Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33477 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5195/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. domiciliato digitalmente ex lege ;
Oggetto
Responsabilità civile generale
NOME COGNOME,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-intimate – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5351/2023 depositata in data 18 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ottenne, con sentenza n. 708 del 2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, la condanna in solido della società RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno non patrimoniale di euro 8.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Tale decisione fu impugnata dalla società RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, mentre la RAGIONE_SOCIALE non propose impugnazione; pertanto, nei suoi confronti, la sentenza passò in giudicato.
In pendenza del giudizio di appello, RAGIONE_SOCIALE pagò al COGNOME, in data 22 aprile 2013, in esecuzione della sentenza gravata, l’importo di euro 5.580,69 per sorte capitale e di euro 2.568,95 per spese legali. Successivamente, con sentenza n. 3462/2016, la Corte d’ a ppello accolse l’impugnazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE chiese, allora, e ottenne l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME per la restituzione della somma di euro 5.580,69, versata in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello.
L’ingiunto vi si oppose , eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso monitorio, per essere pendente un diverso procedimento di opposizione a precetto da lui proposto avverso l’intimazione avanzata da RAGIONE_SOCIALE per la restituzione delle somme medesime; chiese, inoltre, e ottenne di chiamare in causa la RAGIONE_SOCIALE per essere manlevato e tenuto indenne dalle conseguenze dell’eventuale rigetto dell’opposizione.
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi, eccepì l’infondatezza dell’opposizione e dichiarò di voler rinunciare al precetto opposto dal COGNOME, chiedendo in quel giudizio la cessazione della materia del contendere.
Inoltre, estese la domanda proposta col ricorso monitorio nei confronti della chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE anche in relazione al pagamento delle spese processuali pagate, in forza della sentenza di primo grado, al procuratore distrattario per euro 2.568,95.
RAGIONE_SOCIALE, costituitasi a sua volta , eccepì l’inammissibilità della chiamata in causa per violazione del ne bis in idem , in quanto era già stata condannata in via definitiva al risarcimento dei danni in favore di NOME COGNOME, essendo passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Inoltre, eccepì la mancanza delle condizioni di ammissibilità della chiamata in causa, sostenendo che non vi fosse né un litisconsorzio con RAGIONE_SOCIALE, né una posizione di garanzia.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1509 del 2020, rigettò l’opposizione avverso l’ingiunzione di RAGIONE_SOCIALE e la domanda di garanzia nei confronti di RAGIONE_SOCIALE proposta da NOME COGNOME, nonché la domanda estesa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, condannando COGNOME NOME alle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME e NOME alle spese di lite in favore di RAGIONE_SOCIALE .
Ritenne, infatti, che la domanda di manleva fosse inammissibile, poiché i rapporti obbligatori sottesi (risarcimento del danno da una parte e restituzione delle somme dall’altra) erano di natura sostanzialmente diversa e non vi era alcun collegamento negoziale o legale tra di essi. Inoltre, i titoli su cui tali rapporti si fondavano erano distinti: la sentenza di primo grado e la sentenza di appello.
Con sentenza n. 5351/2023, resa pubblica il 18 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli ha confermato tale decisione , rigettando il gravame interposto da NOME COGNOME e condannandolo alle spese del grado in favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE
Conformemente al primo giudice ha escluso potesse ravvisarsi una posizione di garanzia in capo alla chiamata in causa, e ciò « per la
semplice ragione che all’esito del giudizio di risarcimento danni, intentato da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, unico debitore è risultata proprio RAGIONE_SOCIALE », dal che ha desunto che « la posizione di debitore principale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME esclude che essa possa essere anche garante del medesimo debito verso il creditore. In sintesi, il debitore principale non può assommare su di sé anche la posizione di garante del debito cui è obbligato già in via principale, verso il quale il creditore COGNOME NOME ha già un titolo esecutivo ».
Avverso tale decisione NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.
Nessuna delle due società intimate svolge difese nella presente sede.
È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia « violazione o falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., intervento su istanza di parte e della disciplina dell’istituto della garanzia impropria », lamentando che erroneamente la Corte d’appello abbia escluso, nella specie, la configurabilità di una garanzia impropria.
Sostiene che:
─ la fattispecie rientra nell’istituto giuridico della chiamata in garanzia impropria nella quale la legittimazione, rispettivamente attiva e passiva, è data dall’affermazione del chiamante che, in virtù di un titolo diverso dal rapporto principale intercorrente tra attore e convenuto, il chiamato debba tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio;
─ è proprio la sussistenza dell’obbligo della RAGIONE_SOCIALE nei
confronti di COGNOME NOME, avente ad oggetto le stesse somme richieste da RAGIONE_SOCIALE, a costituire titolo della garanzia impropria invocata da NOME COGNOME nei due precedenti gradi di giudizio ed a fondamento della chiamata in causa ex art. 106 c.p.c..
Il motivo è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato.
2.1. A doversi dire inammissibile è la prima censura poiché non coglie né il contenuto né la ragione giustificativa della decisione impugnata.
La massima, evocata in ricorso, di Cass. Sez. L, Sentenza n. 1375 del 4/02/1993 riguarda il concetto e i presupposti della legitimatio ad causam , quale condizione dell’azione declinata con riferimento alla chiamata in garanzia del terzo e da verificare avuto soltanto riguardo a ciò che lo stesso chiamante afferma circa la sussistenza di un obbligo del chiamato di tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio (vds., in generale, sul concetto di legittimazione ad agire, Cass. Sez. U. n. 2951 del 16/02/2016); questa è, però, questione che non assume alcun rilievo nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha confermato il rigetto della domanda di garanzia non perché abbia negato la legittimazione ad agire del COGNOME quale chiamante in causa ma perché, nel merito, ha ritenuto infondata tale chiamata per non essere configurabile una posizione di garanzia.
2.2. Ad essere manifestamente infondato è invece il secondo argomento di critica che più propriamente investe tale ratio decidendi .
Occorre rammentare che, con sentenza n. 24707 del 4/12/2015, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire se la chiamata in garanzia dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. dovesse qualificarsi come chiamata in garanzia propria o impropria (onde qualificare i poteri del chiamato in sede di impugnazione), dopo aver rifiutato il criterio della previsione normativa espressa cui ricondurre la figura della garanzia, hanno attribuito alla distinzione fra garanzia propria ed impropria un
significato meramente descrittivo, ritenendo sufficiente l’esistenza di una connessione meramente fattuale tra domanda principale e domanda di condanna proposta verso il terzo per poter discorrere di garanzia, con conseguenze applicative riverberantisi: a) sul piano della deroga di competenza, ex art. 32, estesa anche alla chiamata in garanzia c.d. impropria; b) in punto di estromissione del garantito, ex art. 108, resa possibile anche in quest’ultimo caso (sempre che il garantito avesse proposto verso il garante solo una chiamata per comunanza, essendo necessario – nell’ipotesi contraria di proposizione di domanda di condanna – la rinuncia alla stessa); c) rispetto al regime dell’impugnazione della sentenza, ricondotto alla disciplina delle cause inscindibili, ex art. 331, anche nel caso di proposizione di chiamata in garanzia c.d. impropria.
Per aversi tali effetti è, però, pur sempre necessaria l’esistenza, per l’appunto, (almeno) di una tale connessione puramente fattuale , tale da giustificare, sul piano funzionale, la pretesa del chiamante/garantito di riversare sul chiamato/garante la perdita economica subita a causa della esistenza o del concreto soddisfacimento del diritto di un terzo; connessione da doversi ricercare, sul piano strutturale, in una relazione di consequenzialità logico/giuridica e cronologica tra il diritto del terzo nei confronti del garantito ed il diritto di regresso del garantito verso il garante (cfr. Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, cit., Motivi della decisione, parr. 8.1 e 8.2).
2.3. Nella specie, è precisamente tale relazione di consequenzialità logico/giuridica e cronologica tra diritto del terzo verso il preteso garantito e diritto di quest’ultimo verso il preteso garante, chiamato in causa, a non potersi in alcun senso ravvisare.
Per effetto della vicenda sostanziale e processuale sopra descritta e che costituisce antefatto di quella qui in esame, il diritto del chiamante (NOME COGNOME) nei confronti del chiamato (RAGIONE_SOCIALE) ha origine totalmente diversa e autonoma da quello azionato,
con ricorso per d.i., da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME e nessuna incidenza può assumere sul primo l’accertamento in giudizio di quest’ultimo (ma, in ipotesi, neppure un suo accertamento negativo).
Tanto ciò è vero che il diritto del COGNOME verso RAGIONE_SOCIALE ha già avuto riconoscimento in giudizio e piena tutela con sentenza di condanna passata in giudicato.
2.4. Sotto questo profilo emerge peraltro, a monte, anche il difetto di interesse del chiamante alla chiamata in causa del preteso garantito.
Se, infatti, una tale chiamata sia da intendere come volta soltanto al fine di ottenere l’accertamento in giudizio dell’obbligo del chiamato di pagare la somma che gli viene chiesta in restituzione dal terzo e se anche lo scopo sia da ritenere quello di ottenere una pronuncia di condanna in tal senso, non potrebbe non rilevarsi l’assoluta mancanza di interesse, dal momento che una tale tutela, anche in forma di condanna, il COGNOME l’ha già ottenuta con sentenza passata in giudicato.
2.5. Ove poi il diverso intendimento (e il sotteso diverso interesse) del chiamante fosse quello di ottenere una condanna del chiamato a pagare quanto dovuto direttamente al terzo, alla stregua di un accollo liberatorio (ma in tal senso, va detto, non è offerta alcuna specifica indicazione in ricorso), non se ne potrebbero certamente ravvisare i presupposti.
Per effetto della descritta anteatta vicenda processuale RAGIONE_SOCIALE è risultata giudizialmente l’unica tenuta al pagamento della somma di euro 8.000,00 oltre accessori in favore del COGNOME; è stata, invece esclusa la sussistenza di un analogo obbligo, sia pure in via solidale, a carico di RAGIONE_SOCIALE
L’obbligo restitutorio di COGNOME nei confronti di quest’ultima nasce per l’appunto dalla riforma della sentenza che in primo grado aveva condannato al risarcimento anche RAGIONE_SOCIALE; tale riforma,
facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, imponeva di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza e a tale effetto è stata diretta fondatamente l’azione monitoria proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME.
Tale vicenda non può, però, in alcun modo interessare RAGIONE_SOCIALE, che quella prima decisione non aveva impugnato, né produrre effetto di sorta nei suoi confronti, se non quello di renderla unica obbligata nei confronti del COGNOME.
L’accertato carattere mono- e non plurisoggettivo dell’obbligazione risarcitoria esclude alcun legame o reciproco condizionamento tra le posizioni delle due società. Nessun obbligo, neppure in via di regresso, è configurabile nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e prima ancora nessuna relazione giuridicamente rilevante tra le due posizioni quali residuate all’esito dello sviluppo processuale di cui si è detto.
Una condanna diretta di RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE in tale contesto non avrebbe dunque potuto trovare alcuna giustificazione.
Il ricorso deve essere dunque rigettato .
Non avendo le intimate svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)