Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34994 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34994 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4391/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 581/2019 depositata il 19/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Perugia RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare l’inesatto adempimento della stessa alle obbligazioni assunte con l’ordine di acquisto n. 696 del 05/03/2012 per la fornitura di materiale fotovoltaico pe r l’importo di
euro 460.000,00, e in particolare per l’avvenuta consegna in ritardo dei beni acquistati che avrebbe determinato l’allaccio dell’impianto fotovoltaico nel secondo semestre del 2012, anziché nel primo, con conseguente riconoscimento di una tariffa incentivante più bassa, e non in grado di produrre energia corrispondente a quella per la quale era stato dimensionato.
Costituendosi in giudizio RAGIONE_SOCIALE eccepì preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice, non risultando essa proprietaria dell’impianto fotovoltaico, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto NOME non era stata incaricata dell’installazione dell’impianto, ma rivestiva solamente il ruolo di venditrice delle componenti. Stante il mancato pagamento del corrispettivo della vendita da parte di RAGIONE_SOCIALE per l’importo euro 301.000,00, COGNOME chiese in via riconvenzionale la corresponsione della detta somma, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria con emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., che venne concessa in corso di giudizio.
Con sentenza n. 1659/2015 il Tribunale di Perugia rigettò la domanda di RAGIONE_SOCIALE e confermò l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE propose gravame dinanzi la Corte d’Appello di Perugia.
Con sentenza n. 581/2019, depositata in data 19/09/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’appello principale e quello incidentale, proposto con riguardo alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1495, 2697. 2938, 2947 e 2969 e.e.; artt. 112, 166 e 167 c.p.c. Vizio di ultrapetizione. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti. Nullità e/o vizio della s entenza e/o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5’, censurando la sentenza appellata per aver ritenuto che l’eccezione di prescrizione e decadenza dell’azione di RAGIONE_SOCIALE per vizi della cosa venduta ai sensi dell’art. 1495 c.c. fosse stata proposta da COGNOME tempestivamente. COGNOME sostiene, in particolare, una asserita ‘officiosità’ dell’accertamento operato dai giudici di merito, che avrebbero sopperito alla mancata indicazione del tipo di eccezione sollevata da COGNOME, alla mancata deduzione dei rispettivi fatti costitutivi, che avrebbe trasformato l’eccezione decennale in quella breve annuale di cui all’art. 1495 c.c., attesa la mancata specificazione di RAGIONE_SOCIALE del fatto costitutivo della stessa, la consegna del bene. Cosicché la Corte d’Appello, una volta rigettate tali eccezioni, si sarebbe dovuta pronunciare nel merito ed accogliere la domanda dell’appellante (odierna ricorrente) di risarcimento dei danni conseguenti alla denunciata bassa produttività dell’impianto f otovoltaico. Inoltre, attesa la peculiarità della disciplina dell’art. 1495 c.c. e degli atti impeditivi sia della prescrizione (esercizio dell’azione entro l’anno dalla consegna), sia della decadenza (denuncia entro otto giorni dalla scoperta del vizio), i giudici del merito non avrebbero potuto fondare la pronuncia di fondatezza dell’eccezione di decadenza o di prescrizione sollevata dalla venditrice RAGIONE_SOCIALE.
Dalla sentenza gravata si ricava che l’azione giudiziale proposta in primo grado da RAGIONE_SOCIALE, nella parte vertente l’accertamento della mancata efficienza dell’impianto fotovoltaico, è stata qualificata del Tribunale quale azione di garanzia legale ai s ensi dell’art. 1490 c.c., e tale qualificazione non è stata contestata in grado di appello.
In base all’art. 1495 c.c. il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia in vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
Dalla sentenza si ricava che le eccezioni di prescrizione e decadenza sono state tempestivamente sollevate dalla convenuta COGNOME nella comparsa di costituzione in primo grado. Una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data della scoperta del vizio, l’onere della prova di aver denunciato al venditore i vizi della cosa venduta nei termini prescritti dall’art. 1495, 1° comma, c.c. incombe sull’acquirente, essendo questa condizione necessaria per l’esercizio dell’azione. La Corte territoriale ha pertanto correttamente evidenziato come non risultasse in atti che i vizi fossero stati denunciati entro otto giorni, mentre alla data dell’atto di citazione in primo grado (14/4/2014), il termine di un anno dalla consegna della cosa, conclusasi il 9/6/2012, era ampiamente decorso. Il motivo in esame è pertanto infondato.
Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1375, 1457, 2055 e 2697 c.c., 115 c.p.c., 41 c.p. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti. Nullità della sentenza o del procedimento. In relazi one all’art. 360 c.p.c., n. 3 , 4 e 5’ , censurando la sentenza della Corte d’Appello nella parte in cui, nel rigettare il secondo motivo di gravame, ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’ulteriore azione risarcitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE per la consegna dei beni rispetto al termine di ‘fine marzo 2012’ previsto nell’ordine di acquisto 05/03/2012. Tale secondo motivo investe come il primo, an che ‘il capo della sentenza che, nel rigettare il terzo motivo di appello di RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la pronunzia di accoglimento da parte del Tribunale della domanda proposta in via riconvenzionale da RAGIONE_SOCIALE di pagamento del prezzo’ (così a p. 8 del ricorso).
In particolare, la ricorrente asserisce che, a prescindere dalla valutazione della essenzialità del termine di consegna, sarebbe imputabile a COGNOME il ritardo nella consegna dei beni, prevista indicativamente per la fine del mese di marzo 2012, poiché, in spregio al principio di buona fede, effettuava detta consegna solamente i primi giorni del mese di giugno 2012, cosicché l’odierna controricorrente dovrebbe essere condannata a risarcire i danni conseguenti al ritardo a prescindere dall’esperimento o me no del rimedio risolutorio e più precisamente al fatto che l’impianto venne allacciato, anziché nel primo, nel secondo semestre del 2012, con riconoscimento da parte del RAGIONE_SOCIALE di una tariffa incentivante più bassa.
Va anzitutto osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Nel caso si applica, ‘ ratione temporis ‘, l’art. 348 -ter , ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso -qual è quello presente -di cd. ‘doppia conforme di merito’, la proposizione di moti vi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere ‘ di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ‘ (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie, la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un’ipotesi di inammissibilità, in parte qua , del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo motivo.
4.1 Inoltre, la Corte territoriale ha motivato che ‘ se è pur vero che a meri fini risarcitori non interessa se vi fosse un termine essenziale di
consegna della merce acquistata, resta comunque da osservare che in base a specifica clausola negoziale il termine di consegna era meramente indicativo. pertanto, l’acquirente non poteva farvi affidamento in buona fede: peraltro non vi è alcun impegno contrattuale che garantisce la consegna dei beni ordinati entro il termine tassativo di giugno al fine di conseguire una determinata tariffa di incentivi ‘ (così a p. 5, 2° §, della sentenza).
Ancora, la Corte d’Appello evidenzia che ‘ ai fini di valutare il nesso causale tra il ritardo ed il dedotto danno, l’acquirente non ha dimostrato che le tempistiche di consegna di cui sopra non avrebbero comunque consentito l’allaccio dell’impianto entro il primo trimestre 2012, tenuto conto che vi era una ditta diversa incaricata dell’installazione. In conclusione, se anche possa parlarsi di ritardo, esso non è colpevole, né imputabile né rilevante, tanto più che RAGIONE_SOCIALE non aveva assunto alcun impegno a garantire l’entrata in funzione dell’impianto entro il primo semestre 2012, né l’accesso ad una specifica tariffa; non vi è prova, poi, che i danni lamentati fossero conseguenza immediata e diretta delle tempistiche di consegna da parte di RAGIONE_SOCIALE ‘ (così a p. 5, 2° §, della sentenza).
4.2 A fronte di tale congrua e articolata motivazione, il motivo risulta inammissibile, in quanto finalizzato ad una rivisitazione del merito della controversia. Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: ‘ Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto
nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile ‘.
Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1460, 1490, 1945 e 2055 c.c.; 115 e 132 cpc. Motivazione di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà». Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti. Nullità della senten za o del procedimento. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5’, per avere la Corte territoriale confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale di COGNOME per il pagamento del residuo corrispettivo della vendita, sul presupposto che tale doma nda non potesse essere paralizzata dall’eccezione di inadempimento proposta dalla ricorrente in qualità di acquirente, in quanto tale eccezione, qualificata dal Tribunale come vizio del bene compravenduto (qualificazione che non è stata oggetto di impugnazione) presuppone la tempestiva denunzia, in ogni caso entro l’anno dalla consegna del bene (1495, ult. co. c.c.), e sa rebbe comunque infondata nel merito, ‘ in quanto il venditore non era tenuto a garantire un determinato livello di efficienza energetica, dipendente da diversi fattori anche del tutto estranei all’adempimento del contratto di vendita, ma esclusivamente il corretto funzionamento della merce fornita e l’assenza di vizi nei medesimi, che non sono mai stati revocati in dubbio dall’acquirente ‘ (così al punto 3.3 della sentenza).
Valgono per questo motivo le considerazioni svolte in relazione al precedente circa l’impossibilità di dedurre il vizio di omesso esame di fatti decisivi a fronte di una doppia conforme di merito; va esclusa altresì la ricorrenza di un vizio di irriducibile contraddittorietà della motivazione, in quanto la pronuncia spiega in modo lineare il proprio percorso logico-giuridico; a fronte di una motivazione che -come detto- risulta congrua e intrinsecamente coerente, le censure
risultano volte, nella sostanza, ad una non consentita rivisitazione del merito della controversia.
Il motivo va dunque, nel complesso, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00. Oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 07/11/2023.