Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29599 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29599 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9641/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA)
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE
– intimato
–
avverso il decreto del Tribunale di Busto Arsizio in R.G. n. 922/2020 depositato il 10/2/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ammetteva al passivo della procedura il credito di complessivi € 120.077,54 vantato da RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo, per brevità, RAGIONE_SOCIALE), per conto di Banca del Mezzogiorno -Mediocredito Centrale (di seguito, per brevità, MCC), quale somma iscritta a ruolo in conseguenza del pagamento effettuato a seguito dell’escussione della RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE aveva prestato in qualità di ente gestore del fondo di RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ragione del fatto che l’importo residuo era già stato insinuato per l’intero da Ubi Banca.
Il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l’opposizione presentata ex artt. 98 e 99 l. fall. da RAGIONE_SOCIALE, con decreto pubblicato in data 10 febbraio 2021.
Ricordava, in particolare, che l’art. 61, comma 2, l. fall. stabilisce che ‘il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia soddisfatto integralmente’, norma che trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’apertu ra della procedura concorsuale ha l’effetto inevitabile di cristallizzare le masse attive e passive a favore dei creditori concorsuali per garantire il rispetto della par condicio creditorum, con la conseguenza che eventuali vicende estintive dei crediti cristallizzati non possono sottrarsi alle regole del concorso.
Evidenziava che l’art. 61, comma 2, l. fall. trovava applicazione tanto alla fattispecie del regresso quanto a quella della surrogazione, sottolineando che la loro ammissibilità era condizionata al fatto che l’adempimento risultasse integrale ex parte creditoris , cioè idoneo ad estinguere la pretesa che il creditore comune aveva insinuato al passivo del fallimento, indipendentemente dal fatto che, attraverso il pagamento, il coobbligato avesse totalmente assolto la propria obbligazione.
Riteneva che NOME avesse svolto istanza di ammissione al passivo con l’intenzione di surrogarsi parzialmente nella posizione creditoria di Ubi Banca, non potendosi di certo prefigurare una sorta di ammissione aggiuntiva di NOME rispetto ai crediti in precedenza insinuati dalla banca, insinuazione ulteriore che avrebbe avuto l’effetto di condurre a un’ingiustificata duplicazione del credito.
Giudicava che RAGIONE_SOCIALE non potesse essere sostituita al creditore originario, dato che MCC aveva estinto solo parte del credito azionato e regolarmente insinuato al passivo.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo
decreto prospettando due motivi di doglianza.
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 d. lgs. 123/1998, 1203 cod. civ., 61 e 62 l. fall. e 24, comma 33, l. 449/1997: il credito azionato dall’ag ente di riscossione non rappresenta -sostiene parte ricorrente – un duplicato di quanto eventualmente la banca finanziatrice abbia fatto valere insinuandosi al passivo, ma ha natura autonoma, in quanto sorge al momento dell’escussione della RAGIONE_SOCIALE nei confronti di MCC; l’escussione determina l’estinzione del credito vantato dalla banca finanziatrice, cosicché , ove quest’ultima non abbia provveduto a presentare una dichiarazione volta a ridurre l’ammontare del proprio credito ammesso per la parte estinta, è onere della curatela rettificare lo stato passivo.
MCC non è un coobbligato solidale del debitore, ma si accolla, per legge, il pagamento della concessione di un beneficio alla società in bonis e si surroga per legge, in via privilegiata, nella posizione della banca finanziatrice, che deve decurtare il credito ammesso.
Il motivo è fondato nei termini che si vanno a illustrare.
5.1 Si evince dal provvedimento impugnato che Ubi Banca aveva erogato a RAGIONE_SOCIALE tre finanziamenti garantiti per l’80% da RAGIONE_SOCIALE, quale ente gestore del fondo di RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE, e che Ubi Banca, a seguito del parziale inadempimento da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’obbligazione di restituzione del finanziamento e della dichiarazione di fallimento di quest’ultima, aveva escusso la RAGIONE_SOCIALE prestata da RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva versato all’istituto di credito la som ma di € 115.972,73.
MCC, dopo aver estinto il credito garantito di BCC, si era surrogata a mente dell’ art. 1203 cod. civ. nei diritti del creditore per le somme erogate per effetto dell’escussione della RAGIONE_SOCIALE, insinuandosi al passivo della società fallita a seguito di iscrizione esattoriale ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998.
5.2 Il quadro normativo a cui occorre fare riferimento per la soluzione della questione posta dal mezzo in esame è costituito dalle seguenti norme.
L’art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha previsto il finanziamento pubblico di un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE presso il Mediocredito Centrale Spa « allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ».
L’art. 2 del Decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE Attività Produttive del 20 giugno 2005 (in G.U. n.152 del 2/7/2005) ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del RAGIONE_SOCIALE nel senso che:
la « RAGIONE_SOCIALE diretta è concessa » alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1);
« la RAGIONE_SOCIALE è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la RAGIONE_SOCIALE diretta copre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importo dell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » (comma 2);
« la RAGIONE_SOCIALE è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione » (comma 3);
« in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale.
Ai sensi dell’art. 1203 del codice civile, nell’effettuare il pagamento, il RAGIONE_SOCIALE acquisisce il diritto a rivalersi sulle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedure di recupero del credito per conto del RAGIONE_SOCIALE di gestione si applica, così come previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 » (comma 4).
L’art. 9 d. lgs. 123/1998 stabilisce, infine, che « nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto » (comma 4); « per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di restituzione, nonché RAGIONE_SOCIALE somme a titolo di rivalutazione e interessi e RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni » (comma 5).
5.3 Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la RAGIONE_SOCIALE diretta è concessa dal RAGIONE_SOCIALE alla banca o al soggetto finanziatore in
misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l’erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il RAGIONE_SOCIALE non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 e ss. cod. civ.; in caso di inadempimento RAGIONE_SOCIALE P.M.I. il soggetto finanziatore può rivalersi sul RAGIONE_SOCIALE per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale, e il RAGIONE_SOCIALE, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 cod. civ. (cfr. Cass. 261/2022), anche accedendo al concorso, in caso di fallimento.
Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998 assiste anche il credito del gestore del RAGIONE_SOCIALE che abbia subito l’escussione della RAGIONE_SOCIALE da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass. 3025/2021).
5.4 Dunque, l ‘elemento caratterizzante dell’intervento del fondo sta nella natura pubblicistica della RAGIONE_SOCIALE, prestata con funzione di sostegno alle RAGIONE_SOCIALE, e nell’oggetto della stessa, che non è l’adempimento di un’obbligazione altrui, ma il credito della banca e i l suo recupero (in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 100, l. 662/1996, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE intende « assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE »), struttura a cui consegue l’estraneità del fondo rispetto al rapporto esistente fra banca creditrice e PMI debitrice.
Allora, NOME, quale gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, non è affatto coobbligato solidale ex artt. 1292 e ss. cod. civ. con il debitore
principale fallito, in quanto, secondo la disciplina propria di questa tipologia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo RAGIONE_SOCIALE attività produttive, non ha garantito quest’ultimo, ma il soggetto finanziatore; di conseguenza, contrariamente a quanto erroneamente assunto dal tribunale, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame l’art. 61, comma 2, l. fall. e il principio richiamato all’interno del decreto impugnato (Cass. 3216/2012) è un fuor d’opera rispetto alla fattispecie presa in es ame.
Ne discende che nessun limite può porsi all’esercizio del diritto di surroga legale previsto dalla normativa appena ricordata e che è priva di diretta incidenza la circostanza che il soggetto finanziatore non sia stato soddisfatto dal RAGIONE_SOCIALE in misura corrispondente all’intero debito del fallito, risultando il RAGIONE_SOCIALE estraneo a detto rapporto (cfr. in fattispecie diversa, ma con evidente assimilabilità, Cass. 6708/2021).
Nemmeno può imputarsi al RAGIONE_SOCIALE l’adempimento solo parziale dell’obbligazione del debitore fallito, perché il RAGIONE_SOCIALE assiste l’investimento con una RAGIONE_SOCIALE diretta che copre (non integralmente, ma) in misura variabile tra il 60% e l’80% l’importo dell’esposizione del soggetto finanziatore richiedente nei confronti della P.M.I. e nella medesima misura assolve integralmente la propria obbligazione di RAGIONE_SOCIALE in favore del soggetto finanziatore, in caso di inadempimento della P.M.I., senza che rilevi l’eventua le residua obbligazione rimasta insoddisfatta di quest’ultima.
5.5 Rimane di conseguenza assorbito il secondo motivo di ricorso (con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa considerazione del fatto che l’insinuazione al passivo di RAGIONE_SOCIALE non costituisce una duplicazione del credito).
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio, il quale, nel procedere a nuovo esame
della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 14 ottobre 2025.
Il Presidente