Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 865 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 865 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16544/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata come da indirizzo telematico in atti,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avv. prof. NOME COGNOME domiciliati per procura in calce su foglio separato allegato al controricorso, domiciliati come da indirizzo telematico in atti,
–
contro
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. prof. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME, domiciliata come da indirizzo telematico in atti,
Garanzia autonoma -‘exceptio doli’ Esperibilità Presupposti
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 240/2022 della CORTE d’APPELLO di Bari pubblicata il 10.2.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6.10.2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE riassumendo dinanzi al Tribunale di Foggia il giudizio promosso presso il Tribunale di Roma, che si era dichiarato incompetente con sentenza del 20.9.2012, chiese l’accertamento della non debenza della somma di euro 141.966,09, versata il 25.6.2008 all’Agenzia delle Entrate, con condanna alla restituzione oltre gli interessi anatocistici. In via subordinata l’attrice chiese la condanna in solido di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME al rimborso, oltre gli interessi al TUS maggiorati di tre punti dalla data del versamento all’Agenzia delle Entrate.
Con sentenza n. 1559/2017, pubblicata il 28.6.2017, il Tribunale di Foggia accolse la domanda subordinata svolta dall’attrice nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME. Osservò il Tribunale di Foggia che il garante “autonomo”, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest’ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), avendo rinunciato anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all’accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia. Tuttavia, il garante può esperire l’azione di regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti del debitore garantito senza possibilità per quest’ultimo di opporsi al pagamento richiesto né di eccepire alcunché in merito all’avvenuto pagamento.
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza pubblicata il 10.2.2022, rigettato l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME in accoglimento dell’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE d’ora in avanti indicata come RAGIONE_SOCIALE) ed in parziale riforma della sentenza del primo grado, condannò, secondo quanto si legge nel dispositivo, l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Atradius RAGIONE_SOCIALE y Reaseguros dell’importo di euro 141.996,09 oltre interessi legali al TUS ,
maggiorato di tre punti, dal 29.7.2008 al saldo. La Corte d’appello, inoltre, condannò in solido gli appellanti principali e l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite di entrambe le fasi in favore de ll’appellante incidentale.
La c orte d’appello, premesso che nella vicenda in esame veniva in rilievo un contratto autonomo di garanzia, notò che in primo grado l’attrice aveva agito in via principale per far accertare il carattere indebito del pagamento preteso dall’Agenzia delle Entrate. Data l’inesistenza dell’obbligazione garantita, annullata dalla Commissione Tributaria di Foggia con sentenza n. 204/01/08, il solvens legittimamente aveva agito verso l’ accipiens per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato ai sens i dell’art. 2033 cod. civ.
In relazione agli appelli principali proposti da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME poi riuniti, osservò la corte che RAGIONE_SOCIALE in sede di appello incidentale, oltre all’accoglimento della domanda principale non accolta in primo grado, aveva chiesto la conferma della sentenza nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME contro i quali aveva proposto in via subordinata l’azione di regresso. Questi ultimi, pacifico il venir meno del debito garantito, avevano percepito tra novembre/dicembre 2017 la somma di euro 168.628,79 senza provvedere alla rimessa in favore di RAGIONE_SOCIALE che l’aveva corrisposta nel frattempo prima della sospensione dell’avviso di accertamento da parte della Commissione Tributaria di Foggia.
Tale condotta, secondo la corte, contrastava con il principio della buona fede. In particolare, trattandosi di garanzia a prima richiesta RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto contestare l’escussione della garanzia (non avvenuta in modo fraudolento) sulla base della mera comunicazione da parte dei debitori principali di voler impugnare l’avviso di accertamento inviato dall’Agenzia delle Entrate, la quale, tuttavia, avrebbe dovuto provvedere alla restituzione al garante o accertarsi che i debitori principali aves sero l’avessero rimborsato. Avendo RAGIONE_SOCIALE in sede di appello incidentale esercitato la domanda di ripetizione, senza rinunciare all’azione di regresso, pur se svolta in via subordinata, la Corte d’appello, per quanto riportato in motivazione, condannò in solido ‘tutte le convenute in primo grado’ alla restituzione delle somme in favore dell’appellate incidentale.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Rispondono con controricorso RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1936 ss. cod. civ. ed in particolare degli artt. 1944, 1949 e 1950 cod. civ. per avere la c orte d’appello applicato ad un contratto autonomo di garanzia i principi afferenti alla diversa ipotesi della fideiussione come elaborati dal diritto vivente (Cass., sez. III, 14583/2007; SU, 3497/2010; sez. III, 18995/2016).
Si duole che la c orte d’appello in una vicenda relativa ad un contratto autonomo di garanzia abbia erroneamente ammesso la possibilità per il garante di agire per la ripetizione del pagamento effettuato, pur in assenza di una escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore, dovendo, invece, agire in rivalsa contro il debitore principale, in violazione invero del principio enunziato da Cass., Sez. Un., n. 3947 del 2010.
Lamenta che, pur avendo escluso l’escussione fraudolenta della garanzia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la corte di merito ha ammesso l’esercizio dell’azione ex art. 2033 cod. civ. interpretando erroneamente il paragrafo 9.5 della ridetta pronuncia, ove si legge: «Il garante “autonomo”, invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest’ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l’effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all’accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l’azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito , senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all’avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007)».
Azione preclusa, invece, quando il garante, pur potendo opporsi ad una escussione fraudolenta, non lo ha fatto, ed in tal caso non potrebbe riversare sul debitore principale le conseguenze della sua condotta scorretta. Anche in ipotesi di inesistenza del debito originale, secondo la ricorrente, la possibilità di agire in ripetizione, stante il carattere autonomo della garanzia, non potrebbe prescindere dall’escussione fraudolenta della garanzia.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Non è in discussione che nella vicenda in esame si verta in tema di contratto autonomo di garanzia, nel quale la più rilevante differenza operativa rispetto alla fideiussione ‘ non riguarda, peraltro, il momento del pagamento – cui (anche) il fideiussore “atipico” può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l’avvenuto pagamento’ (v. Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947, paragrafo 9.4).
La stessa pronuncia delle Sezioni Unite, sulla cui portata applicativa la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE dissentono, ebbe a precisare (v. sempre il paragrafo 9.4) che il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia incontra un limite quando:
le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia ovvero al rapporto garante/beneficiario;
il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito;
la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta;
sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis , perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causa.
2.1. Nel paragrafo 9.5 della medesima pronuncia si legge ancora, e tali passaggi sono stati richiamati in parte nella sentenza oggi impugnata, ‘Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con
l’ actio indebiti ex art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens , cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. L’effetto è di “autonomizzare” il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica’.
Sennonché, il primo inciso del periodo sopra riportato, riferibile ad una fideiussione a prima richiesta nella quale il garante è tenuto al pagamento salvo chiedere l’eventuale restituzione, non attiene all’ipotesi del contratto autonomo di garanzia. Infatti, si legge sempre in Cass., sez. un., 3947/2010 (paragrafo 9.5., secondo capoverso), ‘Il garante «autonomo», invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest’ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l’effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all’accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l’azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito , senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all’avvenuto pagamento (così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853 /2007)’. Di qui, il riferito effetto di autonomizzazione del rapporto di garanzia quanto alle azioni di rivalsa dopo il pagamento rispetto alla fideiussione tipica. Per questa vale il principio secondo il quale “quando si estingue l’obbligazione principale, si estingue anche quella accessoria di garanzia. Pertanto, se il fideiussore paga un debito già estinto, per remissione, per pagamento o per altra causa, non può esercitare azione di regresso nei confronti del debitore principale” (v., sempre, Cass., sez. un., 3497/2010, che richiama Cass., sez. III, 7 ottobre 1967, n. 2334; più di recente, v., Cass., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5630).
2.2. Passando all’organizzazione dell’azione di rivalsa dopo l’avvenuto pagamento: ‘arà il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di
valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della mala fede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti , ai sensi dell’art. 2033 c.c.’ (v. Cass., sez. un., 3947/2010, cit. paragrafo 9.5, ultimo capoverso).
È stato, altresì, affermato da questa Corte, così superando la lettura riduttiva fatta da RAGIONE_SOCIALE, che, il rapporto autonomo di garanzia si caratterizza per il fatto che nessun rapporto sorge tra garante e garantito, sì che ‘il garante che abbia pagato in eccedenza potrà agire in rivalsa non verso il garantito ma verso il debitore principale, per recuperare la differenza (salvo il caso di pagamento eseguito dal garante nonostante la consapevolezza della mala fede del beneficiario). A sua volta, il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, ha diritto a ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza mediante l’intera escussione della garanzia, rispetto all’importo del suo effettivo credito, soltanto se sia stato vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato il beneficiario (v. Cass. S.U. n. 3947 del 2010), in quanto, qualora non sia stato assoggettato a rivalsa, non ha alcuna legittimazione sostanziale a richiedere al garantito una somma percepita indebitamente non da lui ma da altro soggetto, ovvero dal prestatore della garanzia. In mancanza della rivalsa da parte del garante, infatti, il debitore non ha titolo per richiedere indietro al garantito, in tutto o in parte, una somma che questi ha percepito non da lui ma da un terzo’ (v., in motivazione, Cass., sez. III, 27 settembre 2016, n. 18995).
2.3. Conclusivamente, la possibilità per il garante nell’ambito di un contratto autonomo di garanzia di paralizzare la richiesta di pagamento da parte del beneficiario ricorre solo in ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia.
È stato di recente riaffermato da questa Corte che il garante escusso per l’adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l’estinzione dell’obbligazione garantita (quand’anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la cd. exceptio doli ), dal momento
che l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall’inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (v., Cass., sez. III, 30 agosto 2024, n. 23434). Detta affermazione è stata effettuata richiamando quanto sostenuto da Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n. 8342 (a sua volta richiamante Cass., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10652), nella quale si legge come ‘lo scollamento tra il rapporto di valuta e quello di garanzia non possa spingersi fino a reputare indifferente rispetto alla obbligazione del garante, oltre ai vizi di invalidità del contratto (diversi dalla illiceità della causa e dalla contrarietà a norme imperative) anche la inesistenza del rapporto principale. Ed infatti, ove non voglia travalicarsi il limite di meritevolezza dell’interesse perseguito dalle parti attraverso la causa del negozio autonomo di garanzia, non sembra in ogni caso potersi prescindere dalla «esistenza» del rapporto obbligatorio che costituisce termine di riferimento (ovvero il presupposto esterno) della garanzia autonoma, atteso che la inesistenza -originaria o sopravvenuta – del rapporto principale di valuta, venendo ad escludere la stessa (astratta verificabilità della) perdita patrimoniale che – dall’inadempimento di quel rapporto – sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua stessa ragione giustificativa, con la conseguenza che tale inesistenza (originaria o sopravvenuta) bene può costituire oggetto di eccezione idonea a paralizzare la pretesa del beneficiario volta ad ottenere (quando anche non ricorrano nella condotta del creditore gli estremi della frode o della mala fede della « exceptio doli ») una attribuzione patrimoniale «sine causa»’.
2.4. Sennonché, al momento dell’escussione della garanzia e del pagamento effettuato il 25.6.2008, l’obbligazione garantita non era estinta, poiché, dopo averlo sospeso il 26.6.2008, solo nel 2008 la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia ebbe ad annullare l’avviso di accertamento con sentenza n. 204/01/08. Decisione passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate da parte della Commissione Tributaria Regionale di Bari.
N el presente giudizio, tuttavia, non è determinante l’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento da parte della Commissione Tributaria provinciale con sentenza n. 204/01/08, sulla cui base la c orte d’appello ha ritenuto fondato l’appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE È pur vero che ‘l’indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (« condictio indebiti sine causa ») o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (« condictio ob causam finitam »)’ (v., Cass., sez. III, 1° luglio 2005, n. 14084; 23 febbraio 2016; 28 maggio 2013, n. 13207; sez. II, 3 luglio 2013, n. 16629; più di recente Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n. 61; 20 luglio 2023, n. 20361; 26 marzo 2024, n. 8202; 23434/2024, cit.).
In questa sede, invece, è dirimente il regime dell’azione di rivalsa dopo il pagamento, che marca sul piano funzionale la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia. Infatti, come già detto, ‘arà il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della mala fede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell’art. 2033 c.c.’ (v. Cass., sez. un., 3947/2010, cit. paragrafo 9.5, ultimo capoverso).
Orbene, la c orte d’appello ha disatteso i su indicati principi là dove ha ritenuto di dare preminenza alle condizioni per l’esercizio dell’azione di indebito, sul rilievo dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento , attribuendo quindi carattere assorbente al sopravvenuto venire meno del rapporto garantito, mentre, data la non ricorrenza di una escussione fraudolenta della garanzia, il garante avrebbe potuto soltanto promuovere l’azione di rivalsa nei confronti del debitore principale, come peraltro chiesto da RAGIONE_SOCIALE in via subordinata
rispetto alla condictio indebiti promossa in via principale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
L’accoglimento nei suindicati termini del primo motivo, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il secondo motivo ( con cui Agenzia delle Entrate si duole, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per ), comporta l’accoglimento e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Bari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo di ricordo nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il 2° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘A ppello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della