Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20266 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2022 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE metropolitana di Catania, già RAGIONE_SOCIALE regionale di Ca-
tania (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore , AVV_NOTAIO, con sede in INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura speciale rilasciata su atto separato, i quali dichiarano di voler ricevere, ai sensi degli artt. 125 e 136, co. 3, c.p.c., gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni ai seguenti domicili digitali: EMAIL e EMAIL.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , c.f. 04026120875, in persona del liquidatore dott. NOME COGNOME, con sede in Giarre, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, per procura ex art. 83 cpc su foglio separato e congiunto al controricorso, con facoltà di agire disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f.
CODICE_FISCALE, p.e.c. EMAIL, fax n. NUMERO_TELEFONO) e AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, p.e.c. EMAIL), elettivamente domiciliata dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO, pec EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 991 depositata il 12 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- La RAGIONE_SOCIALE regionale di Catania -poi divenuta città metropolitana -conveniva davanti al Tribunale di quella città la società d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, della quale era socia al 10%, impugnandone la delibera assembleare di approvazione del bilancio del 2 luglio 2012, con cui era stato approvato il bilancio del 2011, nella parte in cui era iscritto il credito di euro 983.985,83 per servizi di pulizia delle spiagge, di pulizia delle strade extraurbane e di rimozione delle microdiscariche oltre che dei relativi conferimenti in discarica, portato dalla NUMERO_DOCUMENTO 55/2012.
Costituitasi, la RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto della domanda attorea e svolgeva domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice al pagamento dell’importo sopra indicato per il titolo indicato in fattura e, in subordine, per arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.
2 .- Il Tribunale accoglieva la domanda principale ed annullava la delibera assembleare 2 luglio 2012.
Dichiarava invece inammissibile la riconvenzionale avanzata dalla società d’RAGIONE_SOCIALE per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 36 cod. proc. civ.
3 .- Di contrario avviso era la Corte d’appello di Catania che, su impugnazione di RAGIONE_SOCIALE, riformava la prima decisione, rigettando la domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio 2011 e condannando la RAGIONE_SOCIALE metropolitana a pagare alla società attrice euro 1.082.384,41 IVA (10%) inclusa, oltre agli interessi legali.
Spese secondo soccombenza.
3 .- Per quanto qui ancora interessa, osservava la Corte territoriale -sulla scorta di precedenti decisioni -che, secondo lo Statuto di RAGIONE_SOCIALE, approvato con deliberazione del Commissario ad acta n° 87/2002, gli enti locali si erano spogliati di tutte le competenze in materia di gestione dei RAGIONE_SOCIALE in favore della società d’RAGIONE_SOCIALE e che tale modalità di gestione del servizio aveva carattere obbligatorio.
L’art. 6 di tale Statuto -pur prevedendo che gli enti soci della società d’RAGIONE_SOCIALE dovessero darle avviso della data di inizio dell’espletamento del servizio -non poteva essere interpretato nel senso che essi potessero liberamente svincolarsi dalla gestione del servizio stesso, poiché tale opzione interpretativa sarebbe stata in contrasto con le norme inderogabili di legge, sia quelle statali (artt. 200 e 201 del d.lgs. n° 152/2006), sia quelle regionali, tanto pregresse (le quali prevedevano la gestione del servizio mediante le menzionate società d’RAGIONE_SOCIALE), che attuali (le quali lo affidano alle società di RAGIONE_SOCIALE del servizio di gestione RAGIONE_SOCIALE – SRAGIONE_SOCIALE, ex lege reg. Sicilia n° 9/2010).
Ne derivava l’accoglimento del primo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE, col quale quest’ultima aveva impugnato l’accoglimento della domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio 2011, e l’assorbimento del secondo mezzo, proposto in via subordinata.
Anche il terzo mezzo -col quale RAGIONE_SOCIALE censurava la statuizione del primo giudice secondo la quale il credito per i servizi svol-
ti sarebbe stato, comunque, subordinato ad un accordo tra RAGIONE_SOCIALE e società d’RAGIONE_SOCIALE, dato che lo Statuto non dettava alcun criterio per la quantificazione del credito stesso -era fondato, dato che ciò che contava era che l’art. 6 dello Statuto ponesse a carico degli Enti soci il riparto complessivo dei costi per la gestione dei RAGIONE_SOCIALE in proporzione alle rispettive quote sociali.
Infine, la Corte accoglieva anche il quarto motivo d’appello, col quale RAGIONE_SOCIALE censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il bilancio violava i principi di veridicità, chiarezza e prudenza, dato che la contestazione di un credito non ne precludeva l’iscrizione in bilancio, ove gli amministratori, in base alla loro discrezionalità tecnica, avessero positivamente valutato la recuperabilità della posta.
Passando, poi, ad esaminare la riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, diretta ad ottenere la condanna della ex RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei servizi del 2011, la Corte rilevava in via preliminare che essa doveva considerarsi implicitamente rigettata dal Tribunale, sebbene sul rilievo della illegittima iscrizione nel bilancio dei relativi crediti.
Nel merito, tale decisione doveva essere riformata, in quanto l’iscrizione del credito nel bilancio 2011, approvato e non impugnato, era vincolante per il socio.
4 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE metropolitana, affidando l’impugnazione a tre motivi.
Resiste RAGIONE_SOCIALE, concludendo per l’inammissibilità o per la reiezione del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Entrambi i contendenti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo -intitolato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 200, co. 1, lett. a) e 201, co. 2, d.lgs. n.152/06 in rela-
zione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. -Nullità della sentenza ‘ -la ricorrente deduce che la Corte territoriale abbia aderito alle conclusioni di RAGIONE_SOCIALE trascurando il disposto degli artt. 197, 198, 200, primo comma, 201, secondo comma, del d.lgs. n° 152/2006, dai quali si desumerebbe che il legislatore non ha inteso affidare alle province, quali enti intermedi, alcuna competenza di carattere operativo in tema di gestione integrata dei RAGIONE_SOCIALE.
Tale competenza, per contro, spetterebbe ai comuni, in continuità con le precedenti norme (d.lgs. n° 22/1997), mentre agli enti di area vasta spetterebbero solo funzioni di tipo amministrativo.
Conseguentemente, anche gli oneri dell’attività di raccolta dei RAGIONE_SOCIALE farebbero capo solo ai comuni, trovando copertura nel pagamento delle tariffe poste a carico dei cittadini.
D’altra parte, una competenza operativa delle province non sarebbe predicabile nemmeno in base all’art. 160 della legge reg. Sicilia n° 25/1993, il quale, infatti, attribuirebbe alle province un’attività straordinaria di raccolta e smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE abbandonati nel territorio esterno ai comuni: funzione attribuita alle province in via eccezionale, dapprima in base all’art. 14 del d.lgs. n° 22/1997 e poi in base all’art. 192 del d.lgs. n° 152/2006.
Da tali disposizioni si ricaverebbe, pertanto, che a carico della provincia sarebbe posto un onere straordinario di provvedere alla raccolta ed allo smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE, a differenza della gestione integrata di natura ordinaria, spettante ai comuni.
Tale quadro normativo sarebbe stato recepito nell’art. 6 dello Statuto di RAGIONE_SOCIALE, nel quale, per l’appunto, si prevedeva che l’attività straordinaria di raccolta e smaltimento non era ammessa alcuna iniziativa autonoma da parte della società d’RAGIONE_SOCIALE, dovendosi invece provvedere solo previa richiesta del socio, ossia della RAGIONE_SOCIALE regionale di Catania, che, nondimeno, non era mai addivenuta ad una convenzione.
Da qui l’unico onere della RAGIONE_SOCIALE consistente nella compartecipazione alle spese generali di amministrazione della società d’RAGIONE_SOCIALE.
6 .- Il motivo è infondato.
Secondo l’art. 200, primo comma, del d.lgs. n° 152/2006 (applicabile ratione temporis ) ‘[l] a gestione dei RAGIONE_SOCIALE urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei RAGIONE_SOCIALE (…) ‘.
Tale gestione è svolta da una Autorità d’RAGIONE_SOCIALE, che, a mente dell’ art. 201, secondo comma, del citato d.lgs., ‘ è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun RAGIONE_SOCIALE territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e trasferito l’esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei RAGIONE_SOCIALE ‘.
La normativa statale è stata attuata dalla Regione Sicilia mediante società d’RAGIONE_SOCIALE costituite, per l’appunto, in base agli artt. 22 della legge n° 142/1990, 23 del d.lgs. n° 22/1997 e 201 del d.lgs. n° 152/2006, e successivamente poste in liquidazione con la legge reg. Sicilia n° 9/2010 (art. 19), per essere sostituite dalle RAGIONE_SOCIALESRAGIONE_SOCIALE), aventi la forma di società consortile di capitali (art. 6).
È, dunque, evidente -in base al testo normativo appena riassunto ed applicabile, come già detto, ratione temporis -che gli enti territoriali che hanno competenze in materia di RAGIONE_SOCIALE devono necessariamente far parte di tali società e che non possono dismettere la qualifica di soci nemmeno mediante recesso (sul che si veda, per tutte, Tar Palermo n° 527/2014).
Ne deriva ulteriormente che i servizi prestati dalla società d’RAGIONE_SOCIALE devono essere remunerati dall’ente territoriale titolare della funzione d’RAGIONE_SOCIALE trasferita alla società.
La ricorrente, per contrastare tale ricostruzione normativa, fatta propria dal giudice di merito, asserisce che la ex RAGIONE_SOCIALE regionale non avrebbe alcuna competenza in materia di gestione di RAGIONE_SOCIALE, sicché, se si comprende la sostanza del rilievo, la RAGIONE_SOCIALE non potrebbe nemmeno addebitarle costi per un servizio che, per l’appunto, non riguarda funzioni trasferite.
Osserva, tuttavia, questa Corte che non è del tutto corretta l’affermazione sulla quale poggia l’intera difesa della odierna ricorrente, ossia che alla RAGIONE_SOCIALE non spetti alcuna funzione in materia di RAGIONE_SOCIALE, dato che l’art. 19, primo comma, lettera g), del d.lgs. n° 267/2000 (applicabile, anche questo, ratione temporis ) assegnava a tale Ente territoriale, tra varie altre funzioni, quella della ‘ organizzazione dello smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE a livello provinciale ‘.
Per ciò che concerne la Regione Sicilia, inoltre, un’ulteriore competenza assegnata alla RAGIONE_SOCIALE è quella prevista dall’art. 160 della legge reg. Sicilia n° 25/1993 (tutt’ora vigente), a mente del quale ‘[l] e Province regionali svolgono obbligatoriamente l’attività di raccolta e smaltimento di RAGIONE_SOCIALE solidi urbani e di RAGIONE_SOCIALE speciali, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, nelle parti di territorio esterno ai perimetri dei centri abitati ‘.
Sicché è palese che almeno queste funzioni siano state assunte dalle società d’RAGIONE_SOCIALE, tra le quali, per l’appunto, RAGIONE_SOCIALE, come del resto ben rappresenta quest’ultima nel controricorso.
La resistente, infatti, ricostruisce la storia della travagliata vicenda dell’emergenza RAGIONE_SOCIALE in Sicilia, facendo osservare che con O.M. 31 maggio 1999 n° 2983 (adottata ai sensi dell’art. 5 della legge n° 225 del 1992) il Presidente della Regione siciliana è stato nominato ‘ Commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano
di gestione dei RAGIONE_SOCIALE e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all’art. 22 della legge 5 febbraio 1997, n. 22 ‘.
Tale Commissario, poi, essendo rimasti inerti gli enti interessati alla costituzione della società d’RAGIONE_SOCIALE, ha infine emesso la Deliberazione n° 87/2002 ‘ per l’adesione della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ‘ (controricorso pagina 19).
Sicché, è palese anche in base alla normativa or ora citata che la RAGIONE_SOCIALE sia tenuta al pagamento dei servizi resi da RAGIONE_SOCIALE in attuazione delle funzioni ad essa trasferite.
In altre parole -premesso che la ex RAGIONE_SOCIALE era titolare di funzioni in materia di RAGIONE_SOCIALE e che lo smaltimento dei RAGIONE_SOCIALE poteva essere realizzato mediante vari moduli organizzativi, in base ai citati artt. 22 della legge n° 142/1990, 23 del d.lgs. n° 22/1997, 113bis e seguenti del d.lgs. n° 267/2000 (Tuel) e 201 del d.lgs. n° 152/2006 -per ciò che concerne la regione Sicilia -e relativamente al tempo che qui rileva (anno 2011) -il modulo organizzativo seguito è stato quello della società d’RAGIONE_SOCIALE coattivamente creata dal Commissario delegato in virtù di quanto previsto dall’art. 2bis della citata O.M. n° 2983/1999, il quale prevedeva che ‘[n] el caso in cui la provincia ed i comuni appartenenti all’àmbito non giungano alla relativa aggregazione il commissario delegato – presidente della Regione siciliana, previa diffida, provvede, in nome, per conto e nell’interesse dei predetti enti, a porre in essere gli atti necessari alla costituzione della società di àmbito per la gestione integrata del servizio, cui potrà affidare, tra l’altro, la proprietà e la gestione degli impianti pubblici comprensoriali, associando la provincia ed i comuni dell’àmbito o del sub-àmbito, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (…) ‘ (sul punto va precisato che in virtù di successive proroghe legislative le società d’RAGIONE_SOCIALE sopravvivono sino al 2012: si fa riferimento, in particolare, all’art. 13 del decreto-legge 29/12/2011, n. 216, convertito in legge 24 del 2012, n. 14, per il
quale « il termine di cui all’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni […] è prorogato al 31 dicembre 2012 »).
La motivazione della Corte territoriale è sostanzialmente rispettosa del quadro normativo sopra indicato, anche se dalla lettura complessiva della decisione non sembra ben identificata la fonte dell’obbligo della RAGIONE_SOCIALE metropolitana, che -per quanto sopra detto -deriva non tanto (direttamente) dalla legge, ma dalla partecipazione alla società d’RAGIONE_SOCIALE, sebbene coattivamente creata, e dalla soggezione di tutti i soci allo statuto sociale.
Da ultimo, non essendo stata fatta questione circa l’ammontare dei costi riferibili ai servizi trasferiti (e che determinano l’importo del credito), i motivi, come già detto, appaiono infondati anche nel merito.
7 .- Col secondo motivo (‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2332 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. -Ultrapetizione -Nullità della sentenza -violazione e falsa [adde: applicazione] degli artt. 1362 e ss c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., oppure, in via alternativa e gradata, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n° 4) c.p.c., art. 111 Cost., per contraddittoria e/o perplessa o incomprensibile in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. ‘) la ricorrente lamenta che la Corte catanese abbia ampliato il thema decidendum , asserendo che l’interpretazione dell’art. 6 dello Statuto, offerta dal Tribunale di Catania, avrebbe comportato la nullità della clausola stessa, violando così gli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., l’art. 2332 dello stesso codice e l’art. 112 del codice di rito, avendo pronunciato su una domanda (di nullità) che nessuno aveva proposto.
8 .- Il mezzo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza.
La Corte territoriale, infatti, non ha pronunciato ex officio (nemmeno implicitamente) la nullità della clausola statutaria sub art. 6, ma
ha semplicemente detto che l’interpretazione dell’articolo predetto doveva essere conforme alla legge e che una diversa ipotesi ermeneutica (come quella che pone l’obbligo di pagamento del servizio RAGIONE_SOCIALE solo a seguito di una manifestazione negoziale di volontà dell’Ente socio della società d’RAGIONE_SOCIALE) si sarebbe posta in contrasto con il dettato normativo: conclusione che, per quanto detto al precedente paragrafo 6, appare pienamente corretta.
9 .- Col terzo motivo (‘ Ultrapetizione -nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. ‘) la ricorrente fa osservare che in base al citato art. 6 dello Statuto nella parte conclusiva dello stesso si prevedeva che ‘ per gli altri servizi a richiesta’ si sarebbe provveduto ‘ convenzionalmente’ : previsione totalmente pretermessa dalla Corte territoriale.
10 .- Anche questo motivo non appare ammissibile.
Anche a tacere del fatto dirimente che la questione posta col mezzo in esame è stata implicitamente risolta dalla sentenza di secondo grado, è fin troppo noto che il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 cod. proc. civ. può essere fatto valere solo in relazione alla mancata decisione in ordine a specifiche domande o eccezioni sollevate dalle parti, ma non in ordine alla mancata pronuncia « sulla decisiva circostanza » che, ai sensi dell’art. 6 dello statuto, il servizio poteva essere attivato esclusivamente a seguito della stipula di apposita convenzione.
Ed infatti, per questa Corte poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti.
Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all’attività
svolta dal giudice per supportare l’adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Cass., sez. 6-L, 3/3/2020, n. 5730).
11 .- La novità e la complessità delle questioni sottoposte all’attenzione di questa Corte e la mancanza di precedenti giurisprudenziali costituiscono ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, nel senso di Corte cost. n° 77/2018, per disporre l’integrale compensazione delle spese della presente lite tra le parti.
Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte rigetta i motivi di ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025, nella camera di con-