Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24192 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24192 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
Oggetto
Iscrizione gestione separata
Avvocati
Reddito inferiore a 5000,00 euro
Accertamento abitualità
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
sul ricorso 7274-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
POLVERINA NOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 205/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/09/2021 R.G.N. 151/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall’odierno intimato la somma pretesa dall’RAGIONE_SOCIALE a titolo di contribuzione per la RAGIONE_SOCIALE separata di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività svolta nell’anno 2011 quale avvocato iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ma non anche alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);
per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che il principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa obbligatoria, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dovesse considerarsi derogato per i lavoratori autonomi percettori di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 Euro e che tale deroga fosse applicabile nella fattispecie concreta per aver il professionista, parte appellata, prodotto, nell’anno 2011, un reddito ai fini Irpef inferiore al limite suddetto, che portava a qualificarlo come lavoratore autonomo occasionale, non obbligato, perciò, all’iscrizione alla gestione separata;
avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’intimat o non ha svolto difese;
il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
5.con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha dedotto violazione RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 -31,
del D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. nr. 111 del 2011, del D.P.R. nr. 917 del 1986, art. 53, mod. dal D.Lgs. n. 344 del 2003, del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, anche con riferimento all’art. 2697 cod.civ. e all’art. 115 cod.proc.civ. , per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in periodi antecedenti alla L. nr. 247 del 2012, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad Euro 5.000,00) indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., l’attività professionale svolta debba essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione;
il ricorso è fondato nei termini che seguono.
questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima RAGIONE_SOCIALE, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi);
8. a chiarimento del principio espresso, si è poi osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale
o occasionale RAGIONE_SOCIALE‘attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata»(in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17);
9. nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale «il Giudice di merito si avvarrà RAGIONE_SOCIALEe presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_SOCIALEa sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis , che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. n. 4419 del 2021 cit.);
10. tanto premesso, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare – a monte se l’attività fosse abituale o occasionale (v. anche in motiv. Cass. nn. 5550 del 2023, 19687, 18834 e 14792 del 2022, 11003 del 2021, tutte rese in fattispecie analoghe alla presente), ha escluso l’obbligo contributivo solo in ragione
RAGIONE_SOCIALEa produzione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘avvocato, nell’anno dedotto in lite, di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00;
11. la sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame sulla base dei principi esposti, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 aprile