Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 5315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 5315 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20676/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, QUESTURA RAGUSA, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
-ricorrenti- contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocata COGNOME NOME
-controricorrente-
Avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CATANIA RG n. 10795/2023 depositato l’8/10/2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALEa Sostituta Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Renzis, i quali hanno chiesto: sui primi tre motivi di ricorso, previa dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa illegittimità RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale; di dichiarare, in ordine ai motivi dal quarto al settimo, che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente. Uditi l’avvocato RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME COGNOME e l’avvocata AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catania ha pronunciato decreto con il quale non è stato convalidato il provvedimento di trattenimento emesso il giorno 6 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO nei confronti di NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA entrato nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato in data 3 ottobre 2023 dalla frontiera di Lampedusa.
Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero è stato disposto in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 -bis del d.lgs. n. 142 del 2015, inserito dal d.l n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, non avendo il richiedente consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, né prestato idonea garanzia finanziaria, nell’importo e secondo le modalità individuati con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘interno 14 settembre 2023.
Il RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e ‘ove occorra’ il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO hanno proposto ricorso articolato in sette motivi, formulando istanza preliminare di rimessione alle Sezioni Unite.
La Prima Presidente, rilevato che il ricorso presenta una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte pronunci a sezioni unite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 374, comma 2, c.p.c.
L’intimato, indicato in epigrafe, ha depositato controricorso, affermando che il ricorso non merita accoglimento e che ‘devono
essere accolti gli ulteriori nuovi motivi del ricorso incidentale’, e comunque concludendo nel senso di ‘accogliere i motivi del controricorso …, rigettare il ricorso del AVV_NOTAIO, confermare l’ordinanza di non convalida emessa dal Tribunale Ordinario di Catania’.
Ha depositato memoria il Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
In data 8 febbraio 2024 sono state pubblicate le ordinanze interlocutorie n. 3562 e n. 3563, con le quali è stata sollevata questione pregiudiziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 267 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, la cui decisione assume rilievo dirimente anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sul ricorso in esame, sicché appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALEa causa.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite