Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
Oggetto: compensi professionali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35242/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-CONTRORICORRENTE –
e
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Pescara, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTIRICORRENTI INCIDENTALIavverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’Aquila n. 671/2019, pubblicata in data 11.4.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. L’AVV_NOTAIO ha difeso in sede penale i dott. NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati del reato di omicidio colposo per responsabilità medica. Concluso il processo con sentenza irrevocabile di assoluzione, il difensore ha agito in via monitoria per il pagamento del compenso professionale.
Gli ingiunti hanno proposto separate opposizioni, contestando la domanda e chiamando in causa l’ RAGIONE_SOCIALE, per essere manlevati.
Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha respinto le opposizioni, condannando gli opponenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di causa e l’ RAGIONE_SOCIALE a rimborsare ai medici le somme dovute all’AVV_NOTAIO per effetto RAGIONE_SOCIALEa condanna e quanto da essi anticipato per il giudizio di opposizione.
Su appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di L’aquila .
Il giudice territoriale ha ritenuto ammissibile il gravame, affermando che l’ RAGIONE_SOCIALE, essendo tenuta al rimborso in forza del CCNL, era legittimata ad ottenere una riduzione del compenso spettante al difensore; ha negato che l’appellante avesse prestato acquiescenza alla pronuncia di primo grado per aver pagato le competenze richieste dall’AVV_NOTAIO per la difesa penale di altri coimputati e ha ridotto l’ammontare del compenso, ritenendo eccessiva la quadruplicazione applicata dal primo giudice; ha condannato l’ RAGIONE_SOCIALE a rimborsare quanto anticipato dai medici per la difesa nel giudizio penale e per la causa di opposizione, con esclusione RAGIONE_SOCIALEe sole somme poste a loro carico nei confronti del l’AVV_NOTAIO a titolo di spese processuali.
Con successiva ordinanza del 17.12.2019, la Corte d’appello ha corretto il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, estendendo la condanna al
pagamento dei compensi professionali, nella misura rideterminata in appello, anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE opponenti, disponendo la revoca dei decreti ingiuntivi e la restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme versate in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, infine rettificando la percentuale RAGIONE_SOCIALEe spese processuali compensate o poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso in quattro motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso e con ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso nonché controricorso in replica al ricorso incidentale dei dott. COGNOME e COGNOME.
AVV_NOTAIO ha notifica to controricorso in replica al ricorso incidentale e ricorso incidentale integrativo.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 81, 99, 101, 112, 345 c.p.c. e 2909 c.c., asserendo che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda formulata in appello da ll’ RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere la riduzione del compenso professionale , potendo l’ente richiedere esclusivamente la riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado relativamente alla regolazione dei rapporti con i medici, configurandosi un’ipotesi di garanzia impropria, ma non ad impugnare la sentenza relativamente ai capi concernenti il rapporto principale di debito.
Il motivo è infondato.
Le contestazioni mosse dall’ RAGIONE_SOCIALE riguardo alla congruità del compenso liquidato all’AVV_NOTAIO non costituivano esercizio di una domanda giudiziale preclusa in appello, ma una contestazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del credito veicolata mediante la formulazione d i un motivo di gravame del tutto ammissibile, data la relazione intercorrente tra il rapporto principale di debito e quello accessorio, intercorrente tra i medici e l’ RAGIONE_SOCIALE, che la stessa ricorrente riconduce ad un’ipotesi di garanzia impropria (Cass. 25707/2016).
Nel ritenere che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘8.6.2000 non configurasse un patto di manleva o un’obbligazione indennitaria, la Corte di merito ha inteso solo escludere che la garanzia comportasse un obbligo di anticipazione dei compensi del difensore, ma ribadendo la piena operatività RAGIONE_SOCIALEa garanzia stessa e l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di tenere indenni i medici per gli effetti RAGIONE_SOCIALEa condanna (manleva da attuare nelle forme del rimborso).
La sentenza appare, al riguardo, conforme ai principi espressi dalle S.U. (sentenza n. 24707/2015), dovendo ritenersi che l’ RAGIONE_SOCIALE fosse legittimata ad impugnare la decisione sul rapporto principale di debito e a porre in discussione la congruità RAGIONE_SOCIALEa liquidazione, rispondendo di tali oneri in virtù del rapporto di garanzia disciplinato dall’art. 25 del CCNL (sentenza pag. 15).
In caso di chiamata in causa in garanzia, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale sia quella di garanzia da costui proposta -può, difatti, attingere il rapporto principale e giova anche al soggetto garantito indipendentemente dalla qualificazione RAGIONE_SOCIALEa garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 32, 108 e 331 c.p.c. (Cass. 11724/2021; Cass. 5876/2018; Cass. s.u. 24707/2016).
Il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE 306, 359 e 2909 c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c..
Secondo la ricorrente, l’ RAGIONE_SOCIALE, avendo integralmente corrisposto le competenze RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per la difesa di altri due coimputati nel medesimo giudizio, aveva prestato acquiescenza anche alla liquidazione asseverata dal RAGIONE_SOCIALE, conforme alla parcella inoltrata ai dott. COGNOME e COGNOME e che il giudice di primo grado aveva ritenuto congrua, confermando i decreti ingiuntivi.
Il motivo è palesemente infondato.
L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 329 c.p.c., consiste nella manifestazione da parte del soccombente RAGIONE_SOCIALEa volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, tali non essendo, ad es., neppure lo spontaneo pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata in primo grado (Cass. 11769/2012; Cass. 21385/2012; Cass. 34539/2021).
Il pagamento dei compensi eseguito dall’ RAGIONE_SOCIALE era dunque irrilevante, riguardando soggetti che non erano parti in causa, e non era incompatibile con la volontà di impugnare la decisione a causa RAGIONE_SOCIALEa mera corrispondenza quantitativa RAGIONE_SOCIALE importi richiesti per i diversi coimputati.
Il terzo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma secondo, del D.M. 127/2004 e RAGIONE_SOCIALE artt. 2333 e 2697 c.c., per aver il giudice negato la maggiorazione del quadruplo del compenso tariffario, senza giustificare le soluzioni adottate e senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa particolare complessità e gravosità RAGIONE_SOCIALE‘impegno profuso dalla ricorrente.
Il motivo è infondato.
L a valutazione RAGIONE_SOCIALE‘importanza RAGIONE_SOCIALE‘impegno professionale attiene a profili rimessi alle valutazioni del giudice di merito (Cass. 1422/1973; Cass. 2401/1981; Cass. 17868/2020; Cass. 18045/2022; Cass. 12720/2021; Cass. 22248/2022).
Nel caso in esame, la Corte d’appello, senza affatto negare il pregio e la complessità RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale svolta, ha -con motivazione esente da vizi – ritenuto congrua la maggiorazione pari al doppio dei valori tariffari, reputando ingiustificato e non dovuto un aumento pari al quadruplo, spiegando che tale incremento non è mai automatico e che, nel caso concreto, non sussistevano profili di eccezionale complessità che giustificassero la liquidazione del l’importo tariffario incrementato con la massima maggiorazione consentita dal D.M. 127/2004.
Non sussiste neppure l’omesso esame di circostanze volte a giustificare la quadruplicazione dei compensi, avendo il giudice considerato le peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘opera svolta, l’impegno profuso e la complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni, avendo riconosciuto un importo pari al doppio del massimo tariffario.
Il primo motivo del ricorso integrativo proposto dall’AVV_NOTAIO denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 287 c.p.c. , sostenendo che, nel disporre la correzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la Corte d’appello ne abbia alterato il contenuto prescrittivo.
Il motivo è in parte inammissibile e, per il resto, infondato.
Premessa la tempestività del ricorso, notificato in data 20.1.2020, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di correzione adottata il 19.12.2019 , deve porsi in rilievo che la ricorrente, in luogo di impugnare la decisione RAGIONE_SOCIALEe parti corrette, ha riproposto le medesime contestazioni già sollevate con il primo ricorso, traendo argomenti dall ‘ordinanza ex
art. 287 c.p.c. per reiterare l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello .
Il ricorso non attinge statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza non precedentemente censurate rispetto alle quali l’interesse ad impugnare sia sorto solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa correzione, ma si limita, al riguardo , a proporre le contestazioni già oggetto RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso in cassazione, che pertanto vanno dichiarate inammissibili.
E’ utile ricordare che il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale RAGIONE_SOCIALEa decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se il giudice abbia violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio (Cass. s.u. 5164/2004; Cass. 16205/2013; Cass. 5733/2019; Cass. 20309/2019).
Per ciò che invece concerne la domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme pagate in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, accolta con l’ordinanza di correzione, la decisione sul punto è, per identità di situazioni, conforme all’insegnamento propenso ad ammettere l’utilizzazione del procedimento di correzione RAGIONE_SOCIALE errori materiali qualora il giudice del gravame, riformando la sentenza appellata, ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di
ordinare la restituzione, atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente “accede” al “decisum” complessivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, senza assumere una propria autonomia formale, collegandosi l’omissione ad una mera disattenzione (Cass. 2819/2016; Cass. 17664/2019; Cass. 4251/2020; Cass. 704/2022; Cass. 1241/2022; Cass. 15075/2023; Cass. 27671/2023; Cass. 35093/2023.).
L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c..
La Corte di merito avrebbe erroneamente dichiarato assorbito l’appello incidentale con cui era stata affermata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di rimborso, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, anche RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di opposizione poste a carico del COGNOME e COGNOME nei rapporti con l’AVV_NOTAIO, ritenendo la questione superata dal parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale. Sostengono i ricorrenti che tale appello non era stato accolto, ma respinto, mancando i presupposti del dichiarato assorbimento, e che la Corte di merito non avrebbe comunque pronunciato sul rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del decreto ingiuntivo e RAGIONE_SOCIALE interessi, né riguardo alle spese del provvedimento di correzione e sulla richiesta di condanna RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
Il motivo è infondato.
5.1. Deve in primis respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sebbene tardivo, dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa RAGIONE_SOCIALEa controparte volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio
RAGIONE_SOCIALEa parità RAGIONE_SOCIALEe armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. s.u. 24267/2007; Cass. 13651/2018; Cass. 18415/2018; Cass. 14094/2020).
Nel merito deve osservarsi che la Corte, nel disciplinare le spese di difesa, ha distinto, riguardo ai medici, quelle sostenute dagli assistiti nel giudizio penale, le spese processuali del giudizio di opposizione anticipate dai dott.ri COGNOME e COGNOME e quelle poste a carico RAGIONE_SOCIALE opponenti nei rapporti con l’AVV_NOTAIO, regolat e dal principio di soccombenza.
Le prime due sono state ammesse al rimborso poiché ricomprese nella previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 comma secondo, CCNL o pertinenti al rapporto di garanzia; la domanda di rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese spettanti all’AVV_NOTAIO per il giudizio di opposizione, implicitamente comprensive anche di quelle del monitorio, gravanti sui medici per effetto RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, è stata respinta, accogliendosi solo parzialmente il secondo motivo di appello RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE.
Era implicito nella pronuncia anche il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di estendere il rimborso ad ogni ulteriore spesa del giudizio civile spettante all’AVV_NOTAIO, come pure il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, dato il parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, incompatibile con la condanna ex art. 96 c.p.c., essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ‘ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica
argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia (Cass. 24155/2017; Cass. 29191/2017; Cass. 18491/2018; Cass. 20718/2018; Cass. 15255/2019; Cass. 2151/2021; Cass. 15015/2023; Cass. 32572/2023).
Nulla è stato disposto, né era dovuto a titolo di spese del procedimento di correzione (Cass. 26566/2023; Cass. 12184/2020): l’omissione di pronuncia su tali questioni è irrilevante e la contestata violazione è, perciò, insussistente.
In conclusione, sono respinti entrambi i ricorsi.
Le spese processuali sono integralmente compensate nei rapporti tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME in ragione del rigetto dei ricorsi principale ed incidentale; le spese che competono all’RAGIONE_SOCIALE sono a carico solidale RAGIONE_SOCIALEe parti, co me liquidate in dispositivo .
Si dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali al pagamento in solido RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che si liquidano in € . 200,00 per esborsi ed € . 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali in misura del 15%;
dispone la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese di lite tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali;
Dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda