SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 358 2026 – N. R.G. 00001198 2022 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE II CIVILE
R.G. 1198/2022
Composta dai Magistrati:
NOME AVV_NOTAIOssa NOME Presidente rel.
Rivello AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Firrao AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1198/2022 R.G. promossa da:
nato a Savigliano (CN) il DATA_NASCITA, titolare dell”RAGIONE_SOCIALE, corrente in Savigliano INDIRIZZO), INDIRIZZO, Partita IVA n. , elettivamente domiciliato in Torino, INDIRIZZO, nello studio degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura a margine dell’atto di citazione per il giudizio di primo grado P.
– APPELLANTE –
CONTRO
titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, con sede in Lagnasco
(CN), INDIRIZZO, partita IVA n. , nato a Saluzzo (CN) il DATA_NASCITA, , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, INDIRIZZO P.
– APPELLATO – e con
partita IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra con sede in PiacenzaINDIRIZZO, elettivamente domiciliata in PiacenzaINDIRIZZO, nello studio degli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di risposta nel giudizio di primo grado P.
– TERZA CHIAMATA APPELLATA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D’APPELLO
Con atto di citazione notificato in data 19 settembre 2022 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 203/2022, emessa in data 14 febbraio 2022 dal Tribunale di Cuneo, depositata in data 25 febbraio 2022, in composizione monocratica, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
rigetta l’azione proposta da nei confronti di quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE; per l’effetto:
dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE nei confronti di
condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 545,00 per esborsi ed € 3.284,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 3.284,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all’art. 347 c.p.c.
All’esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino
= In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 203/2022
In via istruttoria:
= Previa ammissione della consulenza tecnica d’ufficio indicata alle pagine 8 e 9 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, C.p.c. del 15.03.2019, depositata nel primo grado di giudizio e dei capi di prova per interrogatorio e testi in tale atto dedotti e non ammessi dal primo COGNOME.
Nel merito:
In via principale:
= Riformare la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 203//2022, dichiarando tenuto e condannando l’appellato quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, di corrente in INDIRIZZO, a risarcire all’attore i danni dallo stesso subiti, conseguenti ai difetti del prodotto alienatogli, nella misura di euro 49.409,00, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo:
= Conseguentemente dichiarare tenuti e condannare gli appellati a rimborsare a quanto dallo stesso loro versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
In subordine:
= Riformare la sentenza impugnata in punto condanna dell’attore in primo grado al rimborso delle spese legali della terza chiamata.
= Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte Appellata :
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l’Ecc.ma
Corte d’Appello adita
in via principale: respingersi l’appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 203/2022 pronunciata dal Tribunale di Cuneo il 14.04.2022 ed in ogni caso ogni domanda attorea e, per l’effetto, confermarsi integralmente la stessa;
in via subordinata nella remota e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, previa valutazione del comportamento dell’attore ex art. 1227 comma 2 c.c., condannare la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a tenere il sig.
, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, manlevato ed indenne per qualsivoglia importo lo stesso fosse condannato a pagare all’attore.
con il pieno favore delle spese e competenze di entrambi i gradi.
Per parte Appellata
‘Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis rejectis, rigettare l’appello proposto confermando integralmente la sentenza impugnata per i motivi svolti.
In ogni caso respingere le domande tutte, ex adverso avanzate siccome infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari’
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL PROCESSO DI PRIMO GRADO
in qualità di titolare della ‘RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione del 15 febbraio 2018, ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Cuneo in qualità di titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, esponendo di aver da questi acquistato nell’anno 2008 dei pali in legno di pino – nonché altra attrezzatura per i quali la venditrice gli avrebbe fornito una garanzia di 15 anni ‘contro fenomeni di marcescenza e/o azione di degradamento da parte di funghi o batteri’ e di aver conseguentemente realizzato con tale materiale la struttura antigrandine a protezione di un frutteto sui suoi fondi in Savigliano, consistente in 34 filari di mele ‘Jeromine’ e 400 piante ‘Granny Smith’. Nell’anno 2015, dei complessivi 628 pali in legno, il si vedeva costretto a doverne sostituire 120 poiché presentavano evidenti segni di marcescenza e dunque risultavano inadatti a svolgere la funzione di sostegno cui erano destinati; detta sostituzione veniva eseguita in parte con altri pali che aveva in giacenza ed in parte con pali acquistati dal RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedeva a contestare al venditore il problema riscontrato e questi operava una nota di accredito dell’importo di euro 1.918,17 corrispondente a nota di accredito di pari importo emessa in precedenza dalla (società dalla quale la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato i materiali di cui sopra). Egli riferiva altresì che nel 2016 si era verificato un nuovo cedimento di porzioni significative di filari costruiti con il materiale acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE e, data l’avanzata fase produttiva in cui si trovavano le piante, ne era conseguito lo stroncamento, sradicamento e la perdita dei relativi frutti, per cui si era resa necessaria la sostituzione dei pali. Tale evento veniva nuovamente segnalato al e alla la quale, attribuendo il
cedimento ad un evento metereologico, offriva di corrispondere in via transattiva euro 1.500,00; ritenuto non satisfattivo tale importo, il provvedeva a diffidare formalmente la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno (rimasta priva di riscontro), cui seguiva invito alla stipula di negoziazione assistita, anch’essa con riscontro negativo.
Il inoltre, provvedeva a far effettuare da un laboratorio specializzato una prova sui pali in legno acquistati per confrontarli con i risultati di altra prova effettuata in precedenza su pali in legno facenti parte della fornitura in contestazione: dalla verifica emergeva una rilevante minor quantità di elementi di cromo e di rame, tale da vanificarne la funzione; commissionava così al proprio CTP – AVV_NOTAIO – il compito di effettuare una stima dei danni, il quale quantificava i pregiudizi subiti dall’azienda RAGIONE_SOCIALE attrice in conseguenza dei difetti dei pali in legno acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE in euro 31.094,00 per costi di ripristino della struttura ed euro 18.315,00 per danni al frutteto (e così per complessivi euro 49.409,00).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 aprile 2018 si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (atteso che la garanzia convenzionale quindicennale fatta valere dall’attore, non sottoscritta, non era fornita dalla convenuta ma dalla , pertanto, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di quest’ultima), la decadenza e prescrizione dell’azione svolta nei propri confronti ai sensi dell’art. 1495 c.c. e, in ogni caso, l’infondatezza della domanda non avendo l’attore specificamente indicato la natura dei vizi né dimostrato che il materiale difettoso fosse proprio quello acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE nè che vi fosse un nesso causale tra i vizi ed i danni occorsi; nonché chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa, a titolo di manleva, della nella sua qualità di venditrice all’ingrosso dei pali.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa del terzo e costituitosi, quest’ultimo contestava la propria qualità di ‘produttore’ dei beni compravenduti ed eccepiva, in via preliminare, la nullità dell’atto di citazione per chiamata del terzo ex art. 164 co. 4 c.p.c. (oltre che dell’atto di citazione poiché non conforme alle specifiche tecniche di cui al provvedimento del Ministero della Giustizia n. 74498 del 16.04.2014 e
successive modificazioni), nonché, nel merito, l’infondatezza della domanda attorea.
Espletata l’attività istruttoria, ossia escussi i testimoni indicati, il COGNOME, con ordinanza 27.01.2021, riteneva inammissibile la C.T.U. richiesta da parte attrice in quanto meramente esplorativa, in ragione del tempo trascorso dagli eventi oggetto di causa, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni; precisate queste ultime all’udienza del 28.10.2021, fissati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa veniva trattenuta a decisione.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, preliminarmente, ha ritenuto che quella intrapresa dall’attore debba essere qualificata sub specie di azione di risarcimento ex art. 1494 c.c. dei danni derivanti da vizi/difetti del bene venduto, danni che sono coperti dalla garanzia di cui all’art. 1490 c.c. e che non può essere utilmente invocata nei confronti della ditta convenuta la più ampia garanzia convenzionale quindicennale di cui alla pag. 3 del contratto posto che la stessa è prevista a carico della terza chiamata e, in ogni caso, non risulta sottoscritta. In dettaglio, il COGNOME ha affermato che nel caso di specie non v’è dubbio che l’attore, al fine di ottenere il risarcimento, abbia scelto l’azione contrattuale evocando in giudizio unicamente il proprio diretto venditore (RAGIONE_SOCIALE di rispetto al quale l’unica garanzia invocabile è quella generale per vizi e difetti dei beni compravenduti di cui all’art. 1490 c.c.; ha dichiarato poi l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta ritenendo che la legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE discende dall’individuazione della stessa come venditrice dei pali il cui crollo avrebbe dato origine ai danni lamentati, per cui l’azione esperita nei suoi confronti non è inammissibile. Ha ritenuto, inoltre, fondata l’eccezione di prescrizione eccepita dalla convenuta in quanto, muovendo dal disposto di cui all’art. 1495 co. 3 c.c. che dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta intende svincolare la decorrenza del termine dall’effettiva conoscenza del vizio da parte del compratore, per cui nessuna rilevanza potrebbe assumere l’intervenuta manifestazione del vizio solo in epoca successiva al maturare del termine di prescrizione; neppure è utilmente invocabile il riconoscimento dei difetti da parte
del venditore in quanto lo stesso si è verificato a distanza di sette anni dalla consegna e quindi ben oltre il termine prescrizionale. Infine, ha ritenuto, in mancanza di allegazione e prova di uno specifico accordo in tal senso e considerato il generale divieto dei patti modificativi della prescrizione sancito dall’art. 2936 c.c., non condivisibile la tesi volta ad attribuire a tale circostanza efficacia novativa dell’originaria obbligazione di garanzia, dal momento che nel caso di specie l’esistenza, il contenuto e l’adempimento di tale obbligazione riparatoria non vengono minimamente in rilievo quale causa petendi della pretesa azionata.
Ancora, ha ritenuto che i vizi del bene venduto manifestatisi nel 2015 risultano essere già stati eliminati prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado ed il diritto in quella sede fatto valere è quello al risarcimento dei danni consequenziali a vizi ulteriori e successivamente emersi, per cui lo stesso non può che restare soggetto, nei rapporti con il venditore convenuto, alla prescrizione annuale speciale ex artt. 1494 e 1495 c.c. L’appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata ed ha avanzato tre motivi di doglianza così rubricati:
‘ Erroneità della decisione di ritenere non prestata dal venditore la garanzia quindicinale per vizi/difetti dei beni compravenduti (cfr. pag. 5 sentenza n. 203/2022) e dunque non sussistente l’obbligo del venditore di garantire caratteristiche pattuite e funzionalità dei beni alienati per il lasso di
tempo indicato ‘;
‘ L’erroneità della decisione del Tribunale (cfr. pag. 7 sentenza n. 203/2022) di ritenere fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in primo grado ‘;
‘ L’erroneità della decisione di accollare all’attore le spese legali della terza chiamata (cfr. pag. 9 sentenza n. 203/2022) ‘.
e si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame e chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata.
2. MOTIVI DI APPELLO E LE DIFESE DI PARTE CONVENUTA
Con il primo motivo di gravame, l’Appellante censura la sentenza nella parte in cui esclude che nel caso concreto fosse operante diversa garanzia di fonte non legale, bensì volontaria e, nello specifico, quella quindicennale che risulterebbe allegata alla conferma d’ordine n. 8/2008 del 28/01/2008.
Tale decisione sarebbe errata innanzitutto perché l’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio attribuisce la garanzia quindicinale prestata per l’acquisto del materiale in questione esclusivamente al convenuto , senza fare alcun riferimento alla tant’è che tale soggetto giuridico non viene convenuto in giudizio citando a supporto quanto sostenuto nel medesimo: ‘ la trattativa contrattuale intercorsa con la ditta RAGIONE_SOCIALE era stata condotta, unitamente all’odierno esponente, dal fratello , al quale era stato intestato il documento di conferma d’ordine ed il relativo certificato di garanzia (doc. n. 1). Quest’ultimo prevede in particolare che la ditta venditrice fornisca sui pali in legno di pino alienati e fungenti da supporto della pianta e del riparo antigrandine una garanzia di quindici anni ‘contro fenomeni di marcescenza e/o azione di degradamento da parte di funghi o batteri’ e ciò in quanto i detti pali venivano presentati come essere stati trattati con una particolare tecnica, volta appunto a preservarli da fenomeni quali quelli garantiti ‘; inoltre il doc. 1 prodotto dall’attore con l’atto di citazione costituisce il documento contrattuale e non è mai stato contestato in alcun modo dal convenuto: esso risulta essere stato redatto da su propria carta intestata e risulta essere composto di tre pagine, la terza delle quali reca l’indicazione della garanzia quindicinale relativa al prodotto venduto (dunque oggetto di trattativa e pattuizione fra le parti).
L’appellante, citando i capitoli di prova nn. 4 e 5 dedotti dall’attore in primo grado nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. datata 15 marzo 2019, sostiene che da essi si desumerebbe senza ombra di dubbio che i fatti costituitivi della domanda attribuiscono la prestazione della garanza quindicinale al venditore e non ad altri soggetti.
Inoltre, muovendo dal disposto di cui all’art. 1362 c.c., censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale non avrebbe dovuto ignorare il fatto che nell’anno 2015 (sette anni dopo la fornitura del materiale), quando non operava più la garanzia legale di cui all’art. 1490 c.c., il ricevute contestazioni in ordine a difetti del materiale venduto, ha provveduto a versare, tramite una nota di accredito, la somma di euro 1918,17: tale comportamento – a detta dell’appellante – avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere che effettivamente la pattuizione intercorsa fra le parti prevedeva che il prestasse una specifica garanzia convenzionale.
L’appellante deduce perciò che nel momento in cui opera la garanzia quindicinale viene meno il presupposto sul quale si basa il ragionamento del COGNOME di primo grado, volto a dare applicazione al disposto degli artt. 1490 ss c.c., relativi alla diversa fattispecie della garanzia legale per vizi e difetti del bene compravenduto.
Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta la decisione del Tribunale che ha accolto l’eccezione di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.c., rilevando che la garanzia legale non è applicabile al caso concreto; e chiede, quindi, che sia riconosciuta la validità della garanzia convenzionale tra acquirente e venditore e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in primo grado.
In dettaglio, l’appellante rileva che se fosse vero che né il venditore , né il fornitore abbiano mai prestato alcuna garanzia in ordine a vizi e difetti del bene venduto – ulteriore rispetto a quella di legge ex art. 1490 c.c. – vi è da domandarsi non solo per quale ragione il abbia nell’anno 2015 riconosciuto un difetto e rimborsato un danno, ma anche per quale ragione nell’anno 2016, a seguito delle nuove contestazioni ricevute, sia il che la
si siano premurati di verificare il fenomeno dannoso che veniva lamentato, lo abbiano riscontrato ed addirittura la bbia proposto un risarcimento. Secondo l’appellante, venditore e fornitrice hanno collaborato nella gestione delle contestazioni dell’acquirente e applicato la garanzia convenzionale, riconoscendo difetti e risarcendo danni. Successivamente, ha sostenuto di non aver fornito garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 1490 c.c., indicando
come garante, mentre quest’ultima ha affermato di non aver firmato alcun documento.
Con il terzo motivo di gravame, l’appellante contesta la decisione relativa all’attribuzione delle spese legali della terza chiamata all’attore. In particolare, sottolinea che, poiché l’attore non ha imputato alcun onere al soggetto successivamente chiamato in causa e il convenuto ha ottenuto autorizzazione alla chiamata asserendo che tale soggetto non aveva sottoscritto documenti né fornito garanzie, non risulta integrata la condizione per cui la chiamata in causa del terzo sia stata resa necessaria dalle tesi dell’attore. Parimenti, non si configura l’eventualità che tali tesi siano risultate infondate. Osserva inoltre che la terza chiamata, costituitasi in giudizio, si è limitata a dichiarare di non aver firmato alcun documento né consegnato la garanzia allegata al contratto; pertanto, la sua partecipazione al giudizio appare del tutto scollegata rispetto alle questioni trattate e alle deduzioni dell’attore. Di conseguenza, la decisione di porre le spese di causa a carico dell’attore risulta non corretta.
L’appellato , dal canto suo, si oppone all’accoglimento dell’appello poiché infondato in fatto e in diritto condividendo il ragionamento e le conclusioni cui è pervenuto il COGNOME di primo grado.
Con riferimento al primo motivo di appello sottolinea come la produzione attorea sub 1) dell’atto di citazione contenga due distinti documenti: il primo, su carta intestata della ditta RAGIONE_SOCIALE, è la conferma relativa all’ordine effettuato dal di pali di legno e attrezzatura varia alla ditta RAGIONE_SOCIALE del il secondo, invece, è un ‘certificato di garanzia’, su carta intestata della , compilato solo nella parte relativa alla dichiarazione del cliente, ma non numerato né sottoscritto dalla
nella parte denominata ‘dichiarazione di garanzia’; rilevando così che il fatto che l’attore abbia prodotto quanto indicato come un unico documento non significa né che detta garanzia convenzionale sia stata oggetto di pattuizione e trattativa tra le parti né che la stessa sia stata fornita dal , ribadendo che il ‘certificato di garanzia’ prodotto da controparte è in realtà una semplice dichiarazione unilaterale
dell’acquirente non recante la sottoscrizione della (né del . La pagina n. 3 del documento in esame, contenente la dichiarazione di garanzia, risulta redatta su carta intestata della (l’unica a poter fornire ai clienti garanzia quindicennale ‘contro i fenomeni di marcescenza e/o azione di degradamento da parte di funghi o batteri’), per cui non si può sostenere che ‘l’intero documento n. 1 risulta essere stato redatto da su propria carta intestata’ e, soprattutto, attribuire al medesimo obblighi contrattuali derivanti da un semplice foglio non sottoscritto e non proveniente da questo.
Quanto al secondo motivo di appello l’appellato rileva che – come correttamente affermato dal COGNOME di prime cure – nel caso di specie deve trovare applicazione l’art. 1495 c.c. che prevede che, per la denuncia dei vizi, vi è un termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta e che l’azione nei confronti del venditore si prescrive ‘in ogni caso’ in un anno dalla consegna, svincolando quindi la decorrenza del termine dall’effettiva conoscenza dei vizi da parte del compratore; neppure ‘il preteso riconoscimento dei difetti attribuito a parte convenuta determinerebbe il venir meno degli effetti del decorso della prescrizione, posto che detto ‘riconoscimento’ si sarebbe verificato in data 5 giugno 2015, ossia a distanza di sette anni dalla consegna (14 giugno 2008) e, quindi, ben oltre il termine prescrizionale’ (cfr. pag. 7 comp. cost.) In ogni caso, sostiene l’appellato, che ‘i documenti n. 4) e 5) prodotti dal convenuto, lungi dal provare un riconoscimento dei vizi da parte dello stesso, dimostrano in maniera chiara ed inequivocabile che il è stato, nella vicenda in esame, un semplice intermediario tra l’attore e la argomentando che con riferimento ai vizi denunciati nel 2015 fu la terza chiamata ad emettere, in data 28 aprile 2015, nota di credito dell’importo di euro 1.918,17 a favore della ditta RAGIONE_SOCIALE e, solo successivamente, in data 5 giugno 2015, il emetteva nota di credito di pari importo a favore dell e con riguardo a quanto accaduto nel 2016 fu la terza chiamata ad effettuare con i propri tecnici un sopralluogo e stilare la relazione che attribuiva ad un evento atmosferico il cedimento strutturale. L’appellato conclude sostenendo che non ebbe mai a riconoscere alcun
difetto, ma in entrambi gli episodi fu la ad intervenire direttamente, ‘fermo restando che anche tale intervento, non può essere ritenuto un riconoscimento di alcunché, ma, come risulta anche documentalmente (doc. 5 attoreo), appare dettato da spirito conciliativo e da comprensibili ragioni di carattere commerciale’ (cfr. pag. 8 comp. cost.).
Quanto al terzo motivo la chiamata in causa della sarebbe giustificata dal fatto che il convenuto in primo grado ha proposto, in via subordinata, domanda di rivalsa nei confronti del proprio venditore, al fine di essere manlevato nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Pertanto, ritiene l’appellato, che correttamente il COGNOME ha condannato parte attrice alla refusione delle spese di lite sopportate dalla terza chiamata, in ragione della sua sostanziale soccombenza rispetto all’azione promossa, che ha dato causa alla chiamata, atteso che il termine “soccombenza” che compare nell’art. 91 c.p.c. deve essere inteso in senso ampio, e quindi comprensivo della posizione di chi, con la propria infondata iniziativa giudiziaria, ha provocato la chiamata in causa del terzo da parte del convenuto.
La terza chiamata costituendosi, ha innanzitutto evidenziato come già effettuato nel giudizio di primo grado – di non essere una società produttrice di pali, bensì esercente attività di «commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale» e che mai l’attore e/o il convenuto hanno segnalato alla stessa il vizio di ‘marcescenza’ né tanto meno il secondo episodio di crollo della struttura; e che né l’attore né il convenuto hanno ritenuto di invitare la medesima alla negoziazione assistita proposta da .
La ottolinea che la sentenza contestata è priva di errori e corretta nel valutare le questioni giuridiche presentate al COGNOME di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell’appello e la conferma della decisione. Inoltre, fa presente che l’appellante non ha pagato le spese come stabilito, nonostante i propri legali abbiano inoltrato una richiesta formale. Di conseguenza, poiché non c’è stato alcun versamento né prova che l’appellante abbia pagato le somme di cui chiede il rimborso, la richiesta stessa appare ingiustificata.
3. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene l’impugnazione presentata non meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo di gravame, dall’esame degli atti di causa, e in particolare dal documento sub 1) allegato all’atto di citazione in appello, emerge che esso contiene due diversi documenti: il primo è la conferma d’ordine n. 8/2008 datata 28 gennaio 2008 nella quale sono indicati tutti i prodotti acquistati da dalla RAGIONE_SOCIALE (pagg. 1 e 2); il secondo, denominato certificato di garanzia, si compone di due parti: la prima avente ad oggetto la dichiarazione del cliente, ossia l’attestazione sottoscritta da con la quale certifica di aver acquistato dall’azienda RAGIONE_SOCIALE un numero determinato di pali scortecciati di pino silvestre; la seconda parte ha ad oggetto un modulo prestampato concernente la dichiarazione di garanzia quindicinale rilasciata dalla che tuttavia non risulta essere compilata e sottoscritta. Se ne deduce che nel caso in esame deve escludersi che fosse operante una garanzia di fonte non legale, volontaria e, nello specifico, quella quindicinale, atteso che non v’è prova né di trattativa né di pattuizione e il documento sopra indicato ed allegato dall’appellante non è idoneo ad essere posto a fondamento di tale pattuizione. Pertanto, in assenza di garanzia convenzionale deve ritenersi operante quella di fonte legale ex art. 1495 c.c.
Quanto al secondo motivo di appello, così come condivisibilmente ritenuto dal COGNOME di prime cure, muovendo dall’operatività della garanzia di fonte legale, deve ritenersi l’intervenuta prescrizione. Rilevato che l’art. 1495 co. 3 c.c. prescrive che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta ‘si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna’; ritenuto che i pali in legno sono stati consegnati dal al in data 14 giugno 2008 e l’atto di citazione del è stato notificato in data 15.02.2018, deve ritenersi abbondantemente trascorso l’anno prescritto dal dato codicistico.
Quanto alla circostanza secondo la quale gli odierni appellati avrebbero effettuato le note di accredito dando così applicazione alla garanzia convenzionale riconoscendo i difetti e risarcendo i danni deve specificarsi quanto segue. È pacifico che in data 28 aprile 2015 la abbia effettuato la nota di accredito n. 124/NUMERO_DOCUMENTO
con descrizione ‘merce marcita’ dell’importo di € 1918,17 e che in data 5 giugno 2015 sia intervenuta nota di accredito da parte della RAGIONE_SOCIALE con descrizione ‘in riferimento alla nota di credito n. 124/2015 del 28/04/2015 della ditta
si riporta pari importo per sostituzione pali marci’ dell’importo di € 1918,17. Tuttavia, il fatto che siano intervenuti i soprariportati pagamenti non è elemento sufficiente per provare la pattuizione o la sussistenza di una garanzia convenzionale con la ditta RAGIONE_SOCIALE, non essendo possibile dedurre da un risarcimento parziale il riconoscimento della sussistenza della indicata pattuizione e risultando il detto pagamento effettuato da non da RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al terzo motivo di gravame, in forza del principio di causazione che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, consolidata giurisprudenza ritiene che ‘ il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda ‘ (cfr. Cass. civ. sez. I, 18/04/2023, n.10364 e ord. n. 6144/2024). Nel caso in esame il ha convenuto in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi del prodotto che gli è stato venduto; il convenuto ha proposto, in via subordinata, domanda di rivalsa nei confronti del proprio venditore al fine di essere manlevato nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea; ne deriva che l’attore, soccombente, è tenuto a pagare le spese del terzo chiamato in garanzia dal convenuto perché è la sua azione che ha determinato la
necessità di tale intervento.
Stante quanto sinora riportato l’appello va rigettato.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D’APPELLO
In relazione al presente grado di appello, in applicazione del disposto di cui agli artt. 91 ss c.p.c., va ritenuta la soccombenza dell’appellante.
Deve essere pertanto pronunciata la condanna dello stesso al rimborso delle spese legali
alla controparte che devono essere liquidate nello scaglione da 26.001,00 euro 52.000,00, al valore medio, tenuto conto della media difficoltà della controversia, con valore minimo della fase istruttoria, in quanto non espletata.
deve essere anche condannato a rimborsare a le spese legali da questa sostenute, in quanto la chiamata in causa della stessa è stata determinata dalla proposizione dell’appello da parte della prima, al valore minimo attesa l’esigua rilevanza dell’intervento.
Ai sensi del disposto dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l’impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte ‘è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione’: va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d’Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, respinge l’appello confermando integralmente l’impugnata sentenza;
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 8.469,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA
condanna a rimborsare a le spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l’appello proposto.
Così deciso il 14 gennaio 2026.
Minuta redatta dal AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO
Il Presidente relatore AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME