Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27244 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14499/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE – FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
nonché contro
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 2109/2022 depositata il 22/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio NOME COGNOME, rappresentato dalla tutrice, AVV_NOTAIO, per ottenere il risarcimento di danni patrimoniali indicati come conseguenti al sequestro di persona del loro congiunto NOME COGNOME, e, in particolare, quelli rappresentati dagli interessi obbligazionari perduti su investimenti che dovettero essere estinti per pagare la somma richiesta a titolo di riscatto;
il Tribunale, per quanto ancora qui di utilità, rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui era ostativo il giudicato derivante dalla sentenza che aveva già accolto la domanda di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma pagata per il suddetto riscatto, con l’aggiunta degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, trattandosi RAGIONE_SOCIALEa medesima voce di danno non suscettibile di essere oggetto di nuova domanda già deducibile al momento del primo giudizio;
avverso questa decisione ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla base di un solo motivo, corredato da memoria;
è rimasto intimato NOME COGNOME;
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
Considerato che
con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2056, 1223, 1282, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la domanda scrutinata era diversa da quella oggetto del precedente giudicato, concernendo quest’ultima, formulata con espressa riserva di ulteriori pretese per altre voci di danno, gli interessi compensativi per il tardivo conseguimento RAGIONE_SOCIALEa somma a titolo risarcitorio, e quella oggetto del presente giudizio gli interessi obbligazionari, maggiori, che sarebbero stati conseguiti non estinguendo anticipatamente gli investimenti;
il ricorso è infondato;
questa Suprema Corte ha chiarito che a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni conseguenza che la parte assuma di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, valendo il vincolo di giudicato sul dedotto e deducibile (Cass., Sez. U., 19/3/2025, n. 7299, sia pure in ambito contiguo relativo ai rapporti di durata, alle pagine 19-20 RAGIONE_SOCIALEa motivazione, richiamando Cass. n. 8217 del 2024 e Cass. n. 17019 del 2018 sulla inidoneità RAGIONE_SOCIALEa riserva, Cass. n. 17019 del 2018 e Cass. n. 26089 del 2019 in merito alla distinta proposizione RAGIONE_SOCIALEe domande volte al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, conseguenza di un unico fatto illecito, Cass. n. 6519 del 2019 in merito alla scissione tra domanda per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, Cass. n. 8530 del 2020 in merito alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda davanti a giudici diversi, Cass. n. 13732 del 2022 in tema di separata proposizione di domande volte al risarcimento del danno morale e biologico, ancora Cass. n. 8217 del 2024 in merito alla proposizione di separate domande di risarcimento del danno extracontrattuale a seguito RAGIONE_SOCIALEa perdita del padre e RAGIONE_SOCIALEa madre, avvenute in un unico
contesto, Cass. n. 2278 del 2023 in merito alla proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda per danni alle cose separatamente dalla domanda per danni alle persone derivanti da un unico fatto illecito);
dunque, una volta proposta ed esaminata la domanda per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe conseguenze di quell’illecito, un’altra domanda non può più essere avanzata, anche se non di tutti i danni conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa;
è l’esigenza di un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare i possibili profili di contraddittorietà di giudicati, infatti estesi al deducibile, il principio sotteso a tale coerente e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo;
peraltro, nel caso in esame, è del tutto evidente che si tratta RAGIONE_SOCIALEa medesima voce di danno patrimoniale, oggetto RAGIONE_SOCIALEe due successive domande, afferendo alla mancata disponibilità RAGIONE_SOCIALEa somma che, se non utilizzata per il pagamento del riscatto, non avrebbe certo potuto vedere sommati gli interessi obbligazionari, relativi al suo concreto utilizzo, a quelli legali diretti a coprire non la perdita inflazionistica cui si riferisce la rivalutazione, ma proprio il mancato uso RAGIONE_SOCIALEo stesso denaro;
non deve disporsi sulle spese poiché il RAGIONE_SOCIALE è stato intimato, come dallo stesso confermato, solo a titolo di denuncia RAGIONE_SOCIALEa lite (cfr. Cass., 24/3/2023, n. 8491, cui adde Cass., 16/1/2024, n. 1593); a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025 Il Presidente NOME COGNOME