Garanzia Finanziaria per Immigrazione: la Cassazione Sospende il Giudizio in Attesa della Corte UE
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata su un caso delicato riguardante la garanzia finanziaria immigrazione, sollevando importanti dubbi sulla sua compatibilità con il diritto europeo. Con un’ordinanza interlocutoria, i giudici supremi hanno deciso di attendere una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea prima di pronunciarsi sul ricorso del Ministero dell’Interno, mettendo in pausa una questione che tocca i diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dal Ministero dell’Interno e dalla Questura competente contro la decisione del Tribunale di Catania. Il Tribunale aveva rifiutato di convalidare il trattenimento di un cittadino straniero, proveniente da un Paese considerato di origine “sicuro”, entrato irregolarmente nel territorio nazionale. La normativa italiana prevede, come misura alternativa al trattenimento per chi non consegna il passaporto, la prestazione di una garanzia finanziaria. Il caso in esame verteva proprio sulla legittimità e applicabilità di questa misura.
La Questione Giuridica: Garanzia Finanziaria e Diritto UE
Il cuore del problema risiede nella natura della garanzia finanziaria immigrazione come disciplinata dall’art. 6-bis del d.lgs. n. 142/2015. La legge italiana stabilisce un importo fisso (per il 2023 pari a 4.938,00 euro), da versare individualmente tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Questo sistema, tuttavia, è stato messo in discussione per la sua rigidità.
La Corte di Cassazione ha infatti già sollevato, in altri procedimenti, una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, chiedendo se tale meccanismo sia compatibile con gli articoli 8 e 9 della Direttiva Europea 2013/33/UE sull’accoglienza dei richiedenti asilo. I dubbi principali sono:
Mancanza di Individualizzazione
La norma prevede un importo fisso, uguale per tutti, senza permettere al giudice di adattarlo alla situazione economica e personale del richiedente.
Ostacolo all’Accesso
Un importo così elevato e le modalità di versamento richieste possono rappresentare un ostacolo insormontabile per chi non dispone di risorse adeguate, rendendo la misura alternativa al trattenimento puramente teorica.
Esclusione di Terzi
La legge non sembra consentire che la garanzia sia prestata da terzi, come familiari o enti solidali, limitando ulteriormente le possibilità per il richiedente.
La Decisione della Corte di Cassazione
Data la pendenza di questa questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia Europea e la sua palese rilevanza per il caso in esame, le Sezioni Unite hanno ritenuto necessario sospendere il procedimento. Con un’ordinanza interlocutoria, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa che i giudici europei si pronuncino e forniscano l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è prettamente processuale e di buon senso giuridico. Proseguire con il giudizio senza attendere la pronuncia della Corte di Giustizia rischierebbe di portare a una decisione in contrasto con il diritto europeo. La questione fondamentale è se una normativa nazionale possa imporre, come alternativa alla privazione della libertà personale, una condizione economica fissa che non tiene conto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e valutazione caso per caso, sanciti dalla normativa europea. La direttiva UE mira a garantire che le misure alternative alla detenzione siano effettivamente accessibili, non un mero miraggio per chi si trova in una condizione di vulnerabilità economica. La rigidità del sistema italiano, secondo i dubbi sollevati, potrebbe vanificare questo obiettivo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur non decidendo nel merito, ha un’importanza strategica. Conferma che la questione della garanzia finanziaria immigrazione è un nodo cruciale nel bilanciamento tra le esigenze di controllo dei flussi migratori e la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo. La futura sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea avrà un impatto determinante non solo sulla legislazione italiana, ma potrebbe definire standard più chiari per tutti gli Stati membri riguardo le condizioni che possono essere imposte come alternativa alla detenzione. Si attende quindi una decisione che chiarisca fino a che punto uno Stato possa utilizzare strumenti economici senza che questi si trasformino in una barriera discriminatoria all’accesso ai diritti.
Perché la Corte di Cassazione ha sospeso il procedimento?
La Corte ha sospeso il procedimento perché la decisione sul caso dipende dall’interpretazione di norme del diritto dell’Unione Europea, su cui è già stata interpellata la Corte di Giustizia dell’UE. Attendere questa pronuncia evita il rischio di emettere una sentenza in contrasto con il diritto europeo.
Qual è il problema principale della garanzia finanziaria prevista dalla legge italiana?
Il problema principale è la sua rigidità: l’importo è fisso e non può essere adattato alla situazione economica individuale del richiedente asilo. Questo la rende una misura potenzialmente inaccessibile per le persone senza adeguate risorse, vanificando il suo scopo di alternativa effettiva alla detenzione.
Cosa viene contestato alla normativa italiana rispetto al diritto europeo?
Si contesta la possibile violazione dei principi di proporzionalità e di efficacia sanciti dalla direttiva europea 2013/33/UE. Una misura alternativa al trattenimento deve essere concretamente fruibile. Imponendo una somma fissa e non consentendo l’intervento di terzi, la legge italiana rischia di rendere la garanzia una formalità irraggiungibile, in contrasto con lo spirito della normativa europea sull’accoglienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 5318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 5318 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20670-2023 proposto da:
QUESTURA RAGUSA, MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA R.G. n. 10799/2023, depositato il 08/10/2023.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del l’AVV_NOTAIO e della Sostituta Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, i quali hanno chiesto: sui primi tre
Oggetto
IMMIGRAZIONE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
PU
motivi di ricorso, previa dichiarazione della illegittimità della disapplicazione dell’art. 6 -bis del d.lgs. n. 142 del 2015, di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento alla garanzia patrimoniale; sui motivi dal 4 al 7 dichiarare che la procedura accelerata è stata svolta legittimamente. Udito l’avvocato dello Stato NOME COGNOME.
Rilevato che:
è impugnato per cassazione, sulla base di sette motivi, il provvedimento col quale il tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142/2015 nei confronti dello straniero indicato in epigrafe, tunisino e proveniente da un Paese considerato tra quelli di origine ‘sicuri’, entrato nel territorio dello Stato a ottobre 2023 dalla frontiera di Lampedusa;
l’intimato non ha depositato controricorso.
Considerato che:
questa Corte, con ordinanze n. 3563-24 e 3562-24, ha sollevato questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del TFUE in ordine al profilo ‘se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell’importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare,
così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo’;
la questione rileva anche nel presente giudizio, sicché è necessario attendere la decisione della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale.
p.q.m.
La Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili,