittima, essendo irrilevante l’iscrizione alla Cassa forense, stante il mancato pagamento del contributo soggettivo; il credito dell’Inps era tuttavia prescritto, non potendosi applicare alcuna causa di sospensione della prescrizione; compensava infine le spese dei due gradi di giudizio.
Avverso la sentenza ricorre l’Inps , in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, per un motivo.
COGNOME COGNOME resiste con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi e illustrato da memoria, al quale l ‘Inps resiste con controricorso .
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c. in relazione all’art.2, co.26 ss. l. n.335/95 e all’art.18, co.12 d.l. n.98/11conv. con modif. in l. n.111/11, per avere la Corte d’ap pello escluso la sospensione della prescrizione ex art.2941 n.8 c.c. benché la professionista avesse mancato di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.345 e 348 bis c.p.c. per non avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Inps.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione degli artt.2941 n.8 c.c., 346 e 360bis c.p.c., essendo decaduto l’Inps dalla proposizione dell’eccezione di sospensione della prescrizione, non riproposta in appello.
Con il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2, co.26 l. n.335/95, 18, co.12 d.l. n.98/11, conv. in l. n.111/11, 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’appello dichiarato legittima l’iscrizione alla Gestione separata nonostante fosse pacifico che la controricorrente era stata iscritta retroattivamente alla Cassa forense a partire dal 2004.
Con il quinto motivo di ricorso incidentale, NOME deduce violazione degli artt.88 e 92 c.p.c., per avere la Corte compensato le spese di giudizio, anziché porle a carico dell’Inps secondo soccombenza.
Il ricorso principale è fondato nei termini che seguono e, conseguentemente, infondato il secondo motivo di ricorso incidentale.
Questa Corte (Cass.37529/21, Cass.28594/23) ha più volte affermato che non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c., né l’Inps con il motivo d i ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte di merito circa l’insussistenza del dolo.
Nondimeno, va altresì richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass.32683/22) secondo cui, quando sia fatta valere una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all’occultamento doloso del debito contributivo ex art.2941 n.8 c.c.), l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l’impugnazione.
Ciò posto, va allora rilevato d’ufficio che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, il dies a quo della prescrizione deve tener conto della proroga del
termine per l’effettuazione dei versamenti stabilita con decreto ministeriale in attuazione dell’art. 12, co.5 d.lgs. n. 241/97, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n.241 cit., sicché dalla data fissata in tale decreto decorre il termine di prescrizione (tra le tante, v. Cass.17970/22, Cass.24047/22, Cass.22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24).
Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il d.P.C.M. 10.6.2010, relativo al debito del 2009, che ha fissato il termine per il pagamento al 6.7.2010; rispetto a tale scadenza, l’atto interruttivo ricevuto il 30.6.2015 risulta tempestivo.
Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile.
Esso difetta di autosufficienza, in quanto non trascrive né riporta in modo compiuto il contenuto dell’atto d’appello dell’Inps (v. tra le tante, Cass.21346/24), limitandosi a generiche asserzioni sul medesimo circa la novità di questioni in esso poste.
Il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale sono fondati laddove pongono l’unitaria questione
dell’iscrizione alla Cassa forense avvenuta, con retrodatazione, a partire dal 2004.
Tale iscrizione è stata ritenuta irrilevante dalla Corte d’appello in quanto sarebbe stato pagato il solo contributo integrativo per l’anno 2009.
Al contrario, l’iscrizione alla Cassa forense con effetto dal 2004 p roduce l’effetto di costituire una posizione previdenziale in capo alla professionista, tenuta, a far data dal 2004 e anche per il 2009, a pagare il contributo soggettivo minimo. L ‘iscrizione d’ufficio alla Gestione separata presuppone, come più volte rilevato da questa Corte, che manchi una copertura assicurativa fonte dell’obbligo del contributo soggettivo. In particolare, prima del l’anno 2012 -e quindi ciò vale anche per il 2009 -l’avvocato non era iscritto alla cassa previdenziale di categoria se non era tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo per mancato raggiungimento dei limiti di reddito previsti ai fini dell’iscrizione. In tal caso, doveva essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es. Cass.32167/18, Cass.32608/18, relativamente alla professione di avvocato; v. anche Cass.5826/21) in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95, e nel rispetto del rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata.
Nel caso di specie, poiché l’iscrizione alla Cassa si ebbe a far data dal 2004, a quella data sorgeva l’obbligo di pagamento del contributo soggettivo minimo e tanto escludeva quell’assenza di copertura assicurativa che,
sola, giustificava l’apertura di nuova posizione previdenziale presso la Gestione separata.
Il mancato pagamento del contributo soggettivo può semmai rilevare quale causa di decadenza dall’iscrizione retrodatata, con conseguente venir meno della copertura assicurativa di categoria e riespansione della tutela previdenziale presso la Gestione separata, ma su tale questione manca qualunque accertamento della Corte d’appello.
Il quinto motivo di ricorso incidentale resta assorbito.
Conclusivamente la sentenza va cassata in accoglimento del motivo di ricorso principale e del terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.