Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18917 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27664/2019 R.G. proposto da:
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO, ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 339/2019 della Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto depositata il 19-6-2019,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-72024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 2045/2015 depositata il 12-6-2015 il Tribunale di Taranto ha dichiarato l’inadempimento della venditrice RAGIONE_SOCIALE in
OGGETTO: vendita di cosa mobile
R.G. 27664/2019
C.C. 3-7-2024
relazione alla vendita di autocarro usato e l’ha condannata al pagamento di Euro 6.240,00 a titolo di risarcimento del danno a favore dell’acquirente NOME COGNOME, con interessi e spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, che la Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto ha accolto, rigettando la domanda di NOME COGNOME e condannandolo alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
La sentenza ha dichiarato che l’appello era fondato, in quanto il giudice di primo grado aveva basato la sua decisione sull’erronea sussistenza di un accordo novativo dell’originario contratto di compravendita. Considerato che RAGIONE_SOCIALE aveva concluso in data 85-2010 con NOME COGNOME contratto di compravendita di autocarro Iveco usato immatricolato nel 1988 per il prezzo di Euro 18.000,00 oltre iva e che nel contratto l’acquirente aveva espressamente dichiarato ‘di sapere che i l mezzo ha bisogno di alcuni interventi causati dall’usura’, la sentenza ha escluso che le dichiarazioni dei testimoni e del legale rappresentante della società venditrice nell’interrogatorio formale dimostrassero accordo novativo dell’originario contratto; ha dichiarato che era evidente la consapevolezza del compratore di avere acquistato un autocarro vetusto e che necessitava di riparazioni di non poco conto, dato determinante nella fissazione del prezzo; ha aggiunto che tale circostanza comportava l’infondatezza della domanda subordinata di garanzia per i vizi del bene e di accertamento della mala fede del venditore, non riproposte a mezzo di appello incidentale, pur non potendosi ritenere le pretese creditorie prescritte.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 3-7-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, intitolato ‘ nullità della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) in relazione alla violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Violazione art. 2709 c.c. Violazione del principio dell’ultra petitum’, il ricorrente sostiene che l’appellante non aveva impugnato la sentenza di primo grado per l’inesistenza o carenza di prova di accordo novativo; quindi sostiene che la Corte d’appello si sia pronunciata su una domanda non ricompresa in quelle avanzate, alterandone gli elementi che la caratterizzavano e mutandone le ragioni giuridiche alla base.
1.1.Il motivo così come proposto è in primo luogo inammissibile, perché le ragioni sono svolte al fine di sostenere che l’appellante non avesse censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto l’esistenza di accordo novativo; quindi, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. , per avere il giudice di appello pronunciato nel merito di un appello inammissibile in quanto non volto a censurare la pronuncia sull’esistenza dell’accordo novativo; non avrebbe potuto prospettare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che ricorre allorché il giudice pronunci oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti (Cass. Sez. 2 21-3-2019 n. 8048 Rv. 653291-01). Inoltre, non sono in alcun modo pertinenti i richiami all’art. 99 cod. proc. civ. e all’art. 2709 cod. civ. contenuti solo nell’intitolazione del motivo e non oggetto di alcuna esposizione nel corpo del motivo, per cui il riferimento risulta incomprensibile.
Del resto, si esclude che l’esatta riqualificazione del motivo come volto a dedurre la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. possa essere favorevole al ricorrente, perché dallo stesso contenuto dell’atto di appello, riportato nel corso del motivo, risulta che l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto l’esistenza di accordo novativo, per cui non è ravvisabile la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
2.Il secondo motivo è rubricato ‘ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.). Mancata valutazione di una prova documentale e di un fatto assolutamente rilevante ai fini della decisione’ e con esso il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non abbia voluto misurare il comportamento della parte venditrice in riferimento all’intero assetto probatorio, rimettendosi unicamente alle prove offerte dall’appellante, senza compiere una indagine organica dell’istruttoria; dichiara che sia stato trascurato l’elemento e ssenziale e fondamentale della controversia, e cioè che la parte venditrice aveva sempre ammesso che l’autocarro presentava vizi rilevanti . Di seguito il ricorrente aggiunge che la motivazione, laddove ha rigettato la domanda perché al momento della compravendita il compratore era a conoscenza dei vizi, era illogica, in quanto non era stato provato che il compratore sapesse dei vizi , perché se così fosse stato non avrebbe sborsato l’elevata somma di Euro 18.000,00; aggiunge che la sentenza non ha considerato la lettera del venditore del 4-6-2010, dalla quale risultava che il mezzo doveva subire solo la sostituzione dei pneumatici e di alcuni ricambi di ordinaria usura, e non ha considerato che il mezzo aveva ricevuto il collaudo il 14-5-2010.
2.1.In primo luogo, il motivo è evidentemente inammissibile nella parte in cui si lamenta della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie eseguita dalla sentenza impugnata, in quanto è pacifico che
spetti al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. U 11-6-1998 n. 5802 Rv. 516348-01, per tutte).
Inoltre, l’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. nella formulazione attuale prevede vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366 co.1 n. 6 e 369 co.2 n.4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01, Cass. Sez. 2 29-10-2018 n. 27415 Rv. 651028-01).
Dei tre fatti che è possibile enucleare dal corpo del motivo, nessuno ha le caratteristiche necessarie al fine dell’accoglimento del motivo stesso. I n ordine all’ammissione dei vizi da parte del venditore, non si tratta di fatto decisivo, perché l’ammissione dei vizi in quanto tale non comprendeva anche l’assunzione dell’obbligo di ripararli integralmente a proprie spese, che la sentenza impugnata ha escluso sulla base della ricostruzione delle risultanze istruttorie che rimane estranea al sindacato di legittimità. In ordine alla lettera del 4-6-2010
e all’avvenuto collaudo, il ricor so non rispetta i requisiti imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., in quanto non specifica in quali atti e in quali termini fossero stati dedotti quei fatti, che comunque erano elementi istruttori relativi alle condizioni del mezzo compravenduto e non fatti in sé decisivi.
Si deve anche escludere che la sentenza sia affetta da illogicità tale da determinarne nullità, in quanto si deve applicare il principio secondo il quale il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01) e la motivazione risulta pienamente logica; ciò perché ha tratto la consapevolezza dell’acquirente di avere acquistato un veicolo vetusto non solo dalle previsioni del contratto, nel quale si dava atto che il mezzo aveva bisogno di interventi cau sati dall’usura, ma anche dalle dichiarazioni del teste COGNOME, il quale aveva dichiarato che il prezzo era di Euro 18.000,00 oltre iva perché vi erano lavori da fare sul mezzo.
3.Il terzo motivo è rubricato ‘ violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1. N. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 1362, 1366, 1367, 1371, 1490 cod. civ.’ e con esso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la garanzia per i vizi per il fatto che il compratore ne era a conoscenza, in quanto i vizi erano occulti ed erano stati scoperti dopo la consegna; aggiunge ancora che i vizi erano stati riconosciuti dal venditore e richiama i principi secondo i quali il rico noscimento dei vizi e l’assunzione dell’obbligo di ripararli comporta il sorgere di una nuova obbligazione di fare.
3.1.Il motivo è inammissibile i n ordine all’esistenza di vizi occulti, perché la sentenza non esamina tale questione e il ricorrente non deduce in quali atti e in quali termini l’avesse posta. Infatti, è acquisito il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura,
non solo allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito , ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla Corte di verificare ex actis l’esattezza dell’affermazione, giacch é i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (Cass. Sez. 2 9 -8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass. Sez. 1 1810-2013 n. 23675 Rv. 627975-01).
Per il resto, il motivo è inammissibile in quanto le deduzioni svolte nel corpo del motivo non solo sono avulse dall’intitolazione, ma si concretano in una serie di argomenti nei quali risulta impossibile individuare violazione o falsa applicazione di specifiche disposizioni.
4.Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione