Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 33343 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 33343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10621/2024 R.G. proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
–
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
–
resistente
–
REGIONE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata – avverso SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO – ROMA n. 1114/2024, depositata il 02/02/2024. 11/11/2025 dal
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE ‘ Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso affidato a due motivi, denuncianti eccesso di potere giurisdizionale (per rifiuto di giurisdizione e per sconfinamento nella sfera riservata al legislatore), il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, ai sensi degli artt. 362 c.p.c., 110 c.p.a. e 111, comma ottavo, Cost., la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato, resa pubblica il 2 febbraio 2024, che, pur riformando la pronuncia di inammissibilità/improcedibilità assunta dal T.A.R. per l ‘ RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, ne ha, comunque, rigettato il ricorso di primo grado proposto avverso la delibera adottata, in data 31 ottobre 2017, dal RAGIONE_SOCIALE d ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stata respinta l ‘ istanza, in data 10 febbraio 2016, RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione comunale alla stessa RAGIONE_SOCIALE, per il riconoscimento dei requisiti di cui all ‘ art. 147, comma 2bis , lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale: TUA), al fine di poter continuare a gestire il servizio idrico integrato in forma autonoma e in economia.
-Per quanto rileva in questa sede, il RAGIONE_SOCIALE di Stato, nell ‘ esaminare il fondo dei motivi di censura proposti dal ricorso di primo grado del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha osservato, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto del ricorso stesso, che:
a ) alla luce, anzitutto, di una ricognizione RAGIONE_SOCIALEa complessiva regolamentazione del servizio idrico integrato, viene in rilievo la «chiara volontà del legislatore di disciplinare il fenomeno RAGIONE_SOCIALEa gestione del servizio idrico quale species peculiare RAGIONE_SOCIALEa nozione di ‘servizio pubblico’»;
b ) trova, quindi, evidenza ‘un principio di ordine generale’ (rinvenibile anche nell ‘ art. 149bis , comma 1, d.lgs. n. 152/2006) di ‘unicità RAGIONE_SOCIALEa gestione’, da cui ne consegue (argomentando anche in forza RAGIONE_SOCIALE‘ art. 147, comma 1 e 2bis , del d.lgs. n. 152/2006, nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 5 del d.lgs. n. 201/2022) che ‘la gestione unica e accentrata costituisce la regola ( … ), mentre quella polverizzata e autonoma rappresenta l ‘eccezione’;
c ) per ‘gestioni esistenti’ devono, quindi, intendersi «soltanto quelle modalità di conduzione del servizio idrico che possano ricondursi ad una legittima assunzione ed erogazione del servizio, consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non potranno assumere rilievo le gestioni nelle quali la conduzione del servizio risulta avvenire semplicemente in via ‘di fatto’»;
d ) non può, peraltro, essere condiviso l ‘ argomento addotto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui là dove il legislatore avesse voluto fare riferimento a situazioni già oggetto di specifico riconoscimento, lo avrebbe fatto esplicitamente, come nella lettera a) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 147, comma 2bis , del d.lgs. n. 152/2006;
d.1 ) deve ritenersi, per contro, che il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza RAGIONE_SOCIALEa gestione non coincide con il consenso RAGIONE_SOCIALE ‘ ente d ‘ ambito, richiesto dalla citata lettera a), ma con la presenza, al momento di introduzione RAGIONE_SOCIALEa norma, di una conduzione del servizio ‘di diritto’ e non ‘di fatto’, per cui solo le gestioni legittimamente assunte ed erogate possono essere
considerate ‘esistenti’ ai fini RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia prevista dalla lettera b) del predetto art. 147, comma 2bis ; e) nella specie, ‘dagli atti di causa non risulta alcun atto o provvedimento che manifesti l ‘ avvenuta legittima assunzione e gestione del servizio idrico integrato in via diretta’ da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
f ) ne consegue, infine, il rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore motivo di ricorso (il terzo), non dovendo l ‘RAGIONE_SOCIALE ‘procedere ad alcun accertamento dei presupposti indicati dall ‘ art. 147, comma 2bis , lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, non potendosi affermare l ‘ esistenza di alcuna gestione idrica, nell ‘ accezione precedentemente chiarita, nell ‘ ambito del RAGIONE_SOCIALE appellante’.
-Ha resistito con controricorso l ‘ RAGIONE_SOCIALE, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede l ‘ intimata Regione RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e il resistente RAGIONE_SOCIALE, il quale ha soltanto depositato atto di costituzione, in mancanza di controricorso tempestivo, ai fini di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
-A seguito di rinuncia al mandato RAGIONE_SOCIALE ‘ originario difensore del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, per sopravvenuta incompatibilità ex lege , la stessa Amministrazione comunale ha depositato atto di costituzione con nomina di nuovo difensore, allegando la relativa procura speciale alle liti.
-L ‘ RAGIONE_SOCIALE controricorrente e il pubblico ministero hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.; quest ‘ ultimo ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
-Con il primo mezzo è denunciato, ai sensi degli artt. 362, primo comma, 110 c.p.a. e 111, comma ottavo, Cost., eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione, avendo il RAGIONE_SOCIALE di Stato disconosciuto, «in astratto prima ancora che in concreto, la tutela del diritto del RAGIONE_SOCIALE ad accedere alla salvaguardia di cui all ‘ art. 147, comma
2-bis, lett. b), del TUA, in quanto ha escluso in nuce il dovere RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE di verificare la sussistenza dei presupposti tecnico-qualitativi cui la norma in esame riconduce la salvezza RAGIONE_SOCIALEa gestione autonoma esistente, affermando che la gestione autonoma e in economia del SI da parte del RAGIONE_SOCIALE, pur ritenuto oggetto ‘pacifico tra le parti’, non avrebbe potuto considerarsi ‘legittimamente esistente’».
Il giudice di appello, nell ‘ omettere la verifica – richiesta anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 18639/2022) -di «sussistenza ‘RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche alle quali la lett. b) del comma 2 bis ‘ collega la salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa gestione autonoma», avrebbe, quindi, rifiutato di esercitare la propria giurisdizione in ordine alla tutela RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, relativa ‘al diritto all’ accesso alla misura di salvaguardia’ anzidetta.
2. -Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi degli artt. 362, primo comma, 110 c.p.a. e 111, comma ottavo, Cost., violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione per sconfinamento nella sfera riservata al legislatore, avendo il RAGIONE_SOCIALE di Stato «introdotto una regula iuris nuova e diversa da quella vigente di cui all ‘ art. 147, comma 2bis , lett. b), del TUA, da un lato affermando che la locuzione ‘gestioni autonome esistenti’ dovrebbe essere intesa come gestioni autonome ‘legittimamente’ esistenti e quindi aventi un previo riconoscimento in diritto, e dall ‘ altro affermando che rientrerebbe nell ‘ ambito del poteri RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE verificare il previo riconoscimento in diritto RAGIONE_SOCIALEa gestione autonoma esistente, prima di verificare la ricorrenza dei presupposti tecnico/qualitativi previsti dalla norma in esame per accedere alla salvaguardia».
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che una siffatta interpretazione avrebbe del tutto eliso la natura di ‘disposizione di sanatoria’ che il legislatore avrebbe attribuito al citato comma 2bis , lett. b) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 147 del TUA, redendo così impossibile l ‘ obbiettivo, dallo stesso legislatore perseguito, di
preservare le ‘situazioni di fatto non conformi al paradigma normativo vigente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa previsione, e comunque non conformi al principio precedentemente individuato, e cioè al principio di unicità RAGIONE_SOCIALEa gestione’.
Infine, il RAGIONE_SOCIALE di Stato avrebbe introdotto una ‘norma nuova’ anche là dove ha assegnato all ‘ RAGIONE_SOCIALE la verifica del ‘presupposto RAGIONE_SOCIALEa gestione autonoma, ai fini RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia di cui all ‘ art. 147, comma 2bis , lett. b)’ del d.lgs. n. 152/2006, mentre tale norma -come anche ‘confermato’ dalla sentenza n. 65/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e dalla già citata Cass., S.U., n. 18639/2022 – prevede l ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza di tre requisiti (approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente RAGIONE_SOCIALEa risorsa e tutela del corpo idrico) in base ai quali ‘fare salve le gestioni autonome esistenti … senza che l ‘ esistenza debba trovare un previo titolo legittimante nella preesistente normativa’.
-Il ricorso è inammissibile in tutta la sua articolazione.
3.1. -E ‘ orientamento consolidato di questa Corte quello per cui la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall ‘ erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall ‘ art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto costituisce il proprium RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto
assoluto o relativo di giurisdizione (tra le altre: Cass., S.U., n. 32773/2018; Cass., S.U., 10087/2020; Cass., S.U., n. 19175/2020, Cass., S.U., n. 18722/2024; Cass., S.U., n. 30605/2024; Cass., S.U., n. 17341/2025).
Dunque, il controllo del limite esterno RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione – che l ‘ art. 111, comma ottavo, Cost., affida alla Corte di cassazione – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o in procedendo , anche per contrasto con il diritto RAGIONE_SOCIALE ‘ Unione europea o RAGIONE_SOCIALEa CEDU, operando al riguardo i limiti istituzionali e costituzionali del controllo devoluto a questa Corte, ‘i quali restano invalicabili, quand ‘ anche motivati per implicito, allorché si censuri il concreto esercizio di un potere da parte del giudice amministrativo, non potendo siffatta modalità di esercizio integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale’ (Cass., S.U., n. 12586/2019).
Né i principi appena rammentati sono messi in discussione dalla sentenza n. 32559/2023 di queste Sezioni Unite, richiamata dalla parte ricorrente, giacché -per quanto qui interessa -con tale pronuncia si è inteso solo evidenziare che spetta a questa Corte verificare effettivamente, ‘all’esito di un controllo contenutistico’, se la decisione del RAGIONE_SOCIALE di Stato, oggetto di impugnazione, abbia, o meno, disconosciuto in astratto la tutelabilità RAGIONE_SOCIALEa posizione soggettiva azionata, restando, comunque, nel perimetro dei limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice amministrativo ‘ogni questione concernente l’ idoneità di una norma di diritto -per come applicata in concreto -a tutelare l ‘ interesse dedotto dalla parte in giudizio’ (così la citata Cass., S.U., n. 32559/2023).
3.1.1. – Nella specie, non è dato ravvisare un diniego in astratto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice adito, giacché la decisione da esso adottata si fonda su una applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui alla lettera b) del comma 2bis RAGIONE_SOCIALE ‘art. 147 del TUA (cfr. sintesi al § 2 dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia) che muove da una articolata ermeneusi RAGIONE_SOCIALEa disciplina
implicata, tale da assumere la nozione di ‘gestioni esistenti’ del servizio idrico in forma autonoma -connotata dalla necessità che la gestione rinvenga un previo riconoscimento giuridico -a fattore presupposto RAGIONE_SOCIALEa stessa verifica RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche che le medesime gestioni devono presentare ai fini RAGIONE_SOCIALEa loro ‘salvaguardia’.
Di qui, pertanto, la negazione in concreto RAGIONE_SOCIALEa tutela azionata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, giacché frutto di un accertamento materiale RAGIONE_SOCIALE ‘esistenza solo ‘di fatto’, e non ‘di diritto’, RAGIONE_SOCIALEa conduzione del servizio idrico da parte del medesimo RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenziale reiezione RAGIONE_SOCIALEa ragione di censura sulla omessa verifica, da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e, poi RAGIONE_SOCIALEo stesso giudice amministrativo, circa la «sussistenza ‘RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche alle quali la lett. b) del comma 2 bis ‘ collega la salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa gestione autonoma», da svolgersi -secondo l ‘ interpretazione del RAGIONE_SOCIALE di Stato -unicamente là dove la gestione ‘esistente’ fosse stata tale in via ‘di diritto’.
3.2. -Quanto, poi, alla doglianza che lamenta l ‘ invasione RAGIONE_SOCIALEa sfera riservata al legislatore, è principio consolidato (tra le molte: Cass., S.U., n. 1034/2019; Cass., S.U., n. 36899/2021; Cass., S.U., n. 10078/2023; Cass., S.U., n. 8800/2024) che un tale vizio, denunciato in sede di ricorso alle Sezioni Unite avverso sentenza di un giudice speciale (nella specie, del giudice amministrativo), è configurabile solo allorché detto giudice abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un ‘ attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento, atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando , ma non una violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione.
L ‘ ammissibilità del sindacato RAGIONE_SOCIALEe sezioni Unite non è, dunque, in rapporto con la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa.
Sicché, l ‘ eccesso di potere per sconfinamento del giudice amministrativo nell ‘ ambito riservato alla potestà del legislatore costituisce una evenienza estrema e al contempo marginale nell ‘ esperienza del diritto, che è nella legge, ma anche nell ‘ applicazione ed interpretazione che ne danno i giudici, ragion per cui se il giudice amministrativo ha compiuto un ‘ attività ricostruttiva del sistema interpretando la norma in un certo senso, l ‘ eventuale errore dallo stesso commesso non potrà trasmodare in eccesso di potere sindacabile da queste Sezioni Unite.
Dunque, non integra una violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione speciale il caso in cui il giudice speciale abbia colmato un vuoto normativo ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto; e ciò anche quando questa sia stata ricavata non dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEe singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento disvela. Tale attività, infatti, riguardando le modalità con cui l ‘ attività giurisdizionale è stata esercitata resta insindacabile da questa Corte, in quanto estranea al perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 111, comma ottavo, Cost. (Cass. S.U., n. 8311/2019).
3.2.1. -Nella specie, l ‘ attività interpretativa condotta dal RAGIONE_SOCIALE di Stato con la sentenza impugnata in questa sede è rimasta nell ‘ alveo RAGIONE_SOCIALE ‘ esercitata funzione giurisdizionale.
Il giudice di appello (cfr. sintesi al § 2 dei ‘Fatti di causa’, cui si rinvia) ha, infatti, ricostruito il quadro complessivo RAGIONE_SOCIALEa disciplina di riferimento ricavandone un principio di fondo il principio di ‘ordine generale’ di ‘unicità RAGIONE_SOCIALEa gestione’, da cui ne consegue che ‘la gestione unica e accentrata costituisce la regola …, mentre quella polverizzata e autonoma rappresenta l ‘eccezione’ e alla luce di tale principio ha, quindi,
interpretato la disposizione RAGIONE_SOCIALEa lettera b) del comma 2bis RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 147 del TUA, giungendo a definire la regola da applicare al caso in esame.
Per contro, la lettura RAGIONE_SOCIALEa norma che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente fornisce -incentrata sulla natura di ‘sanatoria’ che, anche nell’ intenzione del legislatore, avrebbe assunto la lettera b) del comma 2bis RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 147 del TUA -non è tale da imporsi come l ‘ unica assolutamente predicabile, tale da rendere l ‘ interpretazione privilegiata dal giudice amministrativo frutto di una creazione del diritto positivo.
Interpretazione, quest ‘ ultima, che non è contrastata dalla stessa lettera RAGIONE_SOCIALEa legge -che dà evidenza non già ad una misura di ‘sanatoria’, bensì di ‘salvaguardia’ e che, in ogni caso, si salda con quella già presente nella stessa giurisprudenza amministrativa la quale, nel confutare l ‘ anzidetta tesi fatta propria dall ‘ Amministrazione comunale, si era già espressa in termini analoghi, ossia nel senso che la «salvaguardia invocata non può essere infatti ragguagliata, come pretenderebbe l ‘appellante, a una sorta di ‘sanatoria’ RAGIONE_SOCIALEe gestioni autonome del servizio idrico esistenti in via di fatto o addirittura accertate in giudizio come contra legem , categoria cui appartiene quella di specie» (Cons. Stato, Sez. V, n. 622/2021).
Né coglie nel segno l ‘ ulteriore censura che addebita al RAGIONE_SOCIALE di Stato l ‘aver coniato una norma ‘nuova’ là dove ha riconosciuto all’ RAGIONE_SOCIALE il potere di verificare ‘il presupposto del previo riconoscimento in diritto RAGIONE_SOCIALEa gestione autonoma’, mentre la ‘lettera b)’ in esame incentrerebbe la misura di ‘salvaguardia’ sulla sola verifica di altri requisiti.
Anche alla stregua di quanto già posto in evidenza (cfr. § 3.1.1., che precede), si tratta, infatti, di esercizio di attività interpretativa che non è trasmodato in produzione normativa, avendo il RAGIONE_SOCIALE di Stato operato una scelta ermeneutica nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa lettera RAGIONE_SOCIALEa legge e in forza di un coordinamento sistematico tra norme di settore, senza che la tesi
sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE trovi dirimente avallo nelle pronunce richiamate in ricorso a sostegno RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni -ossia, Corte cost., sent. n. 65 del 2019 e Cass, S.U., n. 18639/2022 -, dalle quali non è dato evincere che sia affatto inibita la verifica sulla ‘esistenza’ RAGIONE_SOCIALEa gestione autonoma del servizio idrico nei termini delineati dalla sentenza impugnata in questa sede.
-Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il RAGIONE_SOCIALE ricorrente condannato al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite civili RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione, in data 11 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME