Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22516/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME, con elezione di domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, con elezione di domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA R.G. n. 2377/2022, depositata il 13/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. 150/2011 dinanzi al Tribunale di Forlì, chiedendo la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spettanze professionali per la difesa in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. RG 2894/2008, e nei successivi giudizi di appello e di legittimità, oltre che nell’ opposizione al pignoramento presso terzi.
Il suddetto Tribunale dichiarava competente la Corte d’Appello di Bologna, dinanzi alla quale la causa veniva riassunta.
Quest’ultima Corte, rilevata la pendenza tra le parti di altri undici procedimenti aventi ad oggetto il pagamento di compensi professionali per attività giudiziarie civili, accoglieva -con l’ordinanza richiamata in epigrafe -l’eccezione di illegittimo frazionamento del credito e dichiarava, perciò, improponibile la domanda per l’assenza di un interesse alla proposizione di cause distinte, compensando le spese per la metà e ponendo quelle relative alla residua metà a carico dell’AVV_NOTAIO.
La cassazione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna è chiesta da NOME COGNOME con ricorso affidato a quattordici motivi, cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione anticipata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato; il ricorrente ha chiesto la decisione, depositando memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . L’istanza di riunione della causa ad altri giudizi tra le stesse parti va respinta, poiché le controversie pendenti hanno ad oggetto pronunce diverse, non configurandosi l’ipotesi di riunione obbligatoria prevista dall’art. 335 c.p.c., sussistendo tra le d iverse controversie solo l’identità di questioni e una connessione meramente soggettiva.
2 . Il primo motivo di ricorso denuncia che il tribunale abbia dichiarato l’improponibilità della domanda senza sottoporre al contraddittorio delle parti la questione del frazionamento abusivo del credito.
La Corte non avrebbe, poi, illustrato le ragioni della dichiarata improponibilità, non considerando che il ricorrente aveva unificato tutte le cause aventi il medesimo oggetto o la medesima causa petendi , agendo separatamente per le altre, e che la trattazione simultanea di tutte le controversie avrebbe aggravato la trattazione, tanto che il tribunale non aveva disposto la riunione, sebbene richiesta dal difensore.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 24 Cost., per aver la Corte di merito dichiarato l’improponibilità della domanda senza consentire al ricorrente l’esercizio del diritto di difesa.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli art. 274 c.p.c., 6 e 13 della CEDU e 47 della Carta di Nizza, per aver la Corte distrettuale ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto proporre nello stesso giudizio le cause in cui era stato convenuto il solo NOME COGNOME e quelle in cui la richiesta dei compensi era stata rivolta anche nei confronti della moglie NOME COGNOME.
Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge, per aver la Corte omesso di dar conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’abusivo frazionamento del credito anche rispetto a controversie che contrapponevano l’AVV_NOTAIO al COGNOME e alla moglie, nonostante la diversità dell’oggetto e l’autonomia dei diversi procedimenti.
Il quinto motivo prospetta la violazione degli artt. 321 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudice di merito non abbia considerato che in uno dei giudizi incardinati dall’AVV_NOTAIO contro NOME AVV_NOTAIO per il pagamento dei crediti professionali, la Corte di appello aveva escluso l’illegittimo frazionamento del credito per aver il professionista proposto dodici diverse cause, svoltisi in sedi e tempi
diversi e fondati su un titolo distinto, con statuizione passata in giudicato e vincolante anche nel presente giudizio.
Il sesto motivo denuncia la violazione deduce la violazione degli artt. 321 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la pronuncia impugnata violato il giudicato di cui alla ordinanza della Corte d’appello di Bologna n. 141/2022 che aveva respinto l’eccezione di abusiv o frazionamento del credito.
Il settimo motivo denuncia che la Corte di appello avrebbe dovuto sollevare d’ufficio il conflitto negativo di competenza, come sollecitato dall’attore in riassunzione, sul rilievo che talune cause dovevano essere devolute al tribunale di Forlì in base al foro del consumatore.
L’ottavo motivo deduce la violazione dell’art. 45 c.p.c. in relazione al foro del consumatore, per aver la Corte negato i presupposti per sollevare d’ufficio il regolamento di competenza, nonostante la qualità di consumatore del COGNOME, convenuto per il pagamento dei compensi professionali.
Il nono motivo deduce violazione di legge, evidenziando che il giudice di merito ha dichiarato l’improponibilità della domanda, ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto unificare ben 12 controversie, aggravando lo svolgimento dell’istruttoria e della tr attazione, con potenziale pregiudizio alle esigenze di ragionevole durata del giudizio e del diritto ad un processo equo.
Il decimo motivo denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte ha ritenuto unitaria la complessa vicenda da cui derivavano i crediti di esso ricorrente nei confronti del COGNOME, non valutandone le singole caratteristiche e le peculiarità e senza tenere in considerazione il giudicato implicito del Tribunale di Forlì, che aveva respinto la richiesta di riunione dei procedimenti sul presupposto che non fosse possibile la loro trattazione in un unico giudizio.
L’undicesimo motivo deduce la violazione degli artt. 2 e 111 Cost ., nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la Corte di merito abbia sanzionato il frazionamento del credito pur in assenza del presupposto dell’identità dei soggetti nelle diverse controversie.
Assume il ricorrente che il presente giudizio, in cui si controverte del compenso per il patrocinio svolto in due procedimenti civili, aventi ad oggetto un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che vedeva come parte processuale il solo COGNOME, doveva considerarsi autonoma ed era suscettibile di essere trattata separatamente dalle cause in cui era parte anche NOME COGNOME.
Il dodicesimo motivo deduce la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c., per aver la Corte ritenuto assente un interesse del creditore alla trattazione separata delle cause, omettendo di considerare che detto interesse era comprovato dal numero sproporzionato dei processi effettuati dal ricorrente in favore del COGNOME e di sua moglie NOME COGNOME e dal fatto che, nonostante la pendenza di tali cause, non era stata disposta la riunione da parte del primo giudice.
Secondo il ricorrente, un processo cumulato dell’elevato numero delle prestazioni risulterebbe particolarmente complesso e che mal si adatta al rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., potendo determinare una illegittima dilazione dei tempi processuali. Il tredicesimo motivo deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. per aver la Corte di merito disposto la compensazione parziale delle spese di lite, anziché la compensazione integrale che si giustificava per aver il ricorrente confidato nelle indicazioni delle SU che, con sentenza n. 4090/2017, aveva affermato che le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito relativi al medesimo rapporto di durata possono essere proposte separatamente.
Il quattordicesimo motivo lamenta la mancata compensazione integrale delle spese di lite in tutte le fasi del giudizio, dovendosi far rientrare nella nozione di ‘giusti motivi’ di cui all’art. 92 c.p.c. anche
le ipotesi di mutamento della giurisprudenza, con la finalità di salvaguardare l’affidamento che la parte soccombente abbia riposto su un orientamento giurisprudenziale consolidato, confidando nella sua permanenza.
Vanno preliminarmente esaminati i motivi settimo ed ottavo, che contestano sotto diversi profili che la Corte di appello non abbia declinato la propria competenza a favore del foro del consumatore e non abbia sollevato conflitto di competenza ai sensi dell ‘art. 45 c.p.c..
I motivi sono inammissibili.
La parte non può dolersi della pronuncia di incompetenza, né della dedotta violazione del foro del consumatore, poiché la statuizione adottata dal tribunale, che ha ritenuto competente la Corte d’appello, poteva essere contestata solo con il regolamento di competenza.
La sentenza (o l’ordinanza di natura decisoria) dichiarativa della incompetenza (anche per materia) del giudice adito se non impugnata con l’istanza di regolamento necessario di competenza (ove il giudice indicato come competente non sollevi conflitto di ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ.), ha efficacia di giudicato sia riguardo alla statuizione di incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, sia riguardo alla (asserita) competenza dell’autorità dinanzi alla quale la causa sia stata tempestivamente riassunta. Ne consegue che, nei successivi gradi del procedimento, ne’ le parti, ne’ il giudice procedente hanno la facoltà di rimettere in discussione quanto stabilito, in tema di competenza, dall’autorità giudiziaria originariamente adita (Cass. n. 14559/2002; Cass. n. 2973/2012).
Neppure è censurabile la scelta del giudice di non elevare conflitto, poiché spetta solo a quest’ultimo, dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa d’incompetenza, valutare, nel casi previsti dalla legge, la propria eventuale incompetenza e, perciò, esercitare la facoltà discrezionale di sollevare il conflitto e di richiedere d’ufficio il regolamento di
competenza “se ritiene di essere a sua volta incompetente”; le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltà (Cass. n. 14559/2002; Cass. n. 16936/2006).
Per ragioni di ordine logico devono poi essere esaminati con priorità rispetto alle restanti censure i motivi quinto e sesto, che risultano non fondati.
La pronuncia sul frazionamento ha valore meramente processuale, avendo attinenza alle sole richieste separatamente decise, alla particolare qualificazione della domanda e alle vicende processuali relative a ciascuna di esse.
Questa Corte ha precisato che la violazione del divieto di indebito frazionamento del credito, costituendo una statuizione su una questione processuale, dà luogo ad un giudicato meramente formale e, come tale, ha un’efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata e non impedisce né che la medesima questione sia riproposta in un successivo giudizio tra le stesse parti, né, a fortiori , che, in quest’ultimo giudizio, la predetta questione sia diversamente risolta, dichiarando, cioè, la proponibilità della domanda (Cass. 24371/2021; Cass. 16508/2023).
Nessun giudicato che escludesse il frazionamento era intervenuto con effetti vincolanti per le cause separatamente proposte, potendo il giudice autonomamente rivalutare la questione.
Vanno, ora, esaminati congiuntamente i motivi terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, che vertono sulla dedotta insussistenza di un illegittimo frazionamento del credito, come invece ritenuto con la pronuncia impugnata.
I motivi sono fondati per le ragioni che seguono.
AVV_NOTAIO ha proposto, oltre al presente giudizio, altre 11 controversie dinanzi al tribunale di Forlì, per attività di patrocinio civile svolte in due gradi; per due liti è stata dichiarata la competenza della Corte d’appello di Ancona, tutte le altre sono state rimesse alla Corte d’appello di Bologna.
La Corte distrettuale ha ritenuto sussistente un abusivo frazionamento del credito, affermando che tutte le 12 controversie già pendenti dal 2020 si inscrivono nella medesima relazione, ancorché di mero fatto, tra le parti, negando che la parte avesse un concreto interesse alla loro trattazione separata.
In tal modo ha omesso di considerare che la pendenza di altri undici procedimenti dinanzi allo stesso ufficio, che ha ritenuto avesse dato luogo al frazionamento, era situazione almeno parzialmente superata delle pronunce di incompetenza, poiché, come si evince dall’esame del ricorso e dall’esposizione analitica delle vicende che hanno interessato le singole controversie, il Tribunale di Forlì aveva individuato nella Corte di appello di Ancona l’ufficio competente solo per due di essi, disponendo la riassunzione degli altri dinanzi alla Corte di appello di Bologna.
Per effetto di tali statuizioni, la pendenza di un undici cause analoghe non si era riproposta negli stessi termini dinanzi al giudice ad quem e, anzi, avendo il tribunale dichiarato la competenza di due diversi uffici giudiziari, era esclusa la possibilità di ravvisare un frazionamento abusivo tra i due gruppi di cause devolute a due diversi uffici giudiziari, essendo la trattazione separata imposta dalla diversa regola di competenza operante per ciascuno di essi.
La sussistenza di un frazionamento abusivo del credito doveva essere riesaminata dal giudice dinanzi al quale erano state riassunte le singole controversie, tenendo conto della nuova situazione processuale determinata dalle pronunce di incompetenza, non potendo farsi riferimento alla situazione profilatasi dinanzi al Tribunale di Forlì.
Pur potendo ricorrere un’ipotesi di abuso con riferimento alle cause riassunte dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario (Corte d’appello di Bologna o di Ancona), tuttavia, rilevata la pendenza di autonomi processi tra le stesse parti e con oggetto analogo dinanzi a sé, la Corte avrebbe dovuto nuovamente interrogarsi sulla possibilità di
superare gli effetti del frazionamento mediante la riunione dei giudizi.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che, se il giudice ritiene di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l’impiego degli strumenti messi a disposizion e dal codice di rito per convogliare la decisione sull’intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario (Cass. SU n. 7299/2025).
Solo dopo aver preso atto dell’abusivo frazionamento non altrimenti superabile (ed eventualmente sanzionabile solo con la pronuncia sulle spese), era necessario accertare se il ricorrente avesse interesse alla proposizione di più giudizi, valutazione che, per giunta, appare insufficientemente svolta, essendosi la Corte limitata ad un’enunciazione generica, totalmente disancorata dalle vicende di cause, senza alcun apprezzamento delle argomentazioni dedotte dal ricorrente quanto al notevole appesantimento del giudizio e alla possibilità che taluni di essi fossero definiti in via celere, non potendo il giudice limitarsi ad una affermazione meramente assertiva, non calata nell’esame delle circostanze del caso concreto (Cass. SU n. 7299/2025, cit.).
6. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, devono essere accolti i motivi terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, mentre vanno respinti il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo, con assorbimento delle altre censure.
La pronuncia impugnata è, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi terzo, quarto, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, respinge il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la pronuncia in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 18.11.2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME