Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5413 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30065/2019 R.G. proposto da: COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOMEricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE (P.P_IVA, con sede legale in Napoli, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
Controricorrente ricorrente incidentale- contro
FALLIMENTO IMPRESA NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore
intimato
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME controricorrente ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3855/2019 depositata il 11/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.- Il Comune di Agerola ha chiesto e ottenuto nel 2012 decreto ingiuntivo di pagamento deducendo il diritto alla escussione della polizza fideiussoria stipulata dalla società NOME COGNOME a garanzia degli obblighi assunti in relazione al contratto d’appalto n. 8 del 2008 intercorso tra l’ ATI di cui la NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE era capogruppo e il Comune. Il contratto riguardava i lavori di riqualificazione e adeguamento del palasport comunale e ne era intervenuta la risoluzione.
2.- Il garante (società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione che è stata respinta dal Tribunale. La società assicurativa ha proposto appello, accolto dalla Corte d’appello di Napoli che ha revocato il decreto ingiuntivo e ordinato al Comune la restituzione della somma, per estinzione della garanzia non essendo intervenuta nel termine di legge di sei mesi, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e l’inventario dei materiali quale adempimento equivalente al collaudo (parziale).
3.- Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandosi tre motivi. La società di assicurazione, costituendosi ha proposto ricorso incidentale condizionato. Nessuno si è costituito per il fallimento dell’impresa RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie.
RITENUTO CHE
4.- Con il primo motivo del ricorso incidentale il Comune lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di
diritto in relazione agli articoli 192, 101 e 121 del DPR n. 554 del 1999 nonché violazione dell’articolo 37 del DM del 19 aprile 2000 nr. 145 recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici. Deduce che ha errato la Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto estinta la garanzia fideiussoria per il decorso del termine del semestrale perentorio per l’ultimazione del collaudo. Invoca i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e segnatamente da Cass. 11189/18 e 25674/15, secondo i quali il collaudo parziale può essere impedito anche dalla condotta inadempiente dell’appaltatore; deduce che il collaudo non può essere equiparato alla verifica dello stato di consistenza dei lavori ed è arbitraria l’equiparazione che ne ha fatto il giudice d’appello
5.- Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta ex art 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di fatto decisivo. La parte ricorrente deduce che la stessa società assicuratrice nell’atto di appello riferisce di uno stato finale dei lavori compiuto in data 21 luglio 2006; deduce inoltre che nella relazione di CTU disposta in altra causa e prodotta in giudizio dalla società assicuratrice vengono descritti i verbali di consistenza dei lavori, completati il 4/4/2006 nei termini di legge. La parte osserva che diversamente da quanto predicato dalla Corte territoriale risulta provato per via documentale che la redazione dello stato di consistenza è stata regolarmente eseguita.
6.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1936 – 1957 c.c. La parte lamenta che sia stato disposto l’ordine di restituzione delle somme nonostante che in presenza di contratto autonomo di garanzia -così qualificato il contratto in primo grado e costituente giudicato interno -non sia ammessa l’azione di ripetizione da parte del garante, potendosi esperire solo il regresso nei confronti del debitore.
7. Ciò premesso il Collegio osserva che la Corte d’appello si è attenuta ad un principio di diritto già affermato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7292/2012; Cass. n. 22950/2017) ed anche di recente ribadito, secondo il quale in tema di appalto di opere pubbliche, in caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore, quando i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati almeno parzialmente eseguiti e l’interesse creditorio sia stato, almeno in parte, soddisfatto, l’ente pubblico appaltante è tenuto ad emettere il certificato di collaudo sia pure parziale, ossia limitato alla parte dei lavori eseguiti, pena l’estinzione della polizza fideiussoria, dovendosi evitare che il garante resti vincolato ad libitum, in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale (Cass. n. 33858/2023).
Tuttavia, come rilevato di recente da Cass. n. 2574/2025 a tale orientamento se ne affianca un altro, secondo il quale l’obbligo di procedere a tempestivo collaudo viene meno nel caso di una condotta o di un evento riferibile all’impresa e tale da impedire od ostacolare specificamente lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine previsto dalla legge: evento che può anche consistere in una condotta gravemente inadempiente (come ad es. l’interruzione ingiustificata dei lavori), tale da indurre la stazione appaltante a porre fine al rapporto contrattuale mediante l’attivazione dei poteri ufficiosi di risoluzione anticipata del rapporto, e quindi da rendere impossibile il completamento delle opere, con la conseguenza che queste ultime non possono essere per definizione, oggetto di collaudo nel termine di legge (Cass. n.11189/2018 e Cass. n. 25674/2015).
Tale ultimo indirizzo è stato preferito dal Collegio che ha reso la suddetta ordinanza n. 2574/2025 rilevando che se si esamina il testo degli artt. 119 e 121 del d.P.R. nr. 554/1999 si può
agevolmente notare che, in caso di risoluzione del contratto a seguito di inadempimento dell’appaltatore, l’unico obbligo a carico della stazione appaltante è quello di disporre (tramite il Responsabile del procedimento) con preavviso di (almeno) venti giorni ‘la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori’. In conclusione, secondo questo ultimo arresto, il dato testuale della legge porta a ritenere che in presenza di risoluzione contrattuale per inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante non sia tenuta a procedere al collaudo.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la questione abbia rilevanza nomofilattica e pertanto si rende necessaria la trattazione in pubblica udienza
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile Così deciso in Roma, il 06/02/2025.