Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7215 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7215 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7862-2023 proposto da:
NOME COGNOME domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore speciale Dott. NOME COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 231/23 d ella Corte d’appello di Milano, depositata il 25/01/2023;
Oggetto
ASSICURAZIONE
NOME
Furto d’auto -Inammissibilità dei motivi di ricorso
R.G.N. 7862/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 22/10/2024
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 22/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 231/23, del 25 gennaio 2023, della Corte d’appello di Milano, che respingendone il gravame avverso la sentenza n. 353/21, del 10 marzo 2021, del Tribunale di Busto Arsizio -ha confermato il rigetto della domanda, dallo stesso proposta, di condanna della società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) a corrispondergli l’indennizzo assicurativo per il furto della propria autovettura, verificatosi in Cerignola il 7 gennaio 2019.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito l’autorità giudiziaria, essendo rimasta senza esito la sua richiesta di ottenere, in via stragiudiziale, la liquidazione dell’indennizzo assicurativo, in relazione alla sottrazione della propria autovettura, che indicava -nella denuncia di furto presentata alla stazione dei Carabinieri di Cerignola -di aver constatato dopo essersi fermato, per ‘circa venti minuti’, in ‘un Bar di questo centro per una consumazione, precisamente vicino al campo sportivo’.
Resisteva alla domanda Unipolsai, deducendo che il veicolo era dotato di dispositivo satellitare di localizzazione, i cui dati di registrazione attestavano che, solo dopo la denuncia ai militi dell’avvenuto furto (effettuata alle ore 11.43 del giorno 7 gennaio 2019), la vettura era stata messa in moto, e, inoltre, che il distacco del dispositivo satellitare (il c.d. ‘ crash ‘) risaliva alle ore 11.49.
Il Tribunale bustocco respingeva la domanda, ritenendo che la convenuta avesse ‘comprovato su un piano tecnico’ (grazie alle risultanze del dispositivo satellitare), ‘ma soprattutto con la deposizione del teste COGNOME avendo costui riferito dell’assenza di bar nelle vicinanze del campo sportivo di Cerignola -il carattere ‘simulato’ del denunciato furto.
Esperito gravame dall’attore soccombente, il giudice d’appello lo respingeva.
Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione al mancato rispetto del principio dispositivo delle prove e al mancato esame di un documento decisivo ai fini del decidere.
Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello ha posto a fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni del difensore di parte attrice, il quale -in un proprio scritto defensionale (salvo poi rettificare tale affermazione, in uno scritto immediatamente successivo) -avrebbe riportato che esso Serpe si era recato in un bar in INDIRIZZO dove, sottolinea la sentenza impugnata, ‘non vi sono bar’, come riferito dal teste escusso. Per contro, la Corte milanese avrebbe ‘omesso di esaminare la denuncia d i furto’, ove l’interessato riferiva di essersi recato in un bar vicino al campo sportivo. Orbene, se il giudice di seconde cure avesse ‘correttamente posto a fondamento della decisione la prova proposta da parte attrice (ossia la denuncia), nessuna contraddizione vi sarebbe stata con la dichiarazione del teste COGNOME avendo il medesimo , anzi, ‘confermato di avere
personalmente verificato ‘ la presenza di ‘ diversi bar nei pressi del campo sportivo ‘ .
Di qui, pertanto, la denunciata violazione, in primo luogo, dell’art. 115 cod. proc. civ., e ciò ‘in ragione del fatto che il Giudice del gravame non ha posto a fondamento della decisione le prove proposte da parte attrice’, contraddicendo ‘implicitamente la predetta norma’, avendo ‘giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio’.
Sussisterebbe, in secondo luogo, violazione anche dell’art. 116 cod. proc. civ., visto che il mancato esame della denuncia sporta da esso Serpe ‘ha comportato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia’, dal momento che, da tale scritto, la Corte territoriale avrebbe potuto trarre ‘la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito’.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata, là dove i giudici d’appello deducono -dai dati del rilevatore satellitare, attestanti la presenza della vettura in INDIRIZZO fino alle 11.43 (momento, peraltro, della denuncia del furto), nonché ‘una prima accensione’ alle 10.49, e il suo successivo spostamento ‘sempre sulla stessa INDIRIZZO‘ che ‘non risulta credibile la dichiarazione del Serpe’, secondo cui il veicolo ‘ sarebbe stato sottratto nel «tempo di un caffè»’. Parimenti, oggetto di censura è pure l’affermazione che la Corte di Milano compie per ribadire il carattere ‘simulato’ del
furto -secondo cui ‘il cd. « crash » è avvenuto dopo che la denuncia è stata inoltrata’.
Per contro, assume il ricorrente, ‘dagli atti di causa’ risulta che ‘il COGNOME non ha parcheggiato il veicolo in INDIRIZZO ma nei pressi del campo sportivo’ e che ‘non ha mai dichiarato di essersi sottratto (sic.) nel tempo di un caffè’; d’altra parte, irrilevante sarebbe l’altra circostanza valorizzata dalla sentenza, visto che ‘con il termine crash si rappresenta il distacco del rilevatore satellitare che avviene necessariamente in un momento successivo alla sottrazione del veicolo’.
Assume, pertanto, il ricorrente che alla luce ‘delle rilevate circostanze emerse dagli atti di causa, deve ritenersi errata la conclusione cui sono pervenuti i Giudici nella sentenza impugnata ipotizzando una simulazione di furto’, atteso che nel ‘ragionam ento condotto nella sentenza impugnata non sussistono i requisiti della presunzione’, come delineati dall’art. 2727 cod. civ., avendo costoro ‘tratto il loro convincimento sulla base di dati meramente ipotetici e del tutto errati’.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Unipolsai, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ., sul presupposto dell’i nammissibilità dell’impugnazione, il ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno presentato memoria, quella della controricorrente consistendo, per vero, nella mera richiesta di liquidazione delle spese di lite.
Il ricorrente ha formulato istanza di trattazione orale, ex art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, questo Collegio rileva la procedibilità del presente ricorso, malgrado il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, come invece prescritto dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ.
9.1. Difatti, sebbene il ricorrente non abbia prodotto la relata di notificazione della sentenza impugnata, ricorre quella evenienza -nota come positivo superamento della c.d. ‘prova di resistenza’ idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità della proposta impugnazione, ai sensi della norma appena richiamata.
Tale evenienza, infatti, è da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. In questo caso, il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza -indicata nel ricorso -e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende l’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., e cioè consentire al giudice
dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 63, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01).
Nel caso di specie, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 24 marzo 2023, e dunque entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza, risalente al 25 gennaio 2023.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l’insussistenza delle condizioni per poter disporre la trattazione orale del ricorso, in base alla normativa richiamata dal ricorrente.
10.1. Difatti, deve rilevarsi che la disciplina di cui al comma 8bis dell’art. 23 del decreto -legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (a mente della quale, nel periodo di durata dell’emergenza pandemica da ‘Covid -19’, era facoltà di ciascuno dei difensori delle parti -o del Procuratore Generale presso questa Corte -richiedere che la discussione del ricorso avvenisse nelle forme della c.d. ‘trattazione orale’), ha cessato di avere efficacia per le udienze da svolgere dopo il 30 giugno 2023, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 8, del decreto -legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola, come da proposta di definizione accelerata.
11.1. Il primo motivo, in particolare, è inammissibile perché non ricorrono le condizioni per poter utilmente evocare la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
11.1.1. Difatti, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e cioè la norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide ‘ iuxta alligata et probata partium ‘ -‘può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli’ (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 118 92, Rv. 640192-01; analogamente Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 5 agosto 2016, n. 16598, non massimata sul punto, richiamata da Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26769, Rv. 650892-01).
Ciò premesso, la valorizzazione degli scritti defensionali di una parte non può certo ritenersi una prova disposta ‘ ex officio ‘ fuori dei casi consentiti dalla legge, evenienza integrata solo dall’esercizio dei poteri ‘inquisitori’ del giudice oltre le ipotesi che espressamente li contemplino.
Né potrebbe rilevare, ai sensi di tale norma, la condotta addebitata al giudice d’appello e consistita nell’avere ‘omesso di esaminare la denuncia di furto’, giacché spetta al giudice di merito, ‘in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del pro prio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all ‘uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge’ (cfr. , tra le innumerevoli,
Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01).
Inammissibile, del pari, è la censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendo la stessa ravvisabile solo quando ‘il giudice di merito disatt enda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime’ (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre ‘ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione’ (Cass. Sez. Un. , sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), ovvero evidenziando la presenza, nella parte motiva della sentenza, di profili di ‘irriducibile contraddittorietà’ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01) o di inconciliabilità logica (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 64962801), tali da rendere le sue ‘argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento’ (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01,
nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01).
Deve, dunque, vieppiù confermarsi che, in un sistema in cui non è consentito a questa Corte di legittimità che un sindacato limitatissimo sulla motivazione della sentenza, ‘il controllo sul giudizio di fatto’, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., ‘resta affidato all’impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull’atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio’ (co sì, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01).
11.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.
11.2.1. Nello scrutinarlo, per vero, è utile premettere che il ricorrente offre una ricostruzione incompleta della sentenza impugnata, la quale ha basato la non credibilità dell’assunto del Serpe, secondo cui il veicolo gli sarebbe stato sottratto nel ‘tempo di un caffè’, sul rilievo che il veicolo ‘è rimasto lì dove era stato parcheggiato per un’ora e venti minuti’.
A prescindere, comunque, da tale rilievo, la censura di violazione dell’art. 2727 cod. civ. non è prospettata nei termini in cui è consentito a questa Corte il vaglio sulla sua corretta applicazione.
Difatti, è vero che, “qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è ce nsurabile in base all’art. 360, n. 3, cod. pro. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia,
contro
llare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968-01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto). Ciò nondimeno, la denuncia di tale vizio presuppone, appunto, che sia contestata la carenza, negli indizi posti alla base del ragionamento presuntivo, di ciascuno dei requisiti suddetti, non bastando il mero addebito rivolto ai giudici di merito di aver ‘tratto il loro convincimento sulla base di dati meramente ipotetici e del tutto errati’.
In altri termini, la censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. non può basarsi su ‘argomentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi abbia operato ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, dal momento che ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell’art. 2729 cod. civ. e il suo approdo in una dimensione che, se del caso, potrebbe piuttosto trovare legittimazione nel paradigma dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., s ‘ intende nei limiti del controllo della motivazione sulla quaestio facti , siccome chiariti da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2021, n. 18611, Rv. 661649-01).
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Inoltre, essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.
Va, pertanto, disposta -ai sensi della prima delle due previsioni testé richiamate -la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente , della somma di € 5.900,00, determinata in misura corrispondente a quella delle spese processuali.
In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna del ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie , nella misura massima di legge, pari a € 5.000,00 .
A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare , al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando NOME COGNOME a rifondere, alla società Unipolsai RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.900,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna NOME COGNOME al pagamento della somma di €. 5.900,00, in favore di Unipolsai Assicurazioni S.p.a., nonché di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della