Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30718 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30718 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso per correzione errore materiale d’ufficio N. NUMERO_DOCUMENTO:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– resistente con mandato –
per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 27899/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/09/2022 R.G.N. 26250/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 26685/22
Rilevato che:
COGNOME NOME ha proposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 27899/22 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (R.G. n. 26250/20) avverso la sentenza n. 70/20 della Corte di appello di Salerno, depositata il giorno 11.2.20, in riferimento alla iscrizione d’ufficio di un avvocato alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente evidenzia che nell’ordinanza 27899/22, pubblicata il 23.9.2022, che definiva il giudizio di legittimità n. 26250/20 promosso dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro COGNOME NOME ed avente ad
oggetto l’impugnazione della sentenza n. 70/2020 emessa dalla Corte d’appello di Salerno, questa Corte, dopo aver inserito una epigrafe corretta, aveva erroneamente inserito il testo dello ‘svolgimento del processo’, dei ‘motivi della decisione’ e del ‘PQM’, di altro giudizio di legittimità pendente tra l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed altra parte (‘AVV_NOTAIO‘) ed avente ad oggetto l’impugnazione di altra sentenza (‘sentenza n. 76/20’) della Corte d’appello di L’Aquila.
Il ricorrente deduce, quindi, l’evidenza dell’errore materiale commesso da questa Corte, la quale avrebbe compiuto un mero errore di sostituzione del file informatico, in fase di impaginazione dell’ordinanza
In conclusione, il ricorrente ha chiesto a questa Corte di voler procedere, in virtù dell’istanza di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ovvero in virtù del potere officioso di cui all’art. 391 bis c.p.c., alla correzione dell’ordinanza n. 27899/22, procedendo, in funzione integrativa, alla sostituzione del testo della sentenza riferito ad altro giudizio di legittimità, con il testo relativo alla definizione del giudizio di legittimità n. 26250/20.
L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si è costituito concludendo per il rigetto di ogni istanza, eccezione e deduzione che fosse proposta nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Ritenuto che:
L’ordinanza n. 27899 del 2022 oggetto del presente giudizio di revocazione deve essere dichiarata inesistente.
Rileva infatti il Collegio che non si tratta di una vera pronuncia ma piuttosto di un simulacro di provvedimento. Come evidenzia esattamente il ricorrente, il ricorso non è stato oggetto di
effettiva trattazione nel senso di cui al giudizio di cassazione fissato e deciso con l’ordinanza su richiamata. Vi è stato piuttosto un incompiuto esercizio della giurisdizione con conseguente necessità di procedere alla sua rinnovazione, emanando un nuovo atto conclusivo del giudizio, questa volta valido (in questi termini le sezioni unite di questa Corte con l’ordinanza n. 31019 del 2023 e già l’ordinanza interlocutoria delle stesse sezioni unite n. 11032 del 2023).
Da quanto esposto discende che mancando nella specie ‘quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell’effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato” e trattandosi di nullità rilevabile anche d’ufficio, si deve procedere ad un nuovo esame della controversia.
Ciò posto, venendo al merito del ricorso, la Corte d’appello di Salerno con la sentenza n.70/2020 ha respinto l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di COGNOME NOME e dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata di cui all’art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all’attività libero professionale dal medesimo svolta negli anni 2011 quale avvocato iscritto all’Albo RAGIONE_SOCIALE ma non alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo.
La Corte territoriale ha ritenuto che il dato contabile della percezione, negli anni oggetto di causa, di redditi di importo inferiore ai 5.000,00 euro costituisse un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell’attività.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Con un solo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell’art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell’art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell’art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla l. 326/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l’obbligo di iscrizione alla cassa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) che svolgono in modo abituale l’attività professionale, in base al disposto dell’art. 2, comma 26, l. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall’art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l’art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale.
Il medesimo RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto che nel caso di specie, in base al dato pacifico secondo cui l’attuale controricorrente svolgeva la professione di avvocato e in mancanza di contestazione sul requisito di abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto affermare il diritto dell’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla contribuzione pretesa.
In via preliminare e dirimente, il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è inammissibile, perché tardivo.
La sentenza impugnata n. 70/2020 della Corte di appello di Salerno risulta notificata all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, da parte di COGNOME NOME, ai fini del decorso del termine breve, di cui all’art. 325 comma 2 c.p.c., in data 11.2.2020. Ne consegue che, in considerazione della notifica effettuata in data 11.2.2020 e in considerazione della sospensione straordinaria dei termini (dal 9.3.2020 al l’ 11.5.2020) disposta dall’art. 83 del DL n. 18/20 e dall’art. 36 comma 1 del DL n. 23/20, il termine breve per
proporre ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione veniva a scadere in data 15.6.2020.
Ebbene, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE notificava il ricorso in RAGIONE_SOCIALEzione al resistente solo in data 8.10.2020, ovvero oltre la scadenza del termine che veniva a cadere in data 15.6.2020.
Alla dichiarazione d’inammissibilità, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, previa declaratoria di inesistenza dell’ordinanza della sesta sezione civile n. 27889 del 23.9.22, e decidendo sul ricorso per cassazione r.g. n. 26250/20, dichiara lo stesso inammissibile.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare a COGNOME NOME le spese di lite che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2024.