Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33626 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31770/2018 R.G. proposto da:
COMUNE DI MAGLIOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrente nonché ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1444/2018 depositata il 27/09/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Savona la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 843.169,11, oltre accessori di legge, a titolo di incremento della tariffa sui rifiuti (pari ad € 4,24 a tonnellata) per il periodo di gestione post discarica, non accantonata e non versata dalla predetta società.
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto della domanda attorea; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute nel biennio di gestione post-discarica 2011/2012, pari ad € 535.226,03.
Il Tribunale di Savona ha respinto la domanda attorea e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a versare alla RAGIONE_SOCIALE le somme di € 303.953,73, oltre interessi legali dal 2.3.2012 al saldo effettivo, di € 145.648,17, oltre interessi legali dall’aprile 2014 al saldo effettivo, e di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1444/2018 del 27.9.2018, ha rigettato sia l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE sia quello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha ritenuto che il provvedimento della Provincia di Savona, prot. n. 81273 del 9.11.2011, con cui la predetta amministrazione aveva comunicato l’intenzione di escutere la fideiussione rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, non costituiva un atto di ‘interpretazione autentica’ del provvedimento del 3.7.2006, con cui la stessa Provincia aveva autorizzato l’incremento della tariffa, non avendo la predetta amministrazione coltivato tale iniziativa.
In ogni caso, ad avviso del giudice d’appello, la Provincia non aveva alcun potere di ingerirsi nei rapporti patrimoniali tra il RAGIONE_SOCIALE ed il gestore della discarica, in relazione ai quali costituiva un soggetto terzo. Infatti, posto che tali rapporti patrimoniali erano regolati dalla convenzione e dai successivi atti aggiuntivi e modificativi stipulati in data 4.8.2006 e 21.10.2008, dalla lettura di tali accordi non emergeva che le parti avessero concordato un criterio di ripartizione delle somme derivanti dall’applicazione dell’integrazione tariffaria, diversamente da quanto accaduto con l’accordo sostitutivo del 22.9.1998, che aveva attribuito al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la precedente integrazione tariffaria. Peraltro, tali accordi (all’art. 4) obbligavano RAGIONE_SOCIALE a garantire a favore del RAGIONE_SOCIALE eventuali compensazioni solo se l’ammontare degli accantonamenti effettuati al momento della chiusura dell’impianto fosse risultato inferiore ai costi di post-gestione a carico della RAGIONE_SOCIALE.A. Tale circostanza non si era verificata, atteso che RAGIONE_SOCIALE aveva dimostrato che, alla chiusura della discarica, l’accantonamento effettuato per la successiva gestione era superiore alla stima dei costi eseguita nel piano di adeguamento (€ 4.907.350,95 a fronte di € 4.400.000). Il RAGIONE_SOCIALE non aveva, invece, provato, ulteriori costi rispetto a quelli preventivati.
La Corte d’Appello di Genova ha, inoltre, disatteso la prospettazione del RAGIONE_SOCIALE appellante secondo cui la delibera della Giunta Comunale n. 55 dell’1.8.2006 non aveva incluso l’integrazione tariffaria per cui è causa per un mero errore materiale, (per essere tale integrazione stata indicata nello schema allegato alla nota di RAGIONE_SOCIALE del 31.7.2006). Sul punto, il giudice d’appello ha osservato che ove tale delibera fosse stata affetta da errore materiale, sarebbe stata annullata in sede di autotutela, circostanza non avvenuta.
Il giudice d’appello ha ritenuto, altresì, che il RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato che RAGIONE_SOCIALE avesse proseguito nella gestione della discarica per tutto il biennio 20112012, con la conseguenza che quest’ultima aveva diritto ad essere remunerata anche se non aveva emesso fattura.
Infine, avendo la RAGIONE_SOCIALE, a causa dell’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di rimborso delle spese sostenute per la gestione della discarica, dovuto interrompere i pagamenti ai propri fornitori, questi ultimi avevano instaurato contenziosi civili nei confronti del gestore. Cosicché, tali costi, giacché conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE, dovevano essere risarciti dalla P.A. inadempiente.
Il giudice d’appello ha rigettato il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE. Al riguardo ha osservato che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che tra i costi di gestione amministrativa fossero compresi solo quelli di rappresentanza legale della società, degli organi sociali, del personale amministrativo e tecnico e spese generali varie, non essendovi ragioni per attribuire costi ulteriori.
L’appello incidentale è stato rigettato nella parte in cui erano stati richiesti gli interessi ex L. 231/2002 sul rilievo che si trattava di rimborso spese e di non pagamento di corrispettivo.
Avverso la predetta sentenza il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione principale, affidandolo a sette motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidandolo a due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, sub I.A), del ricorso principale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per assenza e/o insufficienza di motivazione in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c.
Espone il ricorrente che la motivazione della sentenza è affetta da irriducibile contraddittorietà ed illogicità per avere rigettato il motivo d’appello con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva invocato la natura di interpretazione autentica del provvedimento autorizzativo n. 4066/2006 del 3.7.2006, ad opera della determinazione prot. n. 81273 del 9.11.2011, con cui la Provincia di Savona aveva comunicato l’intenzione di escutere la fideiussione rilasciata da RAGIONE_SOCIALE; e ciò nonostante che lo stesso giudice d’appello avesse espressamente riconosciuto il presupposto fattuale della determinazione prot. n. 81273 del 9.11.2011, rappresentato dall’attribuzione al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE della nuova integrazione tariffaria.
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che, da un attento esame della sentenza impugnata, non emerge affatto che il giudice d’appello abbia espressamente riconosciuto che la nuova integrazione tariffaria fosse stata attribuita al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Anzi, a pag. 19, la sentenza impugnata ha affermato proprio il contrario, ovvero che dalla lettura degli accordi tra le parti non emergeva che le stesse avessero concordato un criterio di ripartizione delle somme derivanti dall’applicazione dell’integrazione tariffaria, diversamente da quanto accaduto, invece, con l’accordo sostitutivo del 22.9.1998 che aveva attribuito al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la precedente integrazione tariffaria.
Con il primo motivo, sub I.B), del ricorso principale è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 e ss c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Censura il ricorrente la statuizione con cui il giudice d’appello ha negato che la determinazione prot. n. 81273 del 9.11.2011 avesse la natura di atto di ‘interpretazione autentica’ del provvedimento del 3.7.2006, con cui la stessa Provincia aveva autorizzato l’incremento della tariffa. Contesta, altresì, che la decisione della Provincia di Savona di non coltivare il procedimento di escussione della fideiussione togliesse alla determinazione in oggetto la natura di atto di interpretazione autentica del provvedimento del 3.7.2006.
4. Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che l’interpretazione di un provvedimento amministrativo – come quella di un atto negoziale – è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’ ” iter ” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto altro che, inammissibilmente, prospettare una diversa interpretazione della determinazione della Provincia prot. 81273 del 9.11.2011, limitandosi a dedurre, in modo generico, ma senza neppure provvedere ad una idonea e compiuta illustrazione, l’invocata violazione dei canoni di interpretazione contrattuale.
Con il primo motivo, sub I.C), è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
Espone il ricorrente principale che il giudice d’appello non ha considerato la contestazione da parte della Provincia dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE in ordine al pagamento della nuova integrazione tariffaria, condotta sintomatica del controllo ed ingerenza della stessa Provincia di Savona nei rapporti patrimoniali tra il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
6. Il motivo è inammissibile.
Il giudice d’appello, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha espressamente considerato (v. pag. 17 sentenza impugnata) la condotta con cui la Provincia di Savona ha comunicato l’intenzione di escutere la fideiussione, ma l’ha valutata irrilevante sul rilievo che la predetta amministrazione non aveva comunque coltivato il suddetto procedimento. In ogni caso, tale circostanza non è neppure decisiva, avendo il giudice d’appello ritenuto che la Provincia non avesse alcun poter di ingerirsi nei rapporti patrimoniali tra il RAGIONE_SOCIALE ed il gestore della discarica, costituendo un soggetto terzo ed essendo tali rapporti regolati dalla convenzione e dai successivi atti aggiuntivi e modificativi stipulati in data 4.8.2006 e 21.10.08.
Con il secondo motivo, sub II.A), è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2735 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
Espone la ricorrente che il giudice d’appello ha fondato la propria decisione in ordine alla portata della delibera della Giunta Comunale n. 55 dell’1.8.2006 (che non aveva inserito la nuova integrazione tariffaria tra le poste dovute al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) senza considerare l’espressa indicazione di tale integrazione tariffaria contenuta nello schema allegato alla nota di RAGIONE_SOCIALE del 31.7.2006. Ciò costituisce una chiara violazione dell’art. 2735 c.c., in quanto nella suddetta nota veniva espressamente ammesso che quella tariffa era di competenza del RAGIONE_SOCIALE, integrandosi, pertanto, una vera e propria confessione stragiudiziale da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.
In primo luogo, il giudice d’appello, a pag. 18 della sentenza impugnata, ha osservato che nella delibera della Giunta Comunale n. 55 dell’1.8.2006 non era compresa l’integrazione tariffaria di cui è causa ‘benché fosse stata indicata nello schema allegato alla nota di RAGIONE_SOCIALE in data 31.7.2006′.
Tale circostanza è quindi stata espressamente considerata dalla Corte territoriale e ritenuta ininfluente.
La censura è, inoltre, inammissibile, atteso che il RAGIONE_SOCIALE pretende che alla nota di RAGIONE_SOCIALE sia attribuito un valore probatorio che viene, invece, perentoriamente smentito dal contenuto della delibera della stessa Giunta Comunale, la quale non ha inserito la nuova integrazione tariffaria tra le poste dovute al RAGIONE_SOCIALE. È evidente che sia la delibera comunale a disciplinare i rapporti tra le parti e non una nota interna che non è stata poi recepita nella stessa delibera.
Con il secondo motivo, sub II.B), è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello è incorso nella violazione dell’art. 116 c.p.c., per non aver ritenuto che gli atti amministrativi di avvio e conclusione del procedimento di recupero dell’integrazione tariffaria non fornissero la prova dell’eccepito errore materiale in assenza di un valido e formale annullamento in autotutela. Il giudice d’appello ha quindi erroneamente ricostruito gli atti e i passaggi amministrativi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in ordine al superamento e all’annullamento della delibera di Giunta Comunale.
10. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 20867/2020; conf. Cass. n. 16016/2021) quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Nel caso di specie, il ricorrente non fa altro che rimproverare al giudice di appello di aver esercitato male il proprio prudente apprezzamento della prova, nella misura in cui afferma che il giudicante avrebbe provveduto ad un’errata ricostruzione degli atti e dei passaggi amministrativi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. In sostanza, il ricorrente, nel sostenere che l’avvio (con lettera prot. 4568 del 3.11.2011) del procedimento di recupero dell’integrazione tariffaria avesse il valore di procedimento in autotutela rispetto all’errore materiale commesso nella delibera dell’1.8.2006, prospetta, in realtà, inammissibilmente, la propria alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.
Infine, la censura di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. è inammissibile, essendo stata solo dedotta e neppure illustrata, ed è comunque inammissibile perché vi è doppia conforme.
Con il terzo motivo, sub III.A), è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente assume che la Corte di merito, nel ritenere che l’accordo del 21.10.2008 non avesse inteso ripartire tra le parti la nuova integrazione tariffaria, a differenza di quanto previsto nell’accordo sostitutivo del 22.10.1998, sarebbe incorsa nella violazione delle norme di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in quanto il tenore letterale degli accordi aggiuntivi del 4.8.2006 e del 21.10.2008 ha espressamente richiamato le previsioni di cui al precedente accordo sostitutivo del 22.10.1998.
In particolare, espone il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che le parti nell’art. 2 di entrambi gli accordi successivi, attraverso il rimando ‘per la disciplina tariffaria’ a quanto stabilito nelle disposizioni precedenti, tra cui l’art. 2 dell’atto sostitutivo del 22.10.1998 (con la sola eccezione della quota di accantonamento di cui alla lettera a) dell’art. 2), hanno inteso tenere e riconfermare la disposizione di cui all’art. 2 lett. c) del predetto atto, che riconosce la spettanza dell’integrazione tariffaria al RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, le parti hanno specificato che ‘resta inteso che le componenti di tariffa spettanti al RAGIONE_SOCIALE sono comunque irrinunciabili e da versarsi in ogni caso all’Ente a prescindere dall’entità del corrispettivo applicato dalla concessionaria ai terzi fruitori’.
Infine, il ricorrente principale osserva che le previsioni che chiudono i sopracitati artt. 2 dell’atto aggiuntivo del 4.8.2006 e 21.10.2008, sono residuali, prefigurando soltanto in via eventuale (e non in via esclusiva) possibili compensazioni da operarsi ‘previa verifica delle altre componenti degli oneri derivanti dalle integrazioni richieste in sede di approvazione del Piano di adeguamento ex art. 17 d.lgs. n. 36/2003’.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la parte della sentenza impugnata in cui il giudice d’appello ha inteso escludere la compensazione del credito del RAGIONE_SOCIALE per la nuova integrazione tariffaria con gli importi richiesti in via riconvenzionale da RAGIONE_SOCIALE per i costi sostenuti nel biennio 2011-2012.
Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.
Va, in primo luogo, osservato che la ricorrente non fa altro che censurare, inammissibilmente, l’interpretazione degli accordi del 4.8.2006 e del 21.10.2008 compiuta dalla Corte d’Appello, valutazione che, in quanto di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità. Né è invocabile, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., la violazione dell’art. 360 comma 1°, n. 5, c.p.c., ricorrendo, nel caso di specie, la fattispecie della c.d. doppia conforme.
Il giudice d’appello ha quindi coerentemente accertato, alla luce della lettura dei predetti accordi, che le parti non avevano inteso ripartire l’integrazione tariffaria, bensì accertare, a discarica chiusa, se gli importi accantonati a favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il periodo post-discarica, sulla base delle stime contenute nel PEF del 2003, fossero o meno idonei a coprire i costi sostenuti dal RAGIONE_SOCIALE e se quindi vi fosse la necessità di effettuare compensazioni. Orbene, sul punto, il giudice d’appello ha valutato che RAGIONE_SOCIALE avesse dimostrato che, alla chiusura della discarica, l’accantonamento effettuato per la gestione post-discarica da parte del RAGIONE_SOCIALE era superiore alla stima dei costi eseguita nel piano di adeguamento (€ 4.907.350,95 a fronte di € 4.400.00,00). Il RAGIONE_SOCIALE non aveva invece provato ulteriori costi rispetto a quelli preventivati. In particolare, il giudice d’appello ha osservato che ‘se è vero che l’accantonamento eseguito in vigenza della precedente normativa contrattuale (accordo integrativo del 22.10.1998) era riferito ad un periodo di post-gestione a carico del RAGIONE_SOCIALE di 8 anni, è altrettanto vero che i suddetti accantonamenti sono continuati nel tempo, senza soluzione di continuità, anche dopo il recepimento delle nuove disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2003, portando nelle casse del RAGIONE_SOCIALE risorse vincolate alla post-gestione per complessivi euro 4.907.350,95 che, fino a prova contraria (che il RAGIONE_SOCIALE nel presente giudizio non ha fornito), sono sufficienti a coprire i 28 anni di postgestione a carico della RAGIONE_SOCIALE.A. (4.400.000,00)’.
Questa precisa affermazione del giudice d’appello non è stata minimamente aggredita dalla ricorrente che si è limitata a reiterare le precedenti censure senza confrontarsi con argomentazioni del giudice di secondo grado. Ciò integra un altro profilo di inammissibilità delle censure della ricorrente.
Le sopra illustrate considerazioni determinano ex se l’inammissibilità anche del quarto motivo.
Con il quinto motivo, sub V.A), è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Espone il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che l’affermazione del giudice d’appello, secondo cui la mancata emissione da parte di RAGIONE_SOCIALE della fattura relativa alla gestione 2012 non esclude di per sé l’obbligo del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di rimborsare i relativi costi, integra una violazione delle norme di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. nonché dell’art. 116 c.p.c. L’emissione della fattura era stata, infatti, espressamente indicata da RAGIONE_SOCIALE nella propria nota del 17.12.2010, quale
soggetto potenzialmente creditore, ed è quindi a tale indicazione che deve farsi necessariamente riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti di pagamento, costituendo la presentazione di ‘regolare fattura’ il necessario ed indispensabile presupposto logico-giuridico per il pagamento dei relativi costi. Pertanto, la somma di € 145.648,17 non poteva ritenersi dovuta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE difettando del tutto la prova di tale supposto credito
Con il quinto motivo, sub V.B, è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1°, n. 5, c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dando atto che il giudice d’appello ha quantificato il credito di RAGIONE_SOCIALE (di € 145.648,17), relativo alla gestione 2012, richiamando le fatture emesse dai creditori di RAGIONE_SOCIALE, rileva che gran parte di queste fatture non sono riferite al periodo di gestione 2012, con la conseguenza che l’affermazione della Corte di merito comporta un’omessa valutazione di un fatto storico decisivo ex art. 360 comma 1°, n. 5, c.p.c. In particolare, precisa che, come già contestato nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. del giudizio di primo grado, tali fatture erano state emesse nel 2013 e quindi non rientravano nel periodo post-gestione della discarica terminato in data 19.11.2012.
Per quanto concerne la voce ‘spese per trasporto percolato’ per l’anno 2012, tali spese non erano dovute, in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con ordinanza n. 625 del 1.2.2012 si era accollato tutti i costi per il trasporto di percolato.
Entrambi i motivi sub V .A e sub V .B., da esaminare unitariamente, avendo entrambi ad oggetto il corrispettivo richiesto da RAGIONE_SOCIALE per la gestione post discarica del 2012, sono inammissibili.
Va, in primo luogo, osservato che la deduzione del ricorrente principale, secondo cui la presentazione di ‘regolare fattura’ da parte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe costituito il necessario ed indispensabile presupposto logico-giuridico per il pagamento dei relativi costi, come evincibile dalla nota della stessa RAGIONE_SOCIALE del 17.12.2010, è priva del requisito di specificità ed autosufficienza, non avendo il RAGIONE_SOCIALE neppure avuto cura di indicare né il contenuto integrale del documento, né dove lo stesso sia rintracciabile nel fascicolo processuale. Sul punto, questa Corte (cfr. Cass. n. 28184/2020), ha già enunciato il principio diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” (nel caso di specie, parimenti non rispettato).
Va, comunque, osservato che il ricorrente principale, nel ritenere non provato il credito della RAGIONE_SOCIALE per il periodo di gestione post discarica, non ha fatto altro che svolgere una censura di merito, sollecitando una diversa ricostruzione dei fatti e valutazione del materiale probatorio rispetto a quelle operate dalla Corte territoriale, non confrontandosi nemmeno con la precisa affermazione dello stesso giudice, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE aveva puntualmente rendicontato le spese sostenute nel corso di tale attività gestionale, senza alcuna contestazione a cura della RAGIONE_SOCIALE in ordine alla congruità e pertinenza delle prestazioni effettuate.
Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, il motivo sub V.B è inammissibile, in quanto il ricorrente principale non ha neppure dedotto che i fatti, la cui valutazione sarebbe stata omessa dal giudice d’appello – ovvero che gran parte delle fatture erano del 2013, e di cui non vi è, comunque, traccia nella sentenza impugnata siano stati specificamente dedotti nel motivo d’appello e siano quindi stati fatti valere a norma dell’art. 342 c.p.c. Il RAGIONE_SOCIALE, infatti, allega di aver contestato la rilevanza/utilizzabilità delle fatture della RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 183 c.p.c. del giudizio di primo grado.
Infine, quanto alla voce ‘spese per trasporto percolato’ per l’anno 2012 di cui il RAGIONE_SOCIALE si sarebbe accollato i costi, trattasi di circostanza di cui il ricorrente neppure deduce che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, né in primo grado né in grado di appello.
Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1°, n. 5, c.p.c.
Rileva il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che il giudice d’appello ha liquidato alla RAGIONE_SOCIALE, a titolo di risarcimento la somma di € 50.636,26, non considerando che non sussiste alcuna correlazione teleologica tra il mancato pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE delle fatture dei fornitori ed il mancato pagamento da parte del RAGIONE_SOCIALE dei costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE, potendo quest’ultima contare, per poter onorare gli oneri dei fornitori, su una propria provvista sufficiente che, tuttavia ha distratto a favore di società facenti parte del proprio gruppo societario.
18. Il motivo è inammissibile.
Va, in primo luogo, osservato che il RAGIONE_SOCIALE di ricorrente, nel contestare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dallo stesso ed il danno sofferto dalla RAGIONE_SOCIALE, ritenuto sussistente dal giudice d’appello, ha inammissibilmente censurato una valutazione di fatto, che è riservata al giudice di merito ed è, come tale, insindacabile in sede di legittimità, se non nei circoscritti limiti di cui all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.
In ogni caso, la circostanza dedotta dal RAGIONE_SOCIALE secondo cui la RAGIONE_SOCIALE disponesse di una provvista sufficiente per pagare i propri fornitori, che avrebbe, tuttavia, distratto a favore delle società del proprio gruppo – di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata – non risulta, nemmeno secondo la prospettazione del ricorrente principale, essere stata preventivamente sottoposta all’esame dei giudici di merito, con conseguente inammissibilità della censura.
Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese legali.
20. Il motivo è inammissibile.
È orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 19613/2017) quello secondo cui non è sindacabile la statuizione del giudice di merito in punto spese di lite, salvo che tali spese siano accollate alla parte interamente vittoriosa (cfr. anche Cass. 14916/2020, cui si rimanda).
Con il primo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1°, n. 5, c.p.c.
La ricorrente incidentale si duole del fatto che il giudice d’appello, nel liquidare a suo favore, il risarcimento del danno, non ha tenuto conto, negli anni 2011 e 2012 (due anni ulteriori rispetto a quelli previsti) in cui la RAGIONE_SOCIALE si è sostituita al RAGIONE_SOCIALE nella gestione post-mortem della discarica, degli ulteriori costi dalla stessa sostenuti e relativi al rapporto di consulenza con il proprio amministratore.
22. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, va osservato che la ricorrente ha dedotto la violazione, da parte del giudice d’appello, dei criteri di interpretazione contrattuale senza provvedere minimamente ad illustrare tale censura. Non è neppure dato sapere quali documenti sarebbero stati erroneamente interpretati.
Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, dalla stessa prospettazione della ricorrente incidentale, emerge che sul punto che forma oggetto del presente motivo, il giudice d’appello ha fondato la decisione sulle stesse «ragioni» prese in considerazione dal giudice di primo grado. Ne consegue che, trovandosi in presenza di una c.d. doppia conforme, trova applicazione l’art. 348 ter comma 4° c.p.c. , secondo cui ‘il ricorso per cassazione di cui al comma precedente non può essere proposto per il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nell’ipotesi in cui l’ordinanza di inammissibilità si fondi sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 192/2012, convertito nella L. n. 27/2012, nonché delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE.
Espone la ricorrente che le parti avevano pattuito che il prezzo che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto corrispondere a RAGIONE_SOCIALE per l’attività di gestione, avrebbe dovuto esser pari ai costi sostenuti da quest’ultima. La circostanza per cui RAGIONE_SOCIALE avesse rinunciato a realizzare un utile su tale gestione, non faceva perdere al corrispettivo suddetto la natura di ‘prezzo’ di una ‘prestazione di servizi’ resa nell’ambito di una ‘transazione commerciale’. Pertanto, a questa operazione doveva applicarsi non già l’interesse legale ma quello ex d.lgs. n. 231/2002.
24. Il motivo è inammissibile.
In realtà, la ricorrente incidentale censura una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito, in ordine alla natura dell’operazione posta in essere dalle parti; come tale la censura non è deducibile in sede di legittimità.
25. In ragione della reciproca soccombenza si giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte e del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28.10.2025
Il Presidente
NOME COGNOME