Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8403 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8403 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31407-2019 proposto da:
STANO NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
– controricorrente –
Oggetto
Gestione separata
Avvocati
Giudicato sopravvenuto
R.G.N.31407/2019
COGNOME
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 976/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 1185/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Bari, in accoglimento del gravame dell’Inps, ha rigettato la domanda della odierna parte ricorrente volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla Gestione Separata, per l’anno 2009, in relazione ai redditi prodot ti per l’attività professionale di avvocato, per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale di riferimento.
Per quanto qui più di interesse, la Corte di merito, richiamati i precedenti di legittimità, ha affermato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’INPS, da parte degli Avvocati che, come l’appellata, non erano iscritti alla Cassa ma risultavano percettori di redditi, superiori ad euro 5.000,00, anche derivanti dallo svolgimento occasionale dell’attività professionale.
Ha, poi, escluso la prescrizione del credito. A tale riguardo, ha richiamato i D.P.C.M. che si erano susseguiti nel tempo e che avevano differito il termine per il versamento del saldo dei contributi: nello specifico, il dies a quo andava fissato al 6.7.2010, per i contributi del 2009; la richiesta di pagamento dei contributi pervenuta alla professionista il 1° luglio 2015 era, dunque, idonea ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
I differimenti attuati dai decreti si applicavano indistintamente a tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati studi di settore,
indipendentemente dal regime fiscale al quale, in concreto, avevano aderito i professionisti.
In ordine alle sanzioni civili, connesse all’accertato inadempimento, la Corte di merito ha ritenuto correttamente applicato il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva.
Avverso tale pronuncia, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura. In prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria. L’I.N.RAGIONE_SOCIALES. ha resistito, con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995, dell’art.18, comma 12, del D .L. nr. 98 del 2011, conv. nella legge nr. 111 del 2011. Parte ricorrente contesta l’interpretazione della normativa di riferimento; assume l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata da parte dei professionisti iscritti ad Albi.
Con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge nr. 335 del 1995 e dell’art. 44, comma 2, D.L. nr. 269 del 2003 nonché ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza impugnata è censurata per l’erronea quantificazione delle pretese contributive: in particolare, per il mancato rispetto della fascia di esenzione di Euro 5.000,00. Secondo la parte ricorrente, il suddetto limite reddituale costituirebbe una fascia di esenzione e, pertanto, i contributi
andrebbero calcolati esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo.
17 Con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge nr. 388 del 2000 nonché -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. È dedotta l’illegittimità del regime sanzionatorio applicato, in difetto di una condotta intenzionalmente volta a non versare i contributi.
Con il quarto motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. -è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art 2935, 3 co, cod.civ., dell’art. 9 della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 55 r.d.l. nr. 1827 del 1935, dell’art. 62 bis D.L. nr. 331 del 1993, dell’art. 18, co.4, d.lgs. nr. 241 del 1997, dell’art. 1 del D.P.C.M. del 10 giugno 2010, per non avere la sentenza impugnata affermato la prescrizione del credito contributivo.
Osserva il Collegio che all’esame delle richiamate censure è ostativa la formazione di un giudicato sopravvenuto al deposito del ricorso.
Deve, infatti constatarsi che, con memoria depositata in data 16 gennaio 2025, la ricorrente ha dedotto e dimostrato, producendo la relativa decisione, che questa Corte, con ordinanza nr. 23879, pubblicata in data 5 settembre 2024, ha definito tutte le questioni qui devolute, affermando l’assoggettabilità della professionista alla iscrizione e alla contribuzione in favore della Gestione Separata per l’anno 2009 , salvo l’ esonero dal pagamento delle sanzioni civili per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale nr. 104 del 2022.
Detta pronuncia, coperta dal giudicato, riguarda, dunque, una domanda assolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del petitum e della causa petendi , a quella sulla quale si è pronunciata la Corte di appello di Bari con la sentenza qui impugnata.
L’esistenza del giudicato esterno è, peraltro, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, in quanto destinato a fissare la regola del caso concreto ( tra le altre, Cass. nr. 16847 del 2018).
Per quanto innanzi, l’ esame del ricorso è quindi precluso, ragione per cui si impone la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, con integrale compensazione delle spese processuali tanto dei gradi di merito quanto del giudizio di legittimità, tenuto conto del concreto dispiegarsi della descritta vicenda processuale.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 30 gennaio 2025.
La Presidente NOME COGNOME