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Garanzia vizi costruzione: quando inizia a decorrere?

Un gruppo di acquirenti lamenta gravi infiltrazioni in un immobile. La Cassazione, riformando la decisione d’appello, chiarisce che per la garanzia vizi costruzione i termini non decorrono dalla mera edificazione ma dal completamento dell’opera, e la scoperta dei vizi coincide con la piena consapevolezza tecnica della loro causa e gravità. Questo caso sottolinea l’importanza del momento di ‘compimento dell’opera’ e della ‘scoperta’ ai fini della prescrizione.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Garanzia vizi costruzione: La Cassazione chiarisce i termini di decorrenza

La garanzia vizi costruzione è un tema cruciale per chiunque acquisti un immobile nuovo. Sapere da quando iniziano a decorrere i termini per far valere i propri diritti in caso di gravi difetti è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su due aspetti chiave: il momento esatto del ‘compimento dell’opera’ e quello della ‘scoperta’ dei vizi. Analizziamo questa importante decisione per capire le sue implicazioni pratiche.

I Fatti del Caso: Un immobile con gravi difetti

La vicenda ha origine con l’acquisto, nel 2000, di alcune unità immobiliari in un edificio trifamiliare. Poco dopo l’acquisto, gli acquirenti riscontrano gravi problemi di infiltrazioni d’acqua nei locali interrati. Nel 2001, l’impresa costruttrice interviene con un’opera di drenaggio, ma le problematiche si ripresentano nel 2003 e, in modo più grave, nel 2008.

Stanchi della situazione, nel 2008 i proprietari avviano un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). La perizia rivela che i difetti sono dovuti a carenze strutturali e progettuali, in particolare a una discontinuità nel sistema di fondazione. Di conseguenza, i proprietari citano in giudizio l’impresa costruttrice e i professionisti coinvolti (progettista e direttore dei lavori), chiedendo un risarcimento danni ai sensi dell’art. 1669 c.c., che regola la responsabilità per gravi difetti degli immobili.

Le Decisioni dei Giudici di Merito

Il Tribunale di primo grado dà ragione agli acquirenti, condannando l’impresa e i professionisti al risarcimento. I giudici ritengono che i vizi siano stati scoperti solo nel 2008 e che quindi l’azione legale non fosse prescritta.

Tuttavia, la Corte d’Appello ribalta completamente la decisione. Secondo i giudici di secondo grado, i vizi erano noti già dal 2000 e l’intervento di drenaggio del 2001 non poteva far decorrere un nuovo termine. Di conseguenza, l’azione legale era prescritta e la domanda di risarcimento viene respinta. I proprietari decidono quindi di ricorrere in Cassazione.

La Decisione della Cassazione sulla garanzia vizi costruzione

La Corte di Cassazione accoglie le ragioni degli acquirenti, cassando la sentenza d’appello e stabilendo principi fondamentali in materia di garanzia vizi costruzione. L’analisi della Corte si concentra su due errori commessi dalla Corte d’Appello.

Il Momento del ‘Compimento dell’Opera’

Il primo punto cruciale riguarda il dies a quo, ovvero il momento da cui inizia a decorrere il termine di garanzia decennale previsto dall’art. 1669 c.c. La Corte d’Appello aveva erroneamente fatto coincidere tale momento con la ‘edificazione del fabbricato’ (risalente al 1999), anziché con il ‘compimento dell’opera’.

La Cassazione chiarisce che la norma è inequivocabile: il termine decorre dal completamento effettivo dell’immobile in ogni sua parte, non dalla mera costruzione della struttura portante. La stessa Corte d’Appello era caduta in contraddizione, ammettendo che i lavori di drenaggio del 2001 rientravano nel ‘completamento dell’immobile’. Questo errore è determinante, poiché anticipare il dies a quo significa abbreviare ingiustamente il periodo di garanzia a tutela dell’acquirente.

La ‘Scoperta’ dei Vizi e la Piena Consapevolezza

Il secondo errore riguarda l’individuazione del momento della ‘scoperta’ dei vizi, da cui decorre il termine di un anno per la denuncia. La Corte d’Appello aveva considerato sufficiente la prima manifestazione delle infiltrazioni nel 2000.

La Cassazione, richiamando il suo consolidato orientamento, ribadisce un principio fondamentale: la ‘scoperta’ non coincide con la percezione di un qualsiasi segno di anomalia. Il termine per la denuncia inizia a decorrere solo quando il committente acquisisce una conoscenza sicura e completa non solo dei difetti, ma anche della loro gravità e delle cause specifiche, al fine di poter agire in modo mirato contro il responsabile. Tale consapevolezza, nella maggior parte dei casi, si raggiunge solo con l’esito di una perizia tecnica, come l’ATP depositato in questo caso nel 2009.

Le Motivazioni della Corte

Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su una lettura dell’art. 1669 c.c. orientata a garantire una tutela efficace all’acquirente. Confondere la ‘costruzione’ con il ‘compimento’ dell’opera e la ‘manifestazione’ del vizio con la sua ‘scoperta’ tecnica svuoterebbe di significato la norma.

La Corte sottolinea che non si può pretendere che un acquirente, senza specifiche competenze tecniche, comprenda immediatamente la causa e la portata di un difetto come un’infiltrazione. Solo un accertamento tecnico può fornire quella ‘piena comprensione del fenomeno’ necessaria per far decorrere il termine di denuncia. Pertanto, aver ancorato la scoperta dei vizi al 2000 è stato un errore di diritto, poiché a quella data i proprietari avevano solo percepito un sintomo, non diagnosticato la ‘malattia’ strutturale del loro immobile.

Conclusioni

Questa ordinanza rafforza la tutela degli acquirenti di immobili, chiarendo in modo definitivo due aspetti fondamentali della garanzia vizi costruzione:

1. Garanzia Decennale: Il termine di dieci anni decorre dal momento in cui l’opera è realmente e completamente finita, non da quando è stato costruito lo scheletro dell’edificio.
2. Denuncia Annuale: Il termine di un anno per denunciare i vizi non parte dalla prima macchia di umidità, ma dal momento in cui si ha certezza, solitamente tramite una perizia, della causa, della gravità e dell’imputabilità dei difetti.

In pratica, chi acquista un immobile e nota dei problemi non è tenuto a fare una denuncia ‘al buio’, ma ha il diritto di attendere di avere un quadro tecnico chiaro prima che i suoi diritti inizino a prescriversi.

Da quale momento inizia a decorrere il termine decennale di garanzia per gravi difetti di un immobile?
Il termine decennale di garanzia previsto dall’art. 1669 c.c. inizia a decorrere dal ‘compimento dell’opera’, ovvero dal momento in cui l’edificio è completamente terminato in ogni sua parte e pronto all’uso, non dalla semplice data di edificazione della sua struttura portante.

Quando si può considerare che l’acquirente abbia ‘scoperto’ i vizi ai fini della denuncia annuale?
La ‘scoperta’ dei vizi, da cui decorre il termine di un anno per la denuncia, si perfeziona solo quando l’acquirente acquisisce una conoscenza completa e sicura della natura dei difetti, della loro gravità e delle loro cause. Questo livello di consapevolezza, secondo la Corte, si raggiunge tipicamente solo a seguito di accertamenti tecnici, come una perizia.

A chi spetta dimostrare il momento della scoperta del vizio?
L’acquirente che agisce in giudizio ha l’onere di provare che la data della scoperta dei vizi si colloca entro l’anno anteriore alla denuncia. Tuttavia, se il costruttore sostiene che la scoperta sia avvenuta prima, spetta a lui dimostrare che l’acquirente aveva già acquisito, in quel momento precedente, una piena e completa comprensione tecnica del difetto e delle sue cause.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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