SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6352 2025 – N. R.G. 00002346 2025 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI -SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Registro RAGIONE_SOCIALE Affari Contenziosi dell’anno 2025, decisa all’udienza del 3.12.2025, ai sensi dell’art. 350 – bis e 281- sexies, comma 3 c.p.c., vertente
TRA
appellanti
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f.: )), domiciliatario in Napoli alla INDIRIZZO; P. C.F.
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n. 2985/2024, depositata in data 20.11.2024, resa dal tribunale di Torre Annunziata, nel proc. di primo grado n. 6907/2016.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3.12.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 .I garanti NOME (n. ’86 ), NOME (n. ’84 ), citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il proponendo domanda di accertamento negativo in riferimento a determinati rapporti bancari intercorsi tra il debitore principale e la (produssero conto corrente ordinario affidato n. 02458/1000/00001362 del 14.6.2007 con affidamento iniziale di € 100.000,00 e successive modifiche; collegato conto anticipi del 24.12.2010; mutuo dell’8.9.2011 ); previo accertamento della nullità del contratto di conto corrente, carente della necessaria forma scritta, e della illegittimità e/o inefficacia, omessa pattuizione delle condizioni economiche applicate (in dettaglio: tassi debitori superiori alla misura legale; mancata/non corretta indicazione dell’Isc; omessa allegazione documento di sintesi; illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; spese, competenze, commissione massimo scoperto ed ulteriori commissioni non dovute; illegittima variazione dei tassi nel tempo; interessi superiori alle soglie di usura rilevate per legge), chiesero la corretta rideterminazione del saldo, depurato degli addebiti illegittimi; chiesero il risarcimento dei danni , anche all’immagine, conseguenti alla illegittima segnalazione alla centrale rischi e la liberazione dalla garanzia per fatto del creditore (art. 1955 c.c.), vinte le spese di lite.
Il si costituì e, previa corretta qualificazione del contratto come garanzia autonoma, espose che tutti i contratti rivestivano la necessaria forma scritta; eccepì la inammissibilità e la genericità di tutte le questioni poste; chiese il rigetto di ogni domanda e, in via riconvenzionale, formulò domanda di condanna del pagamento del saldo in riferimento a tutti e tre i rapporti.
Il giudizio è stato istruito con la produzione di documenti e l’espletamento di una c.t.u. contabile e successiva integrazione (AVV_NOTAIO. ); è stata, poi, d’ufficio sottoposta al contraddittorio delle parti la questione della nullità della fideiussione per contrarietà con la disciplina antitrust .
Con sentenza parziale n. 1747/2019, depositata in data 9.7.2019, il Tribunale qualificò il rapporto tra le parti come contratto autonomo di garanzia; dichiarò inammissibili tutte le eccezioni sollevate , ad eccezione dell’anatocismo e dell’usura ; rigettò la domanda risarcitoria e rimise la causa sul ruolo per ulteriore istruttoria.
In data 19.2.2020, all’esito di fusione per incorporazione, si costitu ì (rappresentata solo in primo grado da , incorporante il
Con sentenza definitiva n. 2985/2024, depositata in data 20.11.2024, il tribunale ha dichiarato ‘la nullità parziale del contratto di conto corrente n. 2458/1000/1362 per illegittima
applicazione di interessi anatocistici e per illegittima applicazione di massimo scoperto’, ha rideterminato le somme dovute per il conto corrente, ha accertato le poste annotate riferibili all’anticipo su fatture e le somme ancora dovute a titolo di mutuo e, in parziale accoglimento della domanda della ha condannato i fideiussori al pagamento di € 53.523,24 (in luogo dell’importo richiesto di € 163.724,75) per il saldo del conto corrente; al pagamento della somma di € 138.076,82 (in luogo di 149.896,75) per l’anticipo su fatture; al pagamento di € 17.514,45 (in luogo di € 18.132,86) a titolo di saldo del mutuo, per un totale di € 208.114,51.
A sostegno della pretesa, ribadita la inopponibilità da parte del garante delle eccezioni riferibili al rapporto principale in conseguenza della qualificazione del rapporto come garanzia autonoma, decisa con sentenza parziale mai appellata, il tribunale ha ritenuto valida la fideiussione in difetto di produzione in atti del provvedimento della Banca d’Italia sulle intese anticoncorrenziali; ha accertato la valida pattuizione dei contratti, tutti in forma scritta; quanto al conto affidato: – ha rigettato l’eccezione di usura originaria e sopravvenuta ; – ha dichiarato nulla la pattuita c.m.s. per genericità; -ha recepito i calcoli del c.t.u. sull’anatocismo ed ha ricalcolato il saldo del conto. Quanto al conto anticipi (regolato su medesimo conto) ed al mutuo, ha ritenuto incontestati gli importi dovuti (importi anticipati e finanziati) siccome accertati anche dal c.t.u., per una somma finale accertata a debito pari a complessivi € 208.114,51.
Avverso questa sentenza hanno proposto appello i garanti affidato a n. 7 motivi di cui si dirà, chiedendo, previo accoglimento della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, di accogliere l’appello e, in riforma della sentenza definitiva gravata, di accogliere la domanda di accertamento negativo formulata in primo grado.
Ha resistito deducendo che era pienamente legittimata a resistere in giudizio; che la qualificazione del rapporto come garanzia autonoma era consacrata nella sentenza parziale mai appellata e, dunque, passata in giudicato, con la conseguenza che i garanti non potevano opporre alcuna eccezione riferibile al rapporto principale, residuando l’accertamento solo sulla e ventuale pratica anatocistica e sulla pattuizione di interessi usurari; che i motivi di appello erano del tutto infondati.
Rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza , con ordinanza depositata il 16.10.2025 il Collegio ha fissato l’udienza di discussione del 3.12.2025 , per la discussione orale, ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a 15 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali.
Precisate le conclusioni, come da verbale del 3.12.2025, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell’art. 281 sexies c.p.c.
Con il primo motivo di appello i garanti censurano l’omesso rilievo, nella sentenza definitiva, del difetto di legittimazione processuale di
Sostengono gli appellanti che aveva deAVV_NOTAIOo di essere intervenuta in primo grado come successore del giusta fusione per incorporazione del 10.10.2018; tuttavia, poiché era stato azionato un credito deteriorato (come desumibile dalla segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE Rischi della Banca d’Italia ), il titolare del credito era la cessionaria che aveva acquistato i crediti dal ‘tra il primo gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2017 ‘ , qualificati come deteriorati.
2.1 -Il motivo è infondato.
È pacifico e documentato il fenomeno successorio conseguente alla fusione per incorporazione e non rileva che abbia ceduto il credito azionato a terzi. è intervenuta in giudizio in primo grado per aver incorporato il ed è, dunque, legittimata in luogo del in virtù di un fenomeno successorio (fusione per incorporazione) in atti documentato (oltre che incontestato), riveste ndo all’attualità la posizione di incorporante pienamente legittimata a partecipare al giudizio . L’evenienza che il credito sia stato eventualmente ceduto ad altri non rileva perché il cedente conserva sempre la sua legittimazione a stare in giudizio (Cass. 2009 n. 22424).
3 .Il secondo motivo è articolato in una serie di sotto censure.
3.1 -Con la prima censura gli appellanti lamentano l’omessa/non corretta verifica da parte del Tribunale in ordine al superamento delle soglie antiusura. Al riguardo deducono che, quanto al conto corrente, ai fini della individuazione delle soglie, dovevano considerarsi i rilevamenti riferibili alla corretta categoria ‘affidamenti superiori a 5.000 euro’, con la conseguenza che la soglia di usura originaria rilevata , con specifico riferimento all’apertura di credito del 6.7.2007, era quella corretta del 14,94%, superata in ragione del tasso ‘effettivo’ pattuito, pari al 15,02973%.
3.2 -Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha sul punto aderito alle corrette verifiche contenute in consulenza.
Chiarito che il c.t.u. ha esaminato il conto corrente (n. finale 1362) del 14.6.2007 ed i successivi affidamenti, va evidenziato che nel motivo di appello la doglianza è limitata espressamente alle condizioni di cui alla successiva apertura di credito del 6.7.2007 (di € 100.000,00).
È sufficiente aggiungere che, considerando la categoria invocata dall’appellante , la soglia rilevata nel trimestre di riferimento è del 14,85% (9,90% aumentato della metà) -e non del 14,94% indicata in appello in maniera imprecisa – a fronte di un tasso sul fido pattuito del 14,25%; inoltre la c.m.s è pari a 0,75% a fronte di una soglia dell ‘ 1,08% (0,72% aumentato della metà). Si ricorda che, in tema di usura, la verifica della usurarietà va fatta separatamente per interessi e per c.m.s., con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d.l. n. 185/2008, inserito nella legge di conversione n. 2 del 2009, posto che, fino al 31 dicembre 2009, la Commissione di Massimo Scoperto (CMS ) non era inclusa nel calcolo del tasso di usura (TEG) (cfr. criteri dettati dalla Corte di Cassazione nella sentenza resa a SS.UU. n. 2018, n. 16303).
I riferimenti indicati dall’appellante sono, dunque, del tutto imprecisi quanto ai tassi soglia.
Inoltre, l’appellante, per effettuare i l confronto con le soglie anti-usura, richiama il T.E.F. indicato in contratto nella misura del 15,02973%.
Ebbene, il TEF è un equivalente del TAEG e non è questo il tasso da confrontare con le soglie. Al fine di accertare l’usura , il superamento del tasso soglia deve essere verificato raffrontando il TEG del contratto e non il TAEG. Il TEG è inferiore al TAEG, in quanto, a differenza del primo, il TAEG comprende anche le spese per imposte e tasse che, come disposto dall’art. 644 c.p., adempiono ad altre finalità.
Ne consegue che sono stati deAVV_NOTAIOi a sostegno del motivo di appello elementi di censura imprecisi e inidonei allo scopo.
3.3 -Con ulteriore censura, non particolarmente chiara, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ravvisa l’usura in relazione all’esercizio dello ius variandi da parte della
Il motivo non è fondato.
Sul punto il tribunale aderisce alle corrette conclusioni del c.t.u. il quale, rispondendo a specifico quesito (che estendeva espressamente l’indagine sia alla verifica del superamento delle soglie al momento della conclusione del contratto che all’esercizio dello ius variandi nel corso del rapporto), così si esprime: Non è stato pattuito un tasso di interesse moratorio superiore al tasso soglia antiusura in ragione della soglia vigente al momento della pattuizione o dell’esercizio dello ius variandi da parte della (cfr. pag. n. 24 della consulenza e successivi chiarimenti resi).
In definitiva, il tribunale ha chiaramente escluso il superamento delle soglie in conseguenza dell’esercizio dello ius variandi , recependo le conclusioni del consulente che sul punto aveva ricevuto uno specifico quesito d’indagine.
3.4Va poi integrata la motivazione del tribunale nella parte in cui aggiunge che si riviene al più un’usura sopravvenuta in taluni trimestri presi in considerazione.
Al di là delle questioni pure poste sulla distinzione tra usura sopravvenuta e ius variandi , ciò che rileva è che, nei resi chiarimenti, il c.t.u. ha verificato l’eventuale superamento delle soglie applicando diverse formule. Ebbene, le soglie risultano superate in alcuni trimestri solo utilizzando una non chiara formula (probabilmente di matematica finanziaria, che il c.t.u. denomina ex art. 644 c.p ., ampiamente contestata dalla , diversa da quella indicata dalla Banca d’Italia . Sempre dalla consulenza e dai resi chiarimenti emerge, invece, che non vi è alcun superamento delle soglie, neppure nel corso del rapporto, in applicazione della corretta formula indicata dalla Banca d’Italia .
3.5 -Il metodo di calcolo utilizzato dalla Banca d’Italia è considerato il criterio più omogeneo ed attendibile; per tali ragioni è applicato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ed è avallato anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 2020 n. 19597 (e nel precedente pronunciamento del 2018, n. 16303), al contrario della formula di matematica finanziaria, che è considerata assolutamente disomogenea (cfr. Appello Bologna, sentenza 2021, n. 1247; Appello Caltanisetta, sentenza 2024, n. 294).
Le istruzioni della Banca d’Italia per la misurazione del TEG hanno natura di norme tecniche, autorizzate dalla normativa regolamentare, per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, comma 4 c.p.; esse, quali norme di settore integrative della norma primaria sotto l’aspetto tecnico, hanno valore vincolante e non possono essere disattese, data la necessità di applicare metodi di calcolo condivisi anche al fine di evitare disparità di trattamento nella tutela giuridica (Tribunale di Monza 20.7.2016). Il criterio di calcolo indicato nelle istruzioni della Banca d’Italia, dunque, essendo fondato sull’esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, è da ritenere congruo e ragionevole.
Poiché non è configurabile alcuna usura, neppure nel corso del rapporto, il motivo di appello è infondato.
4 .Con il terzo motivo di appello, l’appellante si duole della violazione dell’art. 2 co.2 della l. 2009 n. 102 e dell’art. 117 TUB; in particolare si duole della sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato nulla per indeterminatezza la c.m.s., non ha dichiarato nulle anche le commissioni ‘ successive ‘ applicate.
4.1 -Il motivo è inammissibile.
Al di là della genericità delle doglianze, sul punto è sufficiente evidenziare che, con sentenza parziale mai appellata, il rapporto tra le parti è stato qualificato come garanzia autonoma con la conseguenza che i vizi di nullità del rapporto principale in riferimento a questioni diverse dalla usura e dall’anatocismo (che sono regolate da disposizioni imperative) non possono essere sollevati.
5 .Con il quarto motivo l’appellante alla lett. A) si duole della sentenza nella parte in cui dopo aver dichiarato la nullità della pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ha omesso di rilevare la violazione del divieto anatocistico…conseguente all’addebito sul conto corrente n. 1362 degli interessi per sconto, per anticipo fatture e anticipo s.b.f. per la rilevantissima somma complessiva di euro 105.102,53; poi alla lett. B) si duole dell a violazione dell’art. 1283 c.c. con riferimento al conto corrente; infine, alla lett. C) collega la capitalizzazione all’usura.
5.1 -Il motivo è inammissibile.
N on c’è concordanza tra le parti della sentenza censurate ed i vizi sollevati. Il motivo è del tutto privo di specificità; richiama censure generiche già ampiamente poste in primo grado; alla lett. A) cumula e confonde lo sconto con l’anticipo fatture e con l’anticipo salvo buon fine, introducendo elementi mai esposti in primo grado; i rilievi di cui alle lett. B) e C) non concordano con il capo della sentenza censurato che è quello indicato alla lett. A).
Va poi evidenziato che il tribunale in dispositivo ha già ritenuto illegittima l’ applicazione di interessi anatocistici e non si comprende quale differente ricalcolo sia richiesto.
5.2In ogni caso, in riferimento all’unica censura effettivamente enucleabile da tale motivo (lett. A), si osserva che in primo grado si è discusso esclusivamente di un conto anticipi, pacificamente regolato in conto corrente, che è notoriamente privo di autonomia; il c.t.u. ha evidenziato le annotazioni contabili riferite alle fatture anticipate (complete di distinta di presentazione), che non sono mai state oggetto di specifica contestazione.
5. 3Con l’operazione di anticipazione su crediti, il cliente riceve dalla banca l’anticipata monetizzazione di un proprio credito verso un terzo; incassato il credito, la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cliente.
In linea generale, la previsione di un conto anticipi non comporta la costituzione di un distinto ed autonomo rapporto ma la messa in evidenza di un conteggio virtuale; ne consegue che il conto anticipi, sia pur collegato al conto corrente, non gode di una sua autonomia perché funge da mera evidenza contabile delle anticipazioni erogate.
Inoltre, non è configurabile, da un punto di vista tecnico-giuridico, l’anatocismo nel conto anticipi, per sua natura depurato da competenze perché contiene le sole poste a debito riferibili alle anticipazioni eseguite. Si evidenzia, infatti, che nell’ipotesi in cui il debitore non esegua la prestazione dovuta e la banca non incassi il credito relativo alla fattura anticipata, è solo sul conto ordinario che vengono addebitate tutte le competenze maturate sul conto anticipi (si addebitano, attraverso un giroconto, la posta debitoria e le competenze maturate, sul conto corrente ordinario). Il meccanismo opera in modo che, in caso di inadempimento dell’originario debitore, la partita accesa sul conto anticipi , comprensiva di interessi maturati e competenze, si estingue e l’intera posta è girocontata sul conto principale; i relativi interessi maturati sulle anticipazioni e annotati sul conto ordinario sono considerati ‘ pagati ‘ con l’addebito in conto e pertanto non conservano la propria natura di interessi , diventando capitale a tutti gli effetti: gli interessi computati su di essi non violano, dunque, il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.
5.2 -Neppure si comprende poi, come accennato, il collegamento tra la parte della sentenza censurata (lett. A), la doglianza di cui alla lett. B), riferibile ad una pratica anatocistica già dichiarata illegittima in dispositivo, e le conclusioni di cui alla lett. C).
5.2 -Infine, assorbe ogni questione l’evenienza che in motivazione il tribunale (pag. 17) ha espunto annotazioni indebite a tale titolo per € 67.418,73; dalla lettura della c.t.u. si comprende che si tratta di importi addebitati a titolo di capitalizzazione trimestrale, in concreto già espunti dal conto corrente; non si comprende, allora, quale ricalcolo chieda l’appellante, stante la mancanza di autonomia del conto anticipi sopra esposta.
Il quinto motivo è del tutto inammissibile.
In rubrica sono indicate le violazioni delle disposizioni riferibili alla usura; alla lett. A) del motivo è indicato come censurato un capo di sentenza diverso e riferibile all’onere della prova del credito ed alla produzione della documentazione; al capo B) è indicata una omessa statuizione di nullità dei contratti.
Non vi è corrispondenza tra capi censurati, doglianze e vizi, e non sono enucleabili censure specifiche. In ogni caso, sono stati proAVV_NOTAIOi in primo grado tutti i contratti e gli estratti conto.
7 .Con il sesto motivo la sentenza è censurata nella parte in cui , a dire dell’appellante, non applica correttamente le regole di distribuzione dell’onere della prova in materia di contratti bancari ; sul punto sostiene l’appellante che era la a dover provare gli anticipi ed il saldo del mutuo.
7.1 -Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del tribunale che, dopo aver ricalcolato il saldo del conto corrente, ha ritenuto le ulteriori poste riferibili nello specifico al saldo anticipi ed al saldo mutuo, del tutto incontestate (le questioni trattate in primo grado ed i vizi di nullità e annullabilità sollevati, hanno riguardato solo il conto corrente).
L’appellante avrebbe dovuto evidenziare quando, nel giudizio di primo grado, ha contestato specificamente le anticipazioni ed il saldo del mutuo.
7.2 -In ogni caso, il tribunale ha correttamente ritenuto incontestate tali poste a debito. Dalla lettura degli atti del primo grado emerge all’evidenza che le censure sollevate dal cliente sono tutte (esclusivamente) riferibili alla nullità/inefficacia delle clausole del conto corrente affidato; nulla si dice sulla veridicità delle annotazioni riferibili alle anticipazioni, del resto riscontrate dal consulente (sono in atti le singole fatture anticipate corredate da distinta di presentazione), e men che meno sul mutuo, in atti documentato e rispetto al quale era il debitore a dimostrare di avere pagato il saldo residuo.
8 .Con il settimo motivo si censura la sentenza quanto alla indicazione degli importi dovuti (c/c, fatture anticipate e mutuo) ed alla sommatoria delle poste; è reiterata la violazione dell’onere della prova.
Il motivo è inammissibile in quanto reitera, in maniera del tutto generica, doglianze già esaminate. Il tribunale si è limitato a sommare le poste derivanti dal saldo ricalcolato del conto corrente, dalle fatture anticipate e dal saldo del mutuo.
L’appello va, dunque, rigettato .
9. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell’impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), nell’importo complessivo di € 12.154,00 (per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l’impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l’appello;
2.condanna l’appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 12.154,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge ;
3.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME