Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28584 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23493/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 217/2022 depositata il 12/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Nei primi giorni di settembre 2013 in comune di Penna San Giovanni venivano rinvenuti deceduti i signori NOME e NOME COGNOME e, in assenza di parenti in loco , l’amministrazione comunale in via d’urgenza si faceva carico dei servizi funerari, della disinfezione dell’immobile nel quale i due abitavano, nonché della cura e ricovero di numerosi animali dagli stessi allevati.
Successivamente il RAGIONE_SOCIALE individuava, quale unica parente dei due deceduti, NOME COGNOME, residente nei Paesi Bassi, che, avvertita dell’accaduto, veniva invitata ad interessarsi della eredità.
In data 11 ottobre 2013 la COGNOME formalizzava l’accettazione pura e semplice dell’eredità davanti ad un AVV_NOTAIO di Fermo.
Preso atto di ciò, il comune di Penna San Giovanni, dapprima, invitava la COGNOME a provvedere al rimborso di quanto aveva speso per i suoi congiunti e, poi, non avendo ricevuto alcun rimborso, ricorreva al Tribunale di Macerata, che con decreto n. 1209/2014 ingiungeva alla COGNOME il pagamento della somma di euro 15.936,53, quale rimborso delle suddette spese anticipate, nonché delle spese legali correlate alla nomina di un curatore dell’eredità giacente ed agli oneri accessori a detta nomina.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, alla quale resisteva il RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio, il RAGIONE_SOCIALE azionava il decreto ingiuntivo opposto, notificando pignoramento presso terzi e, all’esito della procedura esecutiva, otteneva l’assegnazione delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Macerata, istruita la causa anche a mezzo di prova testimoniale, con sentenza n. 400/2017, rigettava l’opposizione confermando il già emesso decreto ingiuntivo.
La COGNOME proponeva appello, al quale resistiva l’Amministrazione comunale.
La Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 217/2022, nel respingere l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza di primo grado.
2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la COGNOME.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Penna San Giovanni.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I difensori di entrambe le parti hanno presentato memoria. In particolare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita rispetto al primo motivo, mentre ha insistito nell’accoglimento degli altri due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME – che sostiene di non essere erede e quindi di non essere debitrice di alcunché – articola in ricorso tre motivi.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il motivo di appello concernente la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio da parte del giudice di primo grado, ha ritenuto che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere destinataria di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per la pendenza del giudizio di impugnazione ex art. 482 c.c., originariamente incardinato a Fermo e poi riassunto a Macerata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale (p. 8) avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’asserito credito del
comune nei suoi confronti, senza considerare la natura restitutoria del suddetto asserito credito.
Sostiene che la natura restitutoria del credito imponeva al gestore di fornire la prova dell’avvenuto pagamento delle somme chieste in restituzione; ma che detta prova non era stata fornita dal RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia <> nella parte in cui la corte territoriale, in difetto di prova circa l’avvenuto pagamento da parte del RAGIONE_SOCIALE degli importi per cui è causa, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il credito di natura restitutoria azionato dal RAGIONE_SOCIALE stesso nei suoi confronti.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse al suo esame, per come richiesto espressamente da parte ricorrente in sede di memoria.
2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale parte ricorrente non denuncia la violazione dell’art. 2031 c.c., ma sollecita sostanzialmente una rivalutazione del materiale probatorio.
Inoltre, la ricorrente non denuncia omesso esame di profili dell’atto di appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c., limitandosi ad evocare due brevi frasi dell’atto di appello concernenti solo le spese per i felini e facendolo senza nessun riferimento alla sentenza di primo grado. Peraltro, l’ipotetica contestazione nemmeno si dice formulata in primo grado e, dunque, non si sa se l’appello la veicolava ritualmente.
2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo.
La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., ma tanto fa senza rispettare i criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi da S.U. n. 20867 del 2020. In sintesi, detta violazione può essere dedotta come vizio di legittimità allorquando il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta
nella norma ovvero ha giudicato sulla base di prove disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ma non può essere dedotta come vizio di legittimità nel caso in cui, come per l’appunto si verifica nel caso di specie, il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Al riguardo la ricorrente si duole anche di un presunto errore di percezione delle prove, ma dimentica che la logica del travisamento è stata ridotta ai minimi termini dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5792/2024: parte ricorrente, dolendosi di detto presunto errore, all’evidenza non soltanto deduce il travisamento ben al di fuori dei limiti ristretti, indicati dalle Sezioni Unite in detto fondamentale arresto, ma sollecita nuovamente questa Corte a procedere ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida nella misura di euro 3.082 per compensi richiesta in nota spese, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed a favore del competente
ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
NOME COGNOME