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Garanzia gravi difetti: turbina eolica è immobile?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1252/2025, ha stabilito che un impianto eolico, essendo ancorato al suolo e destinato a lunga durata, rientra nella categoria degli immobili ai fini della garanzia gravi difetti ex art. 1669 c.c. Il crollo della navicella, causato da un errore di assemblaggio, è stato qualificato come grave difetto, ma l’azione di risarcimento è stata respinta per prescrizione, in quanto avviata oltre un anno dalla denuncia.

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Pubblicato il 16 settembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Garanzia Gravi Difetti: La Cassazione Equipara l’Impianto Eolico a un Immobile

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande attualità e rilevanza tecnica: l’applicabilità della garanzia gravi difetti, prevista dall’art. 1669 del Codice Civile per gli edifici e altri immobili di lunga durata, a un impianto eolico. La pronuncia chiarisce quando un’opera complessa come un aerogeneratore può essere assimilata a un bene immobile e quali vizi costruttivi rientrano in questa speciale tutela, con importanti conseguenze sui termini di prescrizione.

I Fatti del Caso: Il Crollo dell’Aerogeneratore

Una società committente aveva stipulato un contratto per la fornitura e l’installazione di un aerogeneratore. Alcuni anni dopo la consegna, la navicella e le pale della turbina crollavano al suolo a causa della rottura delle viti di fissaggio. La società committente agiva quindi in giudizio contro l’impresa appaltatrice per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non.

L’indagine tecnica rivelava che la causa del crollo era un “errato serraggio in fase di assemblaggio della macchina in officina di produzione”. Si trattava, quindi, non di un difetto di progettazione o di fabbricazione dei singoli componenti, ma di un errore umano avvenuto durante il montaggio.

Il Percorso Giudiziario e la questione sulla Garanzia Gravi Difetti

Il giudizio ha attraversato due gradi di merito prima di giungere in Cassazione. La Corte d’Appello aveva correttamente qualificato il contratto come appalto e non come vendita, ma aveva ritenuto l’azione prescritta. Secondo i giudici di secondo grado, il vizio rientrava nella nozione di “grave difetto” di cui all’art. 1669 c.c., che prevede un termine di prescrizione di un anno dalla denuncia. Poiché l’azione legale era stata avviata oltre questo termine, la domanda risarcitoria veniva rigettata.

La società committente ricorreva in Cassazione, sostenendo che il difetto dovesse essere inquadrato nella garanzia ordinaria per i vizi dell’opera (art. 1667 c.c.), con un termine di prescrizione biennale, e non nella disciplina speciale per la rovina degli immobili.

Le Motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello e fornendo importanti chiarimenti sull’interpretazione della garanzia gravi difetti in contesti tecnologicamente avanzati.

Un Impianto Eolico è un “Immobile” ai Fini della Garanzia?

Il punto centrale della decisione è stata la qualificazione giuridica dell’aerogeneratore. La Corte ha stabilito che, ai fini dell’art. 1669 c.c., la nozione di “immobile destinato a lunga durata” non si limita agli edifici tradizionali. Comprende qualsiasi costruzione che, pur non essendo incorporata nel suolo, sia saldamente ancorata ad esso e destinata per sua natura a una lunga vita utile.

Un impianto eolico, con la sua torre, fondazioni, rotore e navicella, costituisce un “unicum impiantistico” funzionalmente essenziale, caratterizzato da stabilità, solidità e immobilizzazione al suolo. Pertanto, è a tutti gli effetti assimilabile a un immobile e soggetto alla speciale garanzia decennale per gravi difetti.

L’Errore di Montaggio come “Grave Difetto”

La Cassazione ha poi affrontato la natura del vizio. Anche se l’origine del problema era un errore umano nell’assemblaggio e non un difetto intrinseco dei materiali, le sue conseguenze sono state devastanti. Il crollo della navicella ha compromesso la funzionalità essenziale dell’intero impianto, rendendolo inutilizzabile. Un difetto è considerato “grave” quando incide negativamente, in modo considerevole e duraturo, sulla funzionalità e sul godimento dell’opera. Il distacco di una componente essenziale come la navicella rientra pienamente in questa categoria, anche se la torre di sostegno è rimasta in piedi.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale estensivo, che applica la tutela rafforzata dell’art. 1669 c.c. a opere moderne e complesse come gli impianti eolici. Questo offre una maggiore protezione ai committenti, ma impone anche una rigorosa attenzione ai termini di prescrizione. La decisione chiarisce che l’azione per gravi difetti deve essere esercitata entro un anno dalla denuncia del vizio. Nel caso di specie, pur avendo correttamente identificato la natura del difetto, il committente ha agito troppo tardi, vedendo così respinta la propria richiesta di risarcimento. La pronuncia sottolinea l’importanza della tempestività nell’azione legale, anche a fronte di difetti costruttivi di notevole entità.

Un impianto eolico può essere considerato un ‘immobile’ ai fini della garanzia per gravi difetti (art. 1669 c.c.)?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che un aerogeneratore, in quanto opera saldamente ancorata al suolo e destinata per sua natura a lunga durata, è assimilabile a un immobile ai fini dell’applicazione della garanzia per gravi difetti costruttivi.

Un errore di assemblaggio in fabbrica può essere qualificato come ‘grave difetto’ ai sensi dell’art. 1669 c.c.?
Sì. Anche un vizio di assemblaggio, come l’errato serraggio di viti, può essere qualificato come ‘grave difetto’ se incide su una componente essenziale dell’opera e ne compromette in modo significativo e duraturo la funzionalità, come nel caso del crollo della navicella di una turbina eolica.

Qual è il termine di prescrizione per l’azione di risarcimento per gravi difetti secondo l’art. 1669 c.c.?
L’azione di risarcimento per gravi difetti si prescrive in un anno dalla denuncia. La denuncia dei vizi deve essere fatta entro un anno dalla loro scoperta.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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