Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12675 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31712/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro
COGNOME ADRIANA
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AREZZO n. 463/2019, pubblicata il 27/05/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato:
che con sentenza n. 17/2018 il Giudice di Pace di Arezzo, pronunciando sulle opposizioni proposte ex art. 645 c.p.c. da NOME COGNOME contro i decreti ingiuntivi n. 1489/2016 e n. 1490/2016 emessi dallo stesso giudice in favore del RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, per brevità, il RAGIONE_SOCIALE), dichiarava la nullità del primo decreto per violazione del principio del ‘ne bis in idem’ e la nullità del secondo decreto per difetto di legittimazione passiva.
che la decisione veniva appellata dal RAGIONE_SOCIALE, già costituito in giudizio.
-che, nella resistenza dell’appellata, che proponeva a sua volta appello incidentale per la nullità in ragione del difetto di legittimazione passiva del decreto ingiuntivo n. 1489/2016, con sentenza n. 463/2019 il Tribunale di Arezzo rigettava entrambi i gravami, sulla scorta di una duplice ratio decidendi . In primo luogo, il Tribunale perveniva alla ‘ declaratoria di improcedibilità di entrambe le domande proposte dal RAGIONE_SOCIALE ‘ essendo le stesse riferibili ad un medesimo rapporto, non frazionabile attraverso la richiesta di due decreti ingiuntivi; in secondo luogo, ritenendo totalmente infondate le domande, procedeva alla revoca dei decreti ingiuntivi ‘ sulla base di un percorso logicoargomentativo parzialmente diverso da quello seguito dal giudice di primo grado ‘, ovvero sulla scorta del difetto di efficacia impositiva nei confronti dell’appellata della delibera assembleare, alla quale deve attribuirsi il significato di rinuncia di qualsiasi diritto di credito maturato nei confronti dell’appellata con riferimento al consuntivo dell’anno 2015;
che avverso detta sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione (illustrato da memoria) articolato
in due motivi, senza che la parte intimata abbia svolto difese in questa sede.
Considerato:
che con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 40 e 104 c.p.c., nonché dei principi giurisprudenziali in tema di frazionamento del credito, sostenendo che le due richieste monitorie dallo stesso avanzate nei riguardi della COGNOME non risultano accomunate dal medesimo fatto costitutivo ma sono fondate su due ragioni giuridiche ben distinte (il bilancio consuntivo dell’anno 2015 e il bilancio preventivo dell’anno 2016), con diversità delle fonti in base alle quali sono state richieste alla citata condomina le somme ingiunte;
che, in particolare, con tale motivo, il ricorrente denuncia l’illegittimità della pronuncia impugnata per essere stata con essa ‘comminata’ la grave sanzione dell’improcedibilità con riferimento ad entrambi i decreti ingiuntivi dallo stesso ottenuti, il che rappresenta una statuizione gravemente afflittiva dei diritti e degli interessi della parte creditrice, la quale si è vista privata completamente della sua possibilità di ottenere il recupero di somme oggetto di approvazione da parte dell’assemblea condominiale con delibere mai impugnate;
che, in aggiunta, sempre con il primo motivo, il ricorrente evidenzia che, ove anche ci si trovasse in presenza di un unico fatto costitutivo e che quindi non sussistevano le condizioni per proporre due separati ricorsi monitori, la ‘sanzione comminata’ dal giudice avrebbe dovuto riguardare -al limite -uno solo dei due decreti ingiuntivi (quello presentato come secondo in ordine di tempo e/o iscritto a ruolo con un numero progressivo più alto)
e non entrambi, come invece è avvenuto, così risultando completamente compromesse le legittime ragioni di credito vantate da esso RAGIONE_SOCIALE nei riguardi della controparte;
che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 392/1978 in ordine alla ripartizione delle spese tra proprietario e conduttore per avere il Tribunale aretino erroneamente ritenuto che il legittimato passivo di tale richieste di pagamento fosse la RAGIONE_SOCIALE, conduttrice del fondo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e non già quest’ultima, rimanendo esclusa ai sensi della normativa sopra menzionata e dei principi giurisprudenziali in materia – un’azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole unità immobiliari.
Ritenuto:
-che con l’ordinanza interlocutoria n. 3643 del 2024 della I sezione civile è stata rilevata l’emergenza della necessità di determinare se il frazionamento indebito delle pretese creditorie, senza valide giustificazioni fornite dal creditore, debba comportare la sanzione dell’improponibilità della domanda, poiché tale improponibilità potrebbe concretizzarsi nella perdita del diritto sostanziale, specialmente quando diventa impraticabile agire senza frazionamento a causa di una decisione definitiva su un’altra parte della pretesa, con conseguenti ripercussioni anche sulla regolazione delle spese processuali;
-che la richiamata questione, incidente sulla definizione del ricorso che viene in rilievo in questa sede, è stata rimessa alle Sezioni unite, ragion per cui si ravvisa l’opportunità di rimettere la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della II